COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 30/9/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. AVERSA DOMENICO, PRESIDENTE DELL’AS. CECCANO , SANTORO ENZO, DIRIGENTE DELLA A.S. CECCANO E DELLA SOCIETA’ A.S. CECCANO.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 30/9/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. AVERSA DOMENICO, PRESIDENTE DELL’AS. CECCANO , SANTORO ENZO, DIRIGENTE DELLA A.S. CECCANO E DELLA SOCIETA’ A.S. CECCANO. Con atto del 23 luglio 2004 protocollo 218/488pf/EF/ma il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio i Sigg. Aversa Domenico, presidente dell’A.S.Ceccano, Santoro Enzo, dirigente dell’A.S. Ceccano, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S., dell’articolo 94 delle NOIF e dell’articolo 34 comma 2 del regolamento della L.N.D. e dell’A.S. Ceccano per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 2 comma 4 C.G.S. per la violazione ascritta ai propri tesserati. Nell’atto di deferimento veniva precisato che il Sig. Santoro, con l’avallo del Presidente Aversa aveva richiesto al Sig. Silvestri Pietro la somma di € 5.000,00 per concedere lo svincolo del predetto calciatore, contravvenendo alle disposizioni citate. La Commissione Disciplinare disponeva la convocazione delle parti per la riunione del 22-9-2004 con atto del 2 settembre 2004 protocollo 4/5/cd regolarmente comunicato alle parti. I deferiti non facevano pervenire loro controdeduzioni nel termine concesso del 20-9-2004. Nella riunione, presente la sola Procura Federale in persona dell’Avv. Alessandro Avagliano, venivano esplicitate le conclusioni della parte presente che richiedeva l’affermazione di responsabilità a carico dei tutti deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi otto a carico dei tesserati e l’ammenda di € 300,00 a carico della società Ritiene la Commissione che i fatti ascritti siano stati pienamente provati. Infatti la denuncia del calciatore viene pienamente confermata dal teste Carlini Loreto e dalla dichiarazione del comandante della Polizia Municipale di Pastena, presente al colloquio tra il Santoro ed il padre del calciatore. In particolare quest’ultimo attesta di aver sentito distintamente la frase pronunciata dal Santoro rivolto al padre del Silvestri: “dammi cinquemila euro altrimenti tuo figlio non gioca più”. Osserva inoltre la Commissione che, oltre a quanto imputato al Santoro e cioè la richiesta di illegittima dazione di somma a fronte dello svincolo, deve configurarsi nella specie un vero e proprio atto estorsivo in quanto la richiesta di somma illegittima viene accompagnata da una chiara minaccia, poi effettivamente concretizzatasi in quanto lo stesso Santoro allontanò nel pomeriggio il calciatore dall’allenamento della squadra escludendolo dalla rosa. Nei confronti dell’Aversa invece si può configurare solo la violazione effettivamente ascritta in quanto se è certo che lo stesso fosse ben consapevole delle illegittime richieste poste in essere, nell’interesse della società, dal Santoro, non è provato che fosse a conoscenza ed avallasse i modi minacciosi con cui queste richieste venivano effettivamente messe in atto. Ciò detto le richieste della Procura sono apparse alla Commissione per quanto attiene alla posizione del Santoro e, di conseguenza, della società troppo miti e quindi le sanzioni effettivamente irrogate vanno fissate, anche per una giusta graduazione delle responsabilità personali, come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di infliggere al dirigente dell’A.S. Ceccano Santoro Enzo l’inibizione per anni uno, al Presidente della A.S. Ceccano Aversa Domenico l’inibizione per mesi otto, e di comminare all’A.S. Ceccano l’ammenda di € 600,00.
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