COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 06/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico S.S.VOLTRESE – campionato di II^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°11 del 06/10/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R.
a carico S.S.VOLTRESE – campionato di II^ categoria
Con nota 17.9.2004 il Presidente del C.R.E.R. ha deferito a questa C.D., ai sensi dell'art. 25 del C.G.S., la
società sopra indicata perché risponda della violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in ordine alla richiesta di
tesseramento del calciatore DEACU VALENTIN, per aver allegato alla documentazione una dichiarazione contenente
l'attestazione che il calciatore non era mai stato tesserato in precedenza presso Federazioni Estere, rivelatasi poi non
conforme alla realtà, in quanto, per lo stesso calciatore, relativamente a stagioni sportive precedenti, era stato richiesto il
"transfert" internazionale alla Federazione Estera di competenza.
Regolarmente notificato l' atto di contestazione, nulla è pervenuto da parte della società deferita.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- considerate accertate le responsabilità della S.S.VOLTRESE in ordine a quanto contestatole;
- visto l'art. 13 del succitato C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere alla S.S.VOLTRESE un'ammenda di € 100.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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