COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 30/09/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara NUOVA DAUNIA – PESCHICI del 19/ 9/2004
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 30/09/2004
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara NUOVA DAUNIA - PESCHICI del 19/ 9/2004
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali rilevato
- che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la Società PESCHICI adiva questo Giudice Sportivo avverso la regolarità della gara in oggetto;
- che la reclamante imputava alla condotta minacciosa di un calciatore e di un Dirigente avversario la responsabilità di aver indotto l'arbitro a proseguire irregolarmente la gara, dopo verlo costretto ad una sospensione di circa 50 minuti-decretata per impraticabilità del campo dovuta a fitta pioggia;
- che la istante concludeva con la richiesta di punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società NUOVA DAUNIA di Foggia o in subordine con la ripetizione dell'incontro.
Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dalla Società PESCHICI non é meritevole di accoglimento e va rigettato, poiché non v'é traccia negli atti ufficiali di quanto esposto dallareclamante.
Invero, dal referto arbitrale risulta che il Direttore di gara al 15° minuto del II^ tempo sospendeva temporaneamente l'incontro a causa della pioggia, per riprenderla dopo 33 minuti, all'esito della ritracciatura del terreno di gioco, e condurlo sino alla fine regolarmente.
Per talii motivi
D E L I B E R A
- di rigettare il reclamo proposto dalla Società PESCHICI con addebito della relativa tassa a carico della istante
- di confermare il risultato di 1 - 0 in favore della Società NUOVA DAUNIA di Foggia come conseguito sul campo.
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