COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 30/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE TORNATORE PAOLO DI CUI AL C.U. N. 12 DI DATA 16.09.2004 (GARA CONDINESE – COMANO TERME E FIAVE’ DI COPPA ITALIA DEL 9.09.2004)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 30/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE TORNATORE PAOLO DI CUI AL C.U. N. 12 DI DATA 16.09.2004 (GARA CONDINESE – COMANO TERME E FIAVE’ DI COPPA ITALIA DEL 9.09.2004) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di Coppa Italia del 9.09.2004 Condinese – Comano Terme e Fiavè, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Paolo Tornatore (U.S. Comano Terme e Fiavè) la squalifica a tutto il 6 ottobre 2004 perché, con azione di gioco lontana, attingeva un avversario, colpendolo con uno sputo. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società U.S. Comano Terme e Fiavè, chiedendo la riduzione della sanzione. Si è proceduto all’audizione del Presidente della società reclamante, del giocatore Paolo Tornatore e dell’Assistente del direttore di gara, che aveva segnalato l’episodio nel proprio rapporto. In particolare quest’ultimo ha integralmente confermato quanto descritto nel rapporto, precisando che era particolarmente attento al comportamento del Tornatore e del suo diretto avversario in quanto protagonisti da qualche minuto di continue scaramucce. Per tale motivo, ritenuto che la sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione alla gravità del fatto, la Commissione respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta al calciatore TORNATORE Paolo. Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.
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