COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 7 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti del sig. Baldini Massimo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 7 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti del sig. Baldini Massimo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva Con la decisione in merito al reclamo proposto dalla U.S. VALDOSSOLA nei confronti del Sig. MASSIMO BALDINI adottata nella riunione del 17 Ottobre 2003, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/D, la Commissione Tesseramenti disponeva la trasmissione degli atti all’ufficio indagini, al fine di accertare se il trasferimento temporaneo del tesserato BALDINI alla A.S. PREGLIESE fosse noto al giocatore stesso, alla luce della difformità emergente tra la firma apposta dal medesimo in calce alla lista di trasferimento e le altre esistenti agli atti. Nella prima fase delle indagini venivano escussi il BALDINI e i Presidenti delle due società calcistiche coinvolte nella vicenda del suo trasferimento. In occasione della propria audizione il BALDINI affermava che nell’agosto 2002 richiese al Presidente della Società di appartenenza (U.S. VALDOSSOLA) di essere trasferito a titolo definitivo in una Società di categoria inferiore, in quanto impossibilitato per ragioni di lavoro ad ottemperare agli allenamenti richiestigli. La sua richiesta trovò solo parziale accoglimento in quanto nel Novembre dello stesso anno egli ricevette una mera proposta di trasferimento temporaneo (in prestito) presso la A.S. PREGLIESE da parte del Presidente di quest’ultima, che aveva trovato un accordo in tal senso con la Società VALDOSSOLA. Pur non gradendo tale soluzione, nel mese di novembre lo stesso si recò al campo di allenamento della A.S. PREGLIESE per incontrare il Presidente e l’allenatore della squadra, ma dopo tale incontro egli decise comunque di non andare a giocare tra le fila della suddetta squadra. In relazione alla lista di trasferimento temporaneo egli dichiarava di non averla mai vista, né tantomeno sottoscritta, sino al momento in cui richiese lo svincolo per inattività dalla U.S. VALDOSSOLA e la Società propose reclamo. Dalle dichiarazioni dei Presidenti delle due Società indicate emergerebbe, per contro, in merito agli aspetti più rilevanti della presente vicenda, che fu proprio il BALDINI a consegnare al Presidente della A.S. PREGLIESE la lista di trasferimento temporaneo riportante la sua firma e quella del Presidente della U.S. VALDOSSOLA e che, in occasione dell’incontro avvenuto presso il campo d’allenamento della PREGLIESE, egli confermò la volontà di giocare nella nuova squadra e di voler riprendere al più presto gli allenamenti, non appena smaltiti i postumi di un sinistro stradale. In relazione a quest’ultima circostanza, peraltro, la Procura Federale richiese un supplemento d’indagine, previa audizione di alcuni giocatori della A.S. PREGLIESE e del Sig. TOSCANO PASQUALE, allenatore della stessa nel corso della stagione 2002/03. Costoro vennero sentiti dal delegato dell’Ufficio Indagini in data 20/05/04. Tutti hanno confermato di avere visto il Sig. BALDINI presso il campo di gioco della A.S. PREGLIESE in occasione di un allenamento avvenuto nei mesi di Novembre o Dicembre del 2002, nonché di avere appreso in quella circostanza che lo stesso avrebbe iniziato a giocare con loro. In particolare, l’allenatore Sig. TOSCANO P. ha riferito che il BALDINI avrebbe dovuto iniziare subito a giocare nella squadra ma che, a causa dei postumi di un sinistro stradale occorsogli tempo prima, questo sarebbe avvenuto solo la settimana successiva all’incontro con la squadra. Siccome il BALDINI non ottemperò all’impegno di presentarsi agli allenamenti come concordato, l’allenatore decise di contattarlo telefonicamente e quando riuscì a parlare con lui apprese della sua intenzione di smettere di giocare a calcio. In esito alle indagini, il Procuratore Federale deferiva avanti a questa Commissione Disciplinare il sig. BALDINI MASIIMO, calciatore attualmente tesserato per la U.S. MONTECRETESE, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver posto in essere atti e comportamenti idonei e diretti a ledere interessi legittimi, tutelati dall’Ordinamento Sportivo, delle Società U.S. VALDOSSOLA e A.S. PREGLIESE giungendo a rappresentare dinanzi alla Commissione Tesseramenti una situazione artatamente creata al fine di pervenire allo svincolo per inattività. All’udienza del 1° ottobre 2004, sono comparsi avanti la Commissione disciplinare il Procuratore Federale, rappresentato dall’Avv. Maurizio GORIA, ed il Sig. BALDINI Massimo, assistito e difeso dall’Avv. Luca MOLINO del Foro di Verbania. Sulla scorta delle emergenze istruttorie il suddetto Procuratore chiedeva applicarsi nei confronti del tesserato citato la sanzione di mesi sei (6) di squalifica. Il Sig. BALDINI si richiamava integralmente alle dichiarazioni rese avanti il delegato dell’ufficio indagini in data 24 febbraio u.s., disconoscendo nuovamente la sottoscrizione apposta in calce alla lista di trasferimento temporaneo datata 10/11/02 e ribadendo la totale estraneità in ordine agli addebiti che gli venivano mossi e chiedendo di essere assolto. L’avv. MOLINO, quindi, motivava la richiesta di assoluzione del proprio assistito evidenziando la sostanziale difformità della firma citata con quelle solitamente apposte dal BALDINI e documentate in diversi atti da lui sottoscritti e contenuti nel presente fascicolo. Lo stesso, inoltre, sottolineava la curiosa similitudine tra le firme apposte sulla lista de qua dal BALDINI e dal Presidente dell’U.S. PREGLIESE, nonché le numerose incertezze emergenti dalle dichiarazioni rese in fase di indagine dai Presidenti delle due società coinvolte nella presente vicenda, parzialmente sconfessate, in termini favorevoli per il proprio assistito, da quelle rese dall’allenatore dell’U.S. PREGLIESE. Ad avviso di questa Commissione Disciplinare la responsabilità del Sig. BALDINI appare pienamente provata. Il disconoscimento della firma e la motivazione addotta a sostegno dello stesso non hanno nel caso di specie alcun valore probatorio di segno contrario. Pur dovendo, infatti, dare atto di una difformità tra la firma solitamente apposta dal Sig. BALDINI e quella in calce alla lista di trasferimento temporaneo citata, l’interessato non ha fornito una prova certa della non genuinità della stessa, producendo, ad esempio, una consulenza calligrafica o altro atto equipollente. Né la similitudine tra la lettera “B” della suddetta firma e quella del Presidente dell’A.S PREGLIESE (Sig. BIGGIO Edoardo) può minimamente sopperire a tale mancanza. Tale assunto difensivo del resto, idoneo solo a gettare un mero sospetto sul comportamento di terze persone, risulta destituito di fondamento per almeno tre ordini di ragioni: 1) il Presidente dell’A.S. PREGLIESE non avrebbe avuto alcun interesse a falsificare la firma come è dimostrato, nei fatti, dal disinteresse mostrato successivamente dalla società de qua nei confronti del giocatore e del suo impiego in squadra; 2) le dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili dei Presidenti delle due Società coinvolte (TOSCANO e BIGGIO) e, soprattutto, quelle dell’allenatore e dei giocatori della PREGLIESE; 3) la presa di contatto tra il BALDINI e l’allenatore della PREGLIESE per la presentazione di rito e per prendere accordi sull’inizio degli allenamenti. Dalle dichiarazioni dei due dirigenti emerge, infatti, che la lista firmata dal Presidente della U.S. VALDOSSOLA venne ritirata personalmente, o a mezzo di un delegato, presso gli uffici della società, e consegnata poi personalmente dal BALDINI, debitamente sottoscritta, presso gli uffici della PREGLIESE, da dove venne in seguito inviata in Federazione. Tale circostanza trova riscontro in quanto riferito dall’allenatore e dai giocatori di quest’ultima società secondo i quali, nel periodo di tempo in esame, l’imminente arrivo in squadra del BALDINI fosse un dato certo, tanto da meritare una presentazione ufficiale, e che il rinvio dello stesso fosse semplicemente connesso ai postumi di un sinistro stradale dal medesimo patito. Non paiono veritiere quindi le dichiarazioni del BALDINI che, a fronte del comportamento concludente del Presidente della PREGLIESE e dell’allenatore TOSCANO in occasione del suo incontro con la squadra, ricostruisce l’episodio alla stregua di una mera visita di cortesia e conoscenza in seguito all’invito ricevuto, a cui seguì la decisione di non giocare. Se veramente il BALDINI non avesse avuto in quel momento conoscenza dell’avvenuto trasferimento e del vincolo con la PREGLIESE, infatti, non si sarebbe impegnato con l’allenatore a riprendere al più presto gli allenamenti. Tutto ciò premesso, considerata la complessità e gravità dei fatti, appare adeguato infliggere al Sig. BALDINI Massimo la sanzione della squalifica sino a tutto il 31/1/2005. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara il Sig. BALDINI Massimo responsabile della violazione ascrittagli e per l’effetto lo squalifica sino a tutto il 31/01/2005.
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