COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 30 Settembre 2004 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.C. VEVERI in riferimento alla gara VEVERI – BELLINZAGO disputatasi il 12/09/2004 nell’ambito del CAMPIONATO di 1^ CATEGORIA- GIRONE B.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 10
del 30 Settembre 2004
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.C. VEVERI in riferimento alla gara VEVERI - BELLINZAGO disputatasi il 12/09/2004 nell’ambito del CAMPIONATO di 1^ CATEGORIA- GIRONE B.
All’esito della gara VEVERI - BELLINZAGO, disputatasi il 12/09/2004 e terminata con il risultato finale di 4 a 4, la A.C. VEVERI proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore NERVI Massimo nonostante risultasse squalificato e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo.
La società ricorrente ha precisato che la squalifica era stata riportata dal giocatore su indicato per somma di ammonizioni, seconda infrazione commessa nel corso dell’ultima gara di Play Out VILLATA – MONTECRESTESE da lui disputata nelle file della U.S. VILLATA.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.:
- dato atto che, con il ricorso in oggetto, la A.C. VEVERI ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della società BELLINZAGO, del giocatore NERVI Massimo perché squalificato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali;
- osservato che, dall’esame del Comunicato Ufficiale N° 55 del 10/06/2004, al punto 4.1.5. riguardante i provvedimenti disciplinari deliberati per l’ultima gara di Play-Out del 06/06/2004, si può rilevare che il calciatore NERVI Massimo, della società VILLATA, risulta effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizioni (seconda infrazione);
- esaminato quanto previsto all’art.14 comma 12 lett. b), nonché all’art.17 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva ed acclarato, quindi, che il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara del campionato successivo, disputata con la nuova società di appartenenza;
- ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett. a del Codice di G.S.;
DELIBERA
1) di infliggere alla società BELLINZAGO la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta);
2) di squalificare il giocatore NERVI Massimo per una ulteriore giornata di gara;
3) di inibire fino al 31/12/2004 il Sig. BRASI Gianpiero nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della suddetta società
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