CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/2/2002 TRA Automobil Club di Sanremo e Automobile Club d’Italia – Automobilistica Italiana
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 7/2/2002 TRA Automobil Club di Sanremo e Automobile Club d’Italia - Automobilistica Italiana
Il Collegio Arbitrale composto da:
Prof. Avv. Giulio Napolitano Presidente del Collegio
arbitrale
Avv. Marcello Melandri Arbitro nominato dalla parte
attrice
Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro nominato dalla parte
convenuta
Riunito in conferenza personale in data 12 novembre 2004, in Roma,
ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO ARBITRALE
nel procedimento arbitrale promosso da:
Automobil Club di Sanremo (in seguito «AC Sanremo»), in persona
del Presidente p.t., in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 3/2004, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dal Prof. Avv. Sandro Pelillo e dall’Avv. Angelo
Raffaele Pelillo, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Via
Cavour n.52 – 64100 Teramo (tel. 0861246015 – fax 0861247579)
- attore -
contro
Automobile Club d’Italia – Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana (in seguito «ACI-CSAI»), in persona del
Presidente e legale rappresentante, Avv. Franco Lucchesi,
rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli
Avv.ti Luca Majorano e Salvatore Aleffi, giusto mandato ad litem, ed
elettivamente domiciliato in Via Marsala n. 8 – 00185 Roma (tel.
0649982390 - fax 064465063)
- convenuto -
Fatto e svolgimento dell’arbitrato
A. I fatti
1. Il “Rally di Sanremo”, manifestazione sportiva organizzata
sotto l’egida dell’AC Sanremo, è stata per lungo tempo (1996-
2001) inclusa dalla Federazione Internazionale
Automobilistica (di seguito «FIA») nel calendario del
Campionato del Mondo di Rally quale “Rally d’Italia”, su
designazione dell’ACI-CSAI.
2. Con lettera del 15-24 maggio 2002 il Presidente della CSAI
ha confermato la designazione della predetta gara quale
manifestazione sportiva mondiale per l’anno 2002, nonché per
quelli successivi «se la FIA ne manterrà la validità
mondiale».
3. Nel 2003 la FIA ha pubblicato attraverso il proprio sito
internet il calendario provvisorio delle gare del Campionato
del Mondo che si sarebbero svolte nell’anno 2004 e nel mese
di maggio era inclusa fra esse il Rally di Sanremo-Rally
d’Italia che si sarebbe dovuto svolgere nelle date 30
settembre-3 ottobre 2004.
4. Nella riunione del Comitato Esecutivo dell’8 maggio 2003 il
Presidente della CSAI ha riferito che «la FIA avrebbe deciso
di imporre a questa gara, già dal 2004, un percorso su terra.
Poiché vi sono delle difficoltà oggettive a rispettare questa
decisione, l’ACI e la CSAI si stanno attivando per non far
perdere all’Italia la prova di campionato mondiale di cui,
come Federazione, sono titolari».
5. Nella riunione preparatoria FIA del 20 maggio 2003 tenuta in
vista del Consiglio mondiale FIA del 25 giugno 2003, il Rally
di Sanremo-Rally d’Italia figura ancora fra le gare del
Campionato del Mondo, ma è esplicitamente posta la
condizione dello svolgimento su terra.
6. Nella riunione del Comitato Esecutivo della CSAI del 9
giugno 2003, il Presidente della CSAI informa della «recente
direttiva del Consiglio Mondiale della FIA di eliminare
progressivamente i percorsi su asfalto» e, di conseguenza,
comunica che «la validità mondiale del Rally di Sanremo è in
forse», anticipando altresì che il prossimo Consiglio mondiale
della FIA dovrebbe stabilire che il Rally d’Italia si svolgerà
nel 2004 in Sardegna.
7. Nella riunione del Consiglio mondiale FIA del 25 giugno
dall’indicazione relativa al Rally d’Italia è espunto il
riferimento al Rally di Sanremo «car l’épreuve pourrait avoir
lieu ailleurs».
8. Nella riunione del Comitato Esecutivo della CSAI del 21
luglio 2003, il Presidente – con riferimento alle notizie di
stampa circa lo svolgimento della prova del Campionato del
Mondo in Sardegna – precisa che «la CSAI non ha diramato,
sull’argomento, alcun comunicato e che la notizia ha
probabilmente origine da ambienti regionali sardi».
9. Nelle riunioni del Comitato Esecutivo della CSAI del 22
dicembre 2003, del 19 gennaio 2004 e, da ultimo, del 10
settembre 2004 si discute sulla scelta degli organizzatori
tecnici del Rally d’Italia 2004 e sul ruolo – in proposito –
dell’ACI-CSAI, senza ritornare sulla questione inerente il
luogo della gara.
10. La modificazione del calendario e delle sedi del Campionato
del Mondo appare soltanto sul sito internet della FIA. Su
questa base, nel mese di ottobre 2004, si svolge regolarmente
il Rally di Sardegna, inserito come Rally d’Italia quale prova
del Campionato del Mondo organizzato dalla FIA.
B. Svolgimento del processo
11. L’AC Sanremo, lamentando i danni derivanti dalla
asseritamente illegittima esclusione del Rally Sanremo dal
calendario del Campionato del Mondo, dopo l’infruttuoso
esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 7,
comma 6, del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, con atto del 15 aprile 2004, l’AC
Sanremo ha proposto domanda di arbitrato nei confronti
dell’ACI-CSAI, contestualmente nominando quale proprio
arbitro di parte l’Avv. Marcello Melandri e depositando vari
documenti.
12. L’ACI-CSAI ha replicato con memoria del 4 maggio 2004
nominando quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv.
Massimo Coccia, depositando a sua volta diversi documenti e
richiedendo la prova per testi su tre capitoli.
13. Il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport ha quindi nominato quale Presidente Collegio il Prof.
Avv. Giulio Napolitano Il collegio si è costituito in data 14
maggio 2004.
14. In data 1° luglio 2004 si è svolta la prima udienza nel corso
della quale sono stati ascoltati i rappresentanti e i difensori
delle parti.
15. Il 21 settembre 2004 si è svolta la seconda udienza, nel corso
della quale si è proceduto all’audizione del dottor Macaluso,
Presidente della CSAI, e dell’arch. Maiga, Presidente
dell’A.C. Sanremo.
16. Il Collegio, dopo aver dato alle parti i termini per il deposito
di memorie e note di repliche conclusive, si è riservato la
decisione.
C. Sintesi degli argomenti delle parti
17. Le argomentazioni spiegate dalle parti nei lunghi ed articolati
atti difensivi dalle stesse presentati possono essere sintetizzate
come segue.
18. L’AC Sanremo lamenta che la sostituzione del Rally di
Sanremo con il nuovo Rally di Sardegna è avvenuta in
violazione (sotto vari profili) delle regole che disciplinano
l’attività amministrativa dell’ACI-CSAI e, inoltre, senza che
la decisione sia stata formalizzata in una apposita
deliberazione della federazione.
19. Considerando che normalmente la FIA attribuisce solo una
prova del Campionato del Mondo per nazione e che
l’individuazione del soggetto che la organizza e del luogo in
cui la competizione si svolge avviene sulla base
dell’indicazione della federazione nazionale, è evidente –
secondo parte attrice – che la stessa è stata ingiustamente ed
illegittimamente privata dell’attribuzione di una gara già
iscritta dalla FIA nel calendario del Campionato del Mondo,
sebbene in via provvisoria.
20. Né potrebbe essere addotta per giustificare il comportamento
dell’ACI-CSAI la circostanza secondo cui la FIA avrebbe
medio tempore prescritto un diverso fondo (sterrato) per il
percorso di gara, in quanto l’AC Sanremo non doveva essere
tout court esclusa; al contrario, si doveva procedere alle
verifiche necessarie a stabilire se la competizione si poteva
comunque svolgere (come era – sempre secondo parte attrice
– in concreto possibile).
21. Di qui, considerando la violazione delle predette regole ed il
cattivo esercizio del potere attribuito all’ACI-CSAI,
discenderebbe la chiara responsabilità di parte convenuta nei
confronti dell’AC Sanremo e l’obbligo di risarcirle tutti i
danni patrimoniali e morali causati.
22. Pertanto, l’AC Sanremo così conclude:
“– Accerti il Collegio il procedimento di formazione del
Calendario provvisorio per il Campionato del Mondo Rally
2004 ed i criteri seguiti per la iscrizione del rally di Sardegna
come unica prova italiana;
– Accerti i criteri seguiti per la modificazione del
Calendario definitivo relativamente all’unica prova italiana,
affermando l’illegittimità del relativo Campionato tenuto
dall’ACI-CSAI nazionale;
– Affermi, conseguentemente, la inosservanza delle regole
proprie della formazione della volontà dei Collegi deliberanti,
nonché di quelle c.d. partecipativi;
– Affermi la responsabilità dell’ACI-CSAI per tutto quanto
accaduto in ordine alla variazione di prova italiana valevole
per il Campionato del 2004 e conseguentemente condanni lo
stesso Ente Nazionale al risarcimento dei danni in favore
dell’ACI Sanremo, da liquidarsi nella misura che risulterà
dall’istruttoria o che comunque piacerà di giustizia, per le
causali che possono essere riepilogate in perdita di chances,
perdita di immagine, di introiti e risorse da utilizzarsi anche
per attività istituzionali;
– Condanni l’ACI/CSAI all’accollo di tutte le spese per il
funzionamento del Collegio arbitrale, con vittoria dei diritti e
degli onorari di giudizio”.
23. L’ACI-CSAI oppone alle richieste di parte attrice innanzi
tutto due eccezioni preliminari e, in particolare, afferma che la
domanda non sarebbe procedibile in ragione del non previo
esaurimento dei ricorsi interni e della esistenza di diversi
rimedi arbitrali.
24. Nel merito l’ACI-CSAI sostiene poi che i danni asseritamente
subiti dall’AC Sanremo non possono essere addebitati alla
condotta della federazione in quanto la sola titolare del
Campionato del Mondo e del potere di stabilire quante e quali
gare ne fanno parte è la FIA.
25. Inoltre, l’ACI-CSAI ritiene che parte attrice non avrebbe
addirittura interesse a promuovere la domanda – nel merito
comunque infondata – in quanto la stessa non era in grado di
disporre di un tracciato di gara (sterrato) conforme ai nuovi
requisiti fissati dalla FIA.
26. Di qui, inoltre, discende la legittimità dell’operato dell’ACICSAI;
ove la competizione non fosse stata affidata ad altro
organizzatore, anzi, l’Italia avrebbe rischiato di non veder
svolgere sul proprio territorio una gara del Campionato del
Mondo.
27. Infine, l’ACI-CSAI sostiene che comunque l’AC Sanremo
non avrebbe subito alcun danno per essere altro soggetto,
nella specie la società delegata “Sanremorally”, il reale
organizzatore della predetta gara; le ultime edizioni, inoltre, si
sono potute svolgere soltanto grazie ai contributi della stessa
ACI-CSAI e del Comune di Sanremo.
28. Pertanto, l’ACI-CSAI così conclude:
“Voglia il Collegio Arbitrale
1 – Dichiarare inammissibile il ricorso dell’Automobile Club
di Sanremo ed in conseguenza respingerlo, per non essersi
avvalso dei ricorsi interni e dei rimedi arbitrali di cui allo
Statuto ACIe al R.N.S. della CSAI.
Nel merito:
2 – Rigettare le richieste dell’A.C. Sanremo perché prive di
qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto.
3 – Condannare l’A.C. Sanremo a tutte le spese del presente
giudizio, in esse comprese quelle arbitrali e gli onorari
legali”.
Motivi della decisione
A. Questioni preliminari
29. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, la
questione della procedibilità dell’istanza arbitrale, sollevata
dall’ACI-CSAI nei suoi scritti difensivi, con due distinte
eccezioni, relative l’una al non previo esaurimento dei ricorsi
interni, l’altra alla esistenza di diversi rimedi arbitrali.
30. Ad avviso del Collegio, deve ritenersi infondata la prima
eccezione, relativa al mancato appello contro le decisioni della
CSAI, del suo presidente o delle sottocommissioni, di cui alla
lettera C, dell’art. 138 del regolamento nazionale sportivo
della CSAI, da esperire entro due giorni dalla comunicazione
delle decisioni. Trattasi, infatti, di rimedio chiaramente
pertinente a vicende relative al solo svolgimento dell’attività
sportiva, come indicano anche la collocazione sistematica
della norma e il termine brevissimo di decadenza.
31. Anche la tesi secondo cui la competenza a decidere la
presente controversia sarebbe preclusa dall’esistenza di altri
rimedi arbitrali non può essere accolta dal Collegio. Tale
conclusione vale, in primo luogo, con riguardo alla previsione
contenuta nell’art. 22 dello Statuto dell’ACI, che devolve le
competenze a decidere eventuali controversie ad un apposito
collegio arbitrale. Le controversie di cui all’art. 22 dello
Statuto dell’ACI, infatti, attengono allo svolgimento del
rapporto federativo tra l’ACI e gli Automobile Club che ne
fanno parte nell’ambito dell’ordinamento statale. Nel caso in
esame, invece, il contenzioso trae origine da vicende relative
all’organizzazione di eventi sportivi. In secondo luogo, il
Collegio rileva come non possa trovare applicazione al caso in
esame la previsione contenuta nell’art. 6 del R.N.S. che
devolve a procedimenti conciliativi e arbitrali interni «tutte le
controversie insorte tra licenziati e tesserati CSAI»,
trattandosi chiaramente di controversie che contrappongono
persone fisiche e non, come invece nel caso in esame, gli enti
dell’ordinamento sportivo automobilistico. La presente
controversia, pertanto, deve ritenersi perfettamente soggetta
alla cognizione di questo Collegio arbitrale in virtù della
clausola compromissoria contenuta nell’art. 6 R.N.S. secondo
cui «la Federazione ACI-CSAI aderisce alla Camera di
conciliazione e arbitrato per lo sport prevista dall’art. 12
dello Statuto del CONI e relativo regolamento».
B. Merito
32. Nel merito della controversia, il Collegio, innanzi tutto, ritiene
che le modalità di designazione della prova italiana del
campionato del Mondo non siano sottoposte alla disciplina
generale del procedimento amministrativo, in quanto tale
designazione non avviene nell’ambito di un’attività
amministrativa diretta all’emanazione di un provvedimento.
Trattasi, infatti, di prerogativa propria non dell’ACI quale ente
della pubblica amministrazione, ma dell’ACI-CSAI quale
federazione sportiva componente dell’ordinamento sportivo
internazionale e nazionale.
33. La scelta relativa alla designazione della prova italiana del
campionato del Mondo appare altresì estranea all’esercizio
dell’attività a valenza pubblicistica dell’ACI-CSAI, quale
federazione sportiva, ammesso e non concesso che a tale
attività possa integralmente applicarsi la disciplina propria
dell’attività amministrativa (dall’art. 16, d.lgs. n. 242/1999 e
dall’art. 22. co. 2, Statuto CONI pare anzi ricavarsi
un’indicazione di segno opposto). Come chiarisce l’art. 22
dello Statuto del CONI, infatti, hanno valenza pubblicistica
«esclusivamente le attività delle Federazioni sportive
nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società,
di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a
qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di
ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al
regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati
sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi
pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le
attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello,
all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi
pubblici». La designazione della sede di un evento sportivo e
l’attribuzione dei compiti organizzativi a un ente piuttosto che
all’altro, dunque, esulano dall’ambito dell’attività a valenza
pubblicistica. Questa, eventualmente, potrà assumere rilievo
in relazione ad ambiti più circoscritti, successivi e connessi:
ad esempio, quelli relativi all’impiego di contributi pubblici.
34. L’individuazione della sede della gara, invece, involge
rapporti che si collocano tipicamente sul piano
dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
Discende da ciò che debbano essere pienamente rispettati
principi e regole, anche consuetudinari, propri di quest’ultimo,
come d’altronde prescritto a questo Collegio dal Regolamento
della Camera (nel testo approvato dalla Giunta nazionale del
CONI il 21 ottobre 2003, applicabile ratione temporis alla
presente controversia) all’art. 7, comma 7, ai sensi del quale
«gli arbitri decidono applicando le norme di diritto nonché le
norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale».
35. In proposito, assume rilevanza, innanzi tutto, la disciplina
contenuta nel Regolamento della CSAI approvato dal
Consiglio Generale dell'ACI in data 1° Dicembre 1999, il
quale stabilisce, in via generale, all’art. 2, comma 3, che le
«norme, gli indirizzi ed i provvedimenti adottati dalla CSAI
nello svolgimento delle attribuzioni ad essa spettanti o ad
essa delegati hanno efficacia nell’ambito dell’ordinamento
sportivo automobilistico». Inoltre, il Regolamento della CSAI
tipizza il potere di designazione delle prove valide per i
campionati FIA e lo conferisce in capo al Comitato Esecutivo
(art. 6). La norma supplementare N.S. n. 7, quindi, disciplina
le iscrizioni a calendario e il permesso di organizzazione,
fissando prescrizioni organizzative, stabilendo (al capitolo
secondo) le procedure di iscrizione a calendario
internazionale, i criteri di designazione e di decisione in
presenza di candidature concomitanti.
36. Tali disposizioni, a prescindere dalla loro diretta applicabilità
al caso in esame, rivelano l’esistenza, anche nell’ordinamento
nazionale dello sport automobilistico, di un principio di
trasparenza che presiede alla individuazione dei luoghi e degli
enti organizzatori degli eventi sportivi di alto livello. Analogo
principio, d’altra parte, è ricavabile dalle regole e dalle prassi
seguite dalle organizzazioni sportive internazionali. Basti qui
richiamare l’esempio relativo alle modalità di individuazione
delle sedi delle competizioni olimpiche o dei campionati
mondiali ed europei di calcio o di altri sport, per enucleare
chiaramente l’emergenza di un principio consuetudinario di
selezione trasparente, concorsuale e formalizzata delle sedi
ospitanti le principali manifestazioni sportive.
37. In base alla documentazione depositata dalle parti e
all’istruttoria svolta è invero risultato quanto segue.
38. Soltanto nella riunione del Comitato esecutivo dell’8 maggio
2003 il Presidente riferisce che «la FIA avrebbe deciso di
imporre a questa gara, già dal 2004, un percorso su terra.
Poiché vi sono delle difficoltà oggettive a rispettare questa
decisione, l’ACI e la CSAI si stanno attivando per non far
perdere all’Italia la prova di campionato mondiale di cui,
come Federazione, sono titolari». Quindi, nella riunione del
Comitato esecutivo del 9 giugno 2003, il Presidente informa
della «recente direttiva del Consiglio Mondiale della FIA di
eliminare progressivamente i percorsi su asfalto» e comunica,
pertanto, che «la validità mondiale del Rally di Sanremo è in
forse». Il Presidente anticipa che il prossimo Consiglio
mondiale della FIA, convocato per il 25 giugno, dovrebbe
stabilire che il Rally d’Italia si svolgerà nel 2004 in Sardegna,
con percorsi e comitato organizzatore già individuati. Di tutto
ciò «il Comitato Esecutivo prende atto».
39. Delle decisioni del Consiglio mondiale della FIA, però, non è
più data notizia ufficiale al Comitato Esecutivo della CSAI.
Dai verbali degli organismi internazionali, comunque, emerge
che soltanto nella riunione preparatoria del 20 maggio 2003,
per il Rally di Sanremo-Rally d’Italia è esplicitamente posta la
condizione dello svolgimento su terra. Nella riunione del
Consiglio mondiale della FIA del 25 giugno, su richiesta del
responsabile (italiano) delle gare automobilistiche,
dall’indicazione relativa al Rally d’Italia è espunto il
riferimento al Rally di Sanremo «car l’épreuve pourrait avoir
lieu ailleurs». Tuttavia, non vi è alcuna traccia di formali
deliberazioni del Consiglio mondiale della FIA in merito alla
sede del Rally d’Italia per l’anno 2004.
40. Nella successiva riunione del Comitato Esecutivo della CSAI
del 21 luglio 2003, allora, il Presidente si limita a
puntualizzare, con riferimento alle notizie di stampa circa lo
svolgimento della prova del Campionato del Mondo in
Sardegna, che «la CSAI non ha diramato, sull’argomento,
alcun comunicato e che la notizia ha probabilmente origine
da ambienti regionali sardi». Nelle ulteriori riunioni del
Comitato Esecutivo, si apre un dibattito sulla scelta degli
organizzatori tecnici del Rally d’Italia 2004 e sul ruolo, in
proposito, dellaACI-CSAI: sul luogo della gara, tuttavia, nulla
più è disposto o comunicato.
41. Alla luce di tutto ciò, il Collegio non può non censurare la
scarsa trasparenza dell’intero procedimento decisionale
seguito dallACI-CSAI, la mancanza di provvedimenti formali
di designazione, la scarsa diffusione delle notizie relative agli
orientamenti e alle decisioni assunte a livello internazionale.
Appare soprattutto grave che sede e organizzazione del Rally
d’Italia 2004 siano state individuate senza alcuna aperta e
trasparente procedura di selezione; per di più facendo
affidamento su singole persone fisiche.
42. Per quanto riguarda, la specifica posizione dell’AC Sanremo,
il Collegio rileva che, che sebbene in forme irrituali, con
contatti diretti e personali e, poi, nella riunione svoltasi a
Sanremo alla fine dell’agosto 2003, l’AC Sanremo sia stato
informato, con oltre un anno di anticipo, sugli sviluppi relativi
all’organizzazione della gara del Campionato del Mondo, e, in
particolare, sul suo prossimo trasferimento ad altra sede.
43. È risultato dalle audizioni svolte nel corso di questo arbitrato
che l’AC Sanremo, né in occasione di questi contatti, né nel
corso della riunione dell’agosto 2003, né attraverso atti
formali susseguenti agli stessi, abbia in alcun modo
manifestato espressamente l’intenzione di proporre percorsi
alternativi in grado di mantenere lo svolgimento della gara del
Campionato mondiale a Sanremo; né abbia inteso contestare
la legittimità delle decisioni in atto a livello nazionale e
internazionale. Sembrerebbe, piuttosto, che l’AC Sanremo
abbia confidato nella ‘promessa’ di poter organizzare altra
gara, da inserire nel calendario del campionato europeo:
termini della ‘promessa’ e modalità del suo (in)adempimento,
peraltro, non costituiscono oggetto del presente giudizio
arbitrale.
44. Le considerazioni sin qui svolte consentono di poter meglio
lumeggiare il fondamento della pretesa risarcitoria avanzata
dall’istante. A prescindere da ogni considerazione in merito
alla legittimità delle decisioni assunte dall’ACI-CSAI e, in
particolare, al relativo iter procedurale, il Collegio ritiene che
l’assegnazione dell’organizzazione di un evento sportivo non
valga ad attribuire al soggetto così individuato un diritto
proprietario e addirittura personale sull’evento stesso, per di
più di durata temporale illimitata.
45. Il titolo sportivo della competizione, infatti, appartiene
esclusivamente alla FIA e non può essere in alcun modo
oggetto di commercializzazione e di vicende traslative o
appropriative. L’assegnazione della gara da parte della
federazione internazionale, su designazione della federazione
nazionale, deve quindi intendersi anno per anno e nei limiti
del rispetto dei requisiti imposti a livello internazionale.
Persino il vincolo pluriennale emergente dalla recente
corrispondenza tra l’ACI-CSAI e l’AC Sanremo deve ritenersi
condizionato a tali requisiti, come puntualmente ribadito in
ciascuna lettera di incarico: da ultimo, in quella datata 24
maggio 2002.
46. Deve, pertanto, ritenersi insussistente una situazione giuridica
soggettiva tutelata dall’ordinamento all’organizzazione e allo
sfruttamento commerciale di eventi sportivi che vada al di là
della singola assegnazione (in questo caso annuale) deliberata
dagli organi competenti della FIA. Ne consegue, dunque,
l’inconfigurabilità di alcuna pretesa risarcitoria in caso di
assegnazione dell’organizzazione dell’evento per l’anno 2004
a soggetto diverso da quello sino all’annata precedente
prescelto, a prescindere dalla correttezza del procedimento di
designazione seguito dall’ACI-CSAI.
47. L’unica pretesa risarcitoria (rectius, indennitaria)
astrattamente configurabile riguarda gli eventuali oneri
sostenuti nell’incolpevole affidamento circa il mantenimento
della gara presso l’AC Sanremo. Se, cioè, l’ente organizzatore
venisse sollevato dall’incarico, per sopravvenute esigenze di
carattere eccezionale, a poco tempo dallo svolgimento della
prova, questo avrebbe il diritto a essere indennizzato delle
spese fin a quel momento sostenute. Nella presente
controversia, tuttavia, i fatti si pongono in termini diversi.
Seppure in forme irrituali, l’AC Sanremo è stato
tempestivamente avvertito della non assegnazione della gara
per l’anno 2004; pertanto, non è stata sostenuta alcuna spesa
(o quanto meno essa non è stata dimostrata nel presente
giudizio) nell’incolpevole affidamento circa il rinnovo di
quell’incarico.
C. Spese
48. In applicazione dell’art. 23 del Regolamento della Camera, il
Collegio, tenendo conto del notevole tempo occorso ai tre
arbitri (complessivamente 60 ore), della complessità della
controversia, della capacità finanziaria delle parti e della
circostanza che la controversia è stata impostata in termini
risarcitori e dunque come una questione di ordine
commerciale, previo parere conforme del Consiglio di
Presidenza della Camera, ritiene ai sensi dell’applicabile
Tabella che gli onorari dell’organo arbitrale debbano
ammontare complessivamente a Euro 18.000 (diciottomila),
oltre a Euro 1.800 per spese generali (10%), alle spese
documentate e agli oneri accessori se soggettivamente dovuti
come da notule che verranno inviate dai membri del Collegio,
con deduzione di quanto già corrisposto a titolo di acconto e
fondo spese. In conformità all’art. 23.2 del Regolamento della
Camera, gli onorari e le spese generali sono ripartiti nella
misura del quaranta per cento per il presidente del collegio e
del trenta per cento per gli altri arbitri. I totali da
corrispondere a saldo ai singoli arbitri ed al segretario, tenuto
conto di quanto sopra, sono liquidati nel dispositivo.
49. Quanto alla ripartizione tra le parti, il Collegio rileva che l’AC
Sanremo ha prevalso sulle eccezioni preliminari sollevate,
mentre l’ACI-CSAI ha prevalso sul merito nonostante la sopra
indicata scarsa trasparenza delle sue condotte. Il Collegio
ritiene pertanto equo, tenendo conto dei criteri stabiliti dal
Regolamento della Camera, attribuire a carico di ciascuna
parte la metà del totale degli onorari e spese dell’arbitrato.
50. Quanto alle spese di difesa, in considerazione della particolare
complessità delle questioni giuridiche trattate, il Collegio
ritiene sussistano giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio
tra le parti:
1. Dichiara ammissibile l’istanza arbitrale presentata dall’AC
Sanremo e rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall’ACICSAI.
2. Rigetta, perché infondata, la domanda risarcitoria formulata
dall’AC Sanremo.
3. Pone a carico di ciascuna parte la metà del totale degli onorari
e delle spese dell’arbitrato (fermo restando il vincolo di
solidarietà), quantificando gli onorari dell’organo arbitrale
complessivamente in
[... omissis ...]
4. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004, nella conferenza personale
degli arbitri e con voti unanimi.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano
F.to Avv. Marcello Melandri
F.to Prof. Avv. Massimo Coccia