COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°17 del 24/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POL. AUDAX IN RIFERIMENTO ALLA GARA AUDAX // NUOVA POLISPORTIVA LUGNANO DISPUTATA IL 22.2.2004 A CASTELVISCARDO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL GIORNO 3.3.2004 PUBBLICATO IN PARI DATA) PER: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULLTATO DI 0 A 3 – PENALIZZAZIONE DI DIECI PUNTI IN CLASSIFICA – AMMENDA DI EURO 250,00 – INIBIZIONE FINOI AL 1.3.2005 INFLITTA AL PRESIDENTE SIG. PISTUCCHIA ERALDO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°17 del 24/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POL. AUDAX IN RIFERIMENTO ALLA GARA AUDAX // NUOVA POLISPORTIVA LUGNANO DISPUTATA IL 22.2.2004 A CASTELVISCARDO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL GIORNO 3.3.2004 PUBBLICATO IN PARI DATA) PER: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULLTATO DI 0 A 3 - PENALIZZAZIONE DI DIECI PUNTI IN CLASSIFICA - AMMENDA DI EURO 250,00 - INIBIZIONE FINOI AL 1.3.2005 INFLITTA AL PRESIDENTE SIG. PISTUCCHIA ERALDO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.9.2004, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, negando gli addebiti, in particolare sostenendo la contradditorietà dei riferimenti contenuti negli atti ufficiali, dai quali non si potevano ritenere le conclusioni assunte dal G.S. motivi e pertanto chiedeva l’annullamento delle sanzioni. Alla udienza prevista compariva il rappresentante della Società reclamante, il quale, non presente ai fatti e preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale, in sede di indagini, si limitava a chiedere la riduzione delle sanzioni. Motivi della decisione Le conclusioni della indagine federale e le ammissioni contenute nelle deposizioni degli interessati dinanzi lo stesso Procuratore non consentono di avere dubbi di sorta in ordine ai fatti contestati, per cui si deve concludere che, in occasione della partita in epigrafe riportata, avvenne uno scambio di persone, tra il calciatore Nencioni, che regolarmente in lista, partecipò alla identificazione e il calciatore Ferrara, che in effetti partecipò fisicamente alla gara. Il comportamento denunciato appare di una certa gravità anche se bisogna dare atto di una intervenuta resipiscenza, con una pronta e chiara ammissione delle responsabilità dinanzi all’inquirente. Questo fatto, induce questa Commissione ad un maggiore atteggiamento di comprensione nei riguardi degli incolpati, i quali si sono resi protagonisti dell’episodio, senza scopo palese, attesa la sostanziale irrilevanza della gara da disputare agli effetti della classifica, per cui è da ritenersi il tutto come frutto della volontà del calciatore Ferrara, che doveva scontare una squalifica, di scendere in campo a tutti i costi. Ferma dunque la responsabilità del calciatore, sanzionato in sede di deferimento, si deve affermare la responsabilità oggettiva della società, alla quale vanno applicate le sanzioni previste dal C.G.S., anche se a parere di questa Commissione possono essere ridotte sia la sanzione della ammenda, da euro 250,00 a Euro 200,00, e la penalizzazione in classifica che appare più equa se contenuta in cinque punti. La decisione va integralmente riformata per quanto concerne la squalifica del Presidente Sig. Pistucchia Eraldo atteso che lo stesso non risulta essersi reso responsabile personalemnte dei fatti, né aver partecipato alla presentazione dei calciatori in occasione della partita in epigrafe; dalla stringata motivazione del G.S. non emergono fatti o circostanze che conducono a qualche ipotesi di responsabilità del Presidente Pistucchia Eraldo il quale non era nemmeno presente alla gara.. Va ribadito che del comportamento dei tesserati risponde oggettivamente solo la Società e non il Presidente in proprio. Va confermata la sanzione della perdita della gara appunto per la irregolarità in cui si è svolta e il danno che ne ha subito la squadra avverasria. p.q.m. d e l i b er a • Di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda inflitta alla società Audax ad euro 200,00; riduce la penalizzazione in classifica a punti cinque. • Annulla la squalifica inflitta al Presidente dell’Audax sig. Pistucchia Eraldo. Conferma nel resto.
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