COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARCIO DEL SIG. PROSPERI FRANCO, PRESIDENTE DELL’U.S. SPES MENTANA NUOVA, E DELLA SOCIETA’ U.S. SPES MENTANA NUOVA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 1, 3 COMMA 1 E 2 COMMA 4 C.G.S. .

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARCIO DEL SIG. PROSPERI FRANCO, PRESIDENTE DELL’U.S. SPES MENTANA NUOVA, E DELLA SOCIETA’ U.S. SPES MENTANA NUOVA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 1, 3 COMMA 1 E 2 COMMA 4 C.G.S. . Con atto del 6 luglio 2004 prot. 56/526pf/EF/ma la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio il Sig. Prosperi Franco, presidente dell’U.S. Spes Mentana Nuova per violazione dell’articolo 1 comma 1 e 3 comma 1 del CGS e la società Spes Mentana Nuova, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 CGS, responsabile oggettivamente delle violazioni ascritte al tesserato. Nell’atto di deferimento si contestava al Prosperi che al termine della gara Spes Mentana Nuova– Bassano Romano, aveva denunciato ad un collaboratore dell’Ufficio Indagini, presente alla gara, una congiura ordita ai danni della sua squadra per impedirle il passaggio alla categoria superiore, con la connivenza del designatore arbitrale. In tale ottica dovevano essere spiegate tre sostituzioni avvenute all’ultimo momento dello stesso arbitro già designato a dirigere la gara. Il Prosperi rivolgeva ulteriori contestazioni anche all’osservatore arbitrale presente. L’Ufficio Indagini svolgeva gli accertamenti richiesti dal Prosperi, ulteriormente sentito dall’Ufficio per meglio chiarire le sue accuse, ed in tale ambito veniva sentito il designatore arbitrale Sig. Cavanna. All’esito delle indagini le accuse rivolte dal Prosperi venivano ritenute assolutamente infondate in quanto le sostituzioni lamentate avevano riguardato non lo stesso arbitro ma due diversi direttori di gara ed erano ampiamente giustificate da eventi imprevedibili. A questo punto l’Ufficio riteneva il Prosperi colpevole delle violazioni sopra ascritte per aver espresso giudizi lesivi della reputazione di altri soggetti dell’organizzazione federale e lo denunciava alla Procura che inoltrava il deferimento sopra ricordato. La Commissione Disciplinare fissava la riunione del 29 settembre 2004 per l’esame del deferimento dandone rituale avviso alle parti ed invitando i deferiti a far pervenire proprie controdeduzioni. I deferiti non facevano pervenire proprie deduzioni ma si presentava alla riunione il Sig. Prosperi sia in proprio che quale legale rappresentante della società. La Procura Federale richiedeva l’inibizione del presidente Prosperi per mesi due e l’ammenda di € 300,00 a carico della società per tutte le violazioni ascritte. Il Presidente Prosperi concludeva per il proscioglimento. Dall’istruttoria svolta dall’Ufficio e dalle dichiarazioni dei deferiti assunte nel giudizio i fatti appaiono pienamente provati. Il Prosperi in effetti espresse pesanti sospetti, anzi vere e proprie certezze, su di una serie di sostituzioni operate nella designazione di arbitri per gara della sua società vedendo in tali episodi i sintomi di una congiura ordita per impedirne il passaggio di categoria e favorire la concorrente nella conquista della promozione. Le accuse, confermate a freddo nell’audizione di fronte ai rappresentanti dell’Ufficio Indagini, non hanno trovato alcuna conferma e sono parse destituite di ogni fondamento, in quanto le lamentate sostituzioni sono avvenute non già per un qualsiasi disegno ma per eventi fortuiti ed imprevedibili ampiamente documentati. Ritiene la Commissione che la contestata violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS a carico del Prosperi sussista pienamente. Prima di lanciare accuse così precise rivelatesi poi assolutamente infondate il tesserato, nel suo autorevole ruolo di Presidente di società, avrebbe potuto e dovuto richiedere chiarimenti all’organizzazione federale e tali chiarimenti avrebbero senz’altro fugato ogni dubbio. Lanciare accuse a carico di rappresentanti di Organi dell’AIA senza aver minimamente verificato la fondatezza di tali sospetti, costituisce una violazione di quei doveri di lealtà e correttezza sportiva che sempre debbono improntare l’azione di tutti i tesserati, soprattutto quando sono investiti di funzioni apicali e di rappresentanza. Per contro non si ritiene fondata la contestazione relativa alla violazione dell’articolo 3 comma 1 CGS, per l’elementare considerazione, alla luce degli accertamenti, che le espressioni lesive sono state rivolte non a terzi estranei ma ai rappresentanti dell’Ufficio Indagini, istituzionalmente preposti all’accertamento di quanto il deferito andava lamentando. Quindi se è giusto contestare il merito delle accuse non è invece giusto congruo censurare il modo che appare conforme ai dettati regolamentari. Il parziale proscioglimento del tesserato importa la fissazione di sanzioni più miti rispetto al petitum come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di inibire il Presidente della U.S. Spes Mentana Nuova PROSPERI Angelo per mesi 1 ritenendolo responsabile della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS, di prosciogliere lo stesso dalla contestazione di violazione dell’articolo 3 comma 1 CGS, e di irrogare alla società Spes Mentana Nuova, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 CGS l’ammenda di € 150,00.
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