COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 7/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.ATL. MOLA – A. S. D. CASAMASSIMA del 19 settembre 2004(Reclamo dell’ A. S. Atl. Mola avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 11 in data 23 settembre 2004 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare del calciatore Spalierno Giuseppe dell’A.S.D.Casamassima ).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 7/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.ATL. MOLA – A. S. D. CASAMASSIMA del 19 settembre 2004(Reclamo dell’ A. S. Atl. Mola avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 11 in data 23 settembre 2004 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare del calciatore Spalierno Giuseppe dell’A.S.D.Casamassima ). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Premesso che il calciatore Spalierno Giuseppe ,tesserato con l’A.S.D.Casamassima ,risulta essere stato squalificato per una gara durante il torneo di Coppa Italia nella decorsa stagione sportiva 2003 – 2004; Accertato che il detto calciatore ha scontato la squalifica nella prima gara ufficiale della Coppa Puglia ,disputata il 29 agosto 2004(Casamassima –Cassano); Rilevato , altresì, che il calciatore Spalierno Giuseppe ,pur inserito nella distinta ,non ha partecipato alla gara in epigrafe,per cui ,a norma dell’art 12 punto 5 ,lett. c ,ultimo capoverso, tale inserimento non comporta la punizione sportiva della perdita della gara; P.Q.M. DELIBERA Respingere il ricorso in epigrafe citato e, per l’effetto, incamerare la tassa reclamo versata.
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