COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 12 del 30/09/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 5 GARE DEL 21/09/2004 6.- RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL FIORENTINA AVVERSO REGOLARITA’ GARA FUTSAL FIORENTINA/S.CRISTINA CALCETTO DEL 21.9.2004 (5-5).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 12 del 30/09/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 5 GARE DEL 21/09/2004 6.- RECLAMO DELLA SOCIETA' FUTSAL FIORENTINA AVVERSO REGOLARITA' GARA FUTSAL FIORENTINA/S.CRISTINA CALCETTO DEL 21.9.2004 (5-5). La Societa' Futsal Fiorentina ha proposto reclamo avverso la regolarita' della gara Futsal Fiorentina/S.Cristina Calcetto del 21.9.2004 (Coppa Italia), per presunta posizione irregolare del calciatore Innocenti Alberto. La ricorrente avanza la richiesta di accoglimento della sua tesi con conseguente sanzione sportiva della perdita della gara a carico del S.Cristina Calcetto, sostenendo che il calciatore Innocenti, squalificato per una giornata in occasione di una gara di Coppa Italia del 22.10.2003 allorche' era tesserato per la Società Toscana Sport avrebbe dovuto scontare la squalifica stessa nella Coppa Italia 2004/05. Il ricorso e' fondato e pertanto il reclamo va accolto. Invero, nessun dubbio sorge sulla richiesta di applicazione dell'art.14 comma 10 n.1 il quale prevede che le sanzioni in relazione a gare di Coppa Italia o Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni con esclusione quindi delle gare di Campionato. Le modalita' di esecuzione delle sanzioni sono meglio specificate nell'art.17 il quale, al comma 6, stabilisce che tutte le squalifiche o inibizioni inflitte che non possono essere scontate nel corso di una stagione, vadano scontate nella stagione o nelle stagioni successive; tale disposto, avendo carattere di norma generale si applica a tutte le gare sia di coppa che di campionato, con l'unica deroga riguardante i tesserati che abbiano cambiato societa'. In tal caso - come disposto dalla norma in esame - le sanzioni saranno scontate, anche solo per il residuo, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova societa' di appartenenza, ferma pero' la distinzione di cui all'art. 14 comma 10 nn. 1 e 3 vale a dire il principio secondo il quale le sanzioni devono essere scontate nelle gare corrispondenti a quelle in cui e' stata commessa l'infrazione, vale a dire campionato o coppa. Nel caso di specie, inoltre, va notato che la societa' S.Cristina Calcetto disputa nella presente stagione sia le gare del campionato di serie C1 che quelle di Coppa Italia con la conseguente applicabilita' della disposizione di cui al citato comma 10 punto 1 dell'art. 14. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Societa' Futsal Fiorentina ed infligge alla societa' S.Cristina Calcetto la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6 e l'ammenda di euro 150,00; al dirigente accompagnatore Bianchi Alessandro della societa' S.Cristina Calcetto la sanzione dell'inibizione fino al 15.10.2004; al calciatore Innocenti Alberto una ulteriore giornata di squalifica, oltre quella inflitta da questo Giudice Sportivo a seguito della partita di Coppa Italia Calcio a 5 Toscana Sport/Firenze del 22.10.2003 (Com.Uff.n.17 pubblicato il 30.10.2003); giornata di squalifica, quest'ultima, mai scontata dal calciatore Innocenti. Dispone non addebitarsi la tassa.
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