COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 30/9/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FURIO PICCOLI, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949, E DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 30/9/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FURIO PICCOLI, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949, E DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949.
Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento davanti a questa Commissione Disciplinare del sig. Furio Piccoli (di seguito anche Piccoli) e della società G.S.D. Pianoscarano 1949 (di seguito anche Pianoscarano) per le violazioni indicate in epigrafe.
In particolare si contesta all’allenatore Piccoli la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. ed alla società Pianoscarano la violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S per responsabilità oggettiva ascrivibile al proprio tesserato.
Entrambi i soggetti deferiti sono comparsi nella riunione fissata innanzi codesta Commissione; per la società è comparso il Presidente sig. Lorenzo Ciorba.
Non essendo sollevate eccezioni e questioni preliminari, né ulteriori istanze istruttorie, la Commissione, sentita la relazione del Presidente, e sentite altresì le parti presenti procede alla decisione del deferimento.
Secondo la procura federale il sig. Piccoli avrebbe consentito “con il suo comportamento che la conduzione tecnica della I^ squadra della I^ categoria della società GS Pianoscarano 1949 fosse di fatto svolta dal sig. Periandria Paolo, non abilitato, in violazione dell’art. 35 del regolamento del settore tecnico”. A sostegno della propria tesi la Procura federale riporta diversi articoli di giornali locali, che identificano nel Sig. Periandria Claudio l’allenatore della I^ squadra del Pianoscarano; nonché le dichiarazioni dello stesso allenatore Piccoli e del Presidente Ciorba, che – sempre secondo la Procura –confermerebbero la natura “fittizia” e meramente formale dell’incarico di allenatore affidato al Piccoli, ma in concreto svolto invece dal Periandria.
La Commissione non ritiene sufficientemente provata la tesi della Procura Federale. Ed invero in primo luogo si deve rilevare come gli articoli di stampa, sulla cui unica base si vorrebbero provare le violazioni ascritte ai deferiti, sono tra loro contrastanti; la medesima stampa che la Procura allega, in ottobre (partita Pianoscarano-Virtus Pilastro) indica infatti Piccoli come allenatore, mentre in novembre (partita Pianoscarano-Civitavecchia) indica invece Periandria.
Con riferimento poi ad altro articolo di stampa, esso risulta redatto ben prima dell’inizio della stagione agonistica, ciò quindi non può escludere che in un momento successivo la società abbia deciso di affidare la conduzione tecnica della I^ squadra al Piccoli, così come infatti risulta dai documenti ufficiali.
La Procura non prova inoltre in alcun modo se fosse davvero il Periandria a decidere la formazione del Pianoscarano in occasione delle partite; né se lo stesso conducesse in effetti tutti gli allenamenti della squadra.
A parere di codesta Commissione le tesi della Procura sono quindi prive di adeguato riscontro probatorio; al contrario risultano invece condivisibili e documentate le argomentazioni dei deferiti. In base alle stesse dichiarazioni dell’allenatore deferito e del Ciorba, riportate dalla Procura, nonché dalla loro audizione, emerge infatti come il Piccoli a causa di una improvviso ed inaspettato nuovo incarico lavorativo (nell’ottobre 2003 ha ottenuto la qualifica di ispettore INPS, come risulta dalla tessera esibita) in rare occasioni è stato costretto a farsi sostituire dal sig. Periandria nella conduzione degli allenamenti.
Quanto si va affermando risulta poi anche confermato dalle dimissioni dall’incarico di allenatore rassegnate dal Piccoli nel dicembre 2003, proprio in virtù della nuova e più impegnativa attività professionale.
Giova infine sottolineare che il Periandria, nel periodo in esame, era tesserato come giocatore del Pianoscarano; in particolare il Periandria era il giocatore più anziano (classe 1964); orbene codesta Commisione ritiene del tutto condivisibile che - a causa degli imprevisti ed urgenti impegni professionali - il Piccoli abbia talvolta usufruito della collaborazione del giocatore più anziano per la conduzione degli allenamenti. Circa poi le partite ufficiali risulta provato che il Piccoli, prima di essere costretto ad abbandonare l’incarico di allenatore, solo in un’occasione (su ben otto partite disputate) non fu presente sulla panchina del Pianoscarano.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di prosciogliere entrambi i deferiti dalle violazioni loro ascritte.
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