CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/2/2002 TRA Avv. Giuseppe Nolè e Automobile Club d’Italia
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
LODO ARBITRALE DEL 7/2/2002 TRA Avv. Giuseppe Nolè e Automobile Club d’Italia
Il Collegio Arbitrale composto da
Avv. Mario Antonio Scino Presidente
Avv. Ciro Pellegrino Arbitro
Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro
riunito in conferenza personale in data 15 ottobre 2004, in Roma,
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato promosso da:
L’Avv. Giuseppe Nolè, elettivamente domiciliato in Roma presso lo
studio dell’avv. Luigia D’Amico, che lo rappresenta e difende in uno
con l’avv. Carmine Bencivenga del Foro di Potenza, giusta delega a
margine della domanda di arbitrato
- ricorrente -
contro
ACI- Automobile Club d’Italia nella qualità di titolare della
CSAI, Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (di
seguito anche, breviter, «CSAI»), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Luca Majorano, Francesco Guarino e Achille Sinatra
dell’Avvocatura dell’ACI, ed elettivamente domiciliata presso la sede
dell’avvocatura dell’ACI in Roma via Marsala 8, giusta delega
allegata alla memoria di costituzione
- resistente -
avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di esclusione
dalla gara Karting Open Master 2003 svolta presso il circuito
“Azzurra” di Jesolo (VE) dal 25 al 27 aprile 2003 per irregolarità
tecnica del motore per mancata conformità al regolamento
internazionale, nonché per la condanna dell’ACI CSAI alla
corresponsione di euro 100.000,00 a titolo di equitativo
risarcimento danni a seguito di detta esclusione.
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1 L’avv. Giuseppe Nolé, a’ sensi dell'art. 8 del Regolamento della
Camera Arbitrale, dell'art. 12 dello statuto del CONI, nonché del
combinato disposto dell'art. l del Regolamento Nazionale Karting e
dell'art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo dello Sport
Automobilistico, ha adito la Camera di Conciliazione e Arbitrato per
lo Sport, nominando quale proprio arbitro il prof. avv. Maurizio
Benincasa, e rassegnando le seguenti conclusioni: « […] L’adito
collegio arbitrale: 1) Dichiari illegittimi tutti i provvedimenti di natura
sportiva presi nei confronti di Nolè Giuseppe e conseguentemente
annullarle. In specie il provvedimento dei Commissari Sportivi della
gara di Jesolo in data 26.4.200. e la decisione del TNA del 18.06
s.a. 2) Conseguentemente dichiari che la CSAI, in persona di chi
legalmente la rappresenta, è obbligata ad annullare tutti i
conseguenti provvedimenti di natura disciplinare a carico di Nolè
Giuseppe, concorrente, e Nolè Nicola, conduttore, ed a prendere tutti i
provvedimenti sportivi conseguenti ed in particolare annullare
l’omologazione dei risultati della gara OPEN MATERS di JESOLO. 3)
Dichiarare, per l’effetto, che la CSAI è tenuta alla restituzione di tutti
i depositi cauzionali incamerati, al rimborso delle spese sostenute
per il procedimento di conciliazione nonché al risarcimento dei danni
tutti conseguiti di natura patrimoniale, sportiva e morale, nella
misura che si richiede, in via equitativa, in Euro 100.000,00
(centomila).All’uopo evidenzia che il ricorrente ha subito un danno
patrimoniale per il mancato espletamento della gara di Jesolo che ha
comportato un costo di circa 10 mila Euro, un danno di natura
sportiva, atteso che, sino al momento della esclusione, il proprio
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
conduttore era in gioco per la vittoria nel campionato. Alla luce di
quanto avvenuto nelle gare successive un’eventuale positivo risultato
a Jesolo, che rientrava tra le concrete possibilità, gli avrebbe
consentito di vincere l’OPEN MASTERS 2003. Tale risultato, come
normalmente e notoriamente avviene, avrebbe procurato vantaggi in
termini di occasioni di ingaggio da parte di Team o case costruttrici e
conseguente annullamento dei costi per lo sviluppo della carriera
[…]».
In data 1.12.03 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con
esito negativo.
In data 4 febbraio 2004 si è costituita l’ ACI – CSAI, che indicava
quale proprio arbitro l’Avv. Ciro Pellegrino.
Con atto del Presidente della Camera veniva nominato l’Avv. Mario
Antonio Scino Presidente del Collegio.
Gli arbitri hanno accettato l’incarico e si sono costituiti
formalmente.
Il Collegio Arbitrale ha, quindi, fissato la prima udienza per il
giorno 15 marzo 2004.
In data 16 febbraio 2004 l’istante Nolè ha depositato memoria
difensiva.
Il 18 marzo 2004 si è svolta la seconda riunione del Collegio
Arbitrale, fissata per l’interrogatorio libero delle parti.
All’udienza non ha partecipato personalmente l’avv. Nolé, e,
pertanto, il suo procuratore ha chiesto rinvio per consentire
l’espletamento del tentativo di conciliazione.
Il Collegio ha invitato le parti a produrre i verbali delle operazioni di
verifica e, in particolare, la difesa della CSAI a produrre i fascicoli
dei gradi di giustizia interna.
Il Collegio si è, infine, riservato di disporre con separata ordinanza
in ordine ai mezzi istruttori.
Successivamente, il Collegio, riservandosi ogni valutazione in
ordine all’ammissione di eventuali ulteriori mezzi istruttori, anche
all’esito dell’audizione personale delle parti, ha fissato il prosieguo
della causa per il 15 aprile 2004, per l’audizione dei testi Franco
Leoni e Alessandro Ferrari, nonché per l’audizione del teste Angelo
Morsicani, e per l’audizione personale dell’Avv. Giuseppe Nolé,
anche al fine di esperire il tentativo di composizione amichevole
della controversia, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 17 del
Regolamento.
In seguito, l'Avv. Nolè, in data 29 marzo 2004, ha formulato istanza
di differimento dell'udienza.
In accoglimento dell’istanza, il Collegio, con provvedimento del 31
marzo 2004, ha rinviato la causa al 22 aprile 2004.
In data 22 aprile 2004 si è tenuta la terza riunione del Collegio
Arbitrale, nella quale si è proceduto all’interrogatorio libero delle
parti comparse personalmente.
In tale occasione le parti hanno dichiarato di prorogare il termine
per la pronuncia del lodo di novanta giorni.
La difesa dell'ACI – CSAI, peraltro, ha esibito la testata di un
motore ed un verbale commissariale.
Il Collegio, mentre ha acquisito il verbale, non ha reputato di
acquisire la testata.
L'Avv. Nolè, peraltro, ha disconosciuto la firma a lui attribuita,
apposta su un cartellino allegato al motore.
L'ACI – CSAI ha, quindi, depositato il fascicolo relativo ai gradi di
giustizia interna, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria del
18.03.2004. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
il Collegio ha proceduto all'esame dei testimoni ammessi.
Escussi i testi, il Collegio ha rinviato la causa al 19 maggio 2004,
per l'audizione degli ulteriori testi già ammessi con l'ordinanza del
18.03.2004, sui capitoli ivi indicati.
Il 19 maggio 2004 si è tenuta la quarta riunione, nella quale il
Collegio Arbitrale ha completato l’escussione dei testi.
Il Collegio, quindi, si è riservata ogni altra decisione nonché di
decidere in ordine alla richiesta istruttoria formulata in udienza
dalla difesa della CSAI, concedendo alle parti termine sino al 27
maggio 2004 per note.
In data 26 maggio 2004 parte istante ha depositato note
autorizzate.
A scioglimento della riserva, il Collegio, con ordinanza del 31
maggio 2004, ha deciso in ordine ad ulteriori richieste istruttorie
ed opposizioni formulate dalle parti.
Il Collegio ha disposto, altresì, procedersi a Consulenza Tecnica
d’Ufficio, a’ sensi dell'art. 17 comma 4 del Regolamento, e ha
nominato quale CTU l'ing. Duccio Ghidetti, rinviando all'udienza
del 16 giugno per il conferimento dell'incarico e la formulazione dei
quesiti.
In data 31 maggio 2004 i difensori di Nolè hanno depositato
istanza di modifica e/o revoca dell’ordinanza collegiale del
31.5.2004.
Il 16 giugno 2004 si è tenuta la quinta riunione del Collegio
Arbitrale nella quale di confermava la C.T.U. e si conferiva
l’incarico peritale all’ing. Ghidetti, come da verbale.
Il 21 luglio 2004 si è tenuta la sesta riunione del Collegio Arbitrale.
Le parti, al termine della discussione finale, hanno dichiarato di
prorogare il termine per la pronuncia del lodo fino al 31 ottobre
2004.
Il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 26.4.03, i Commissari Sportivi della gara Karting Open
Masters di Jesolo, su segnalazione dei Commissari Tecnici, hanno
deliberato l'esclusione dalla Manifestazione del concorrente
Giuseppe Nolè e del suo conduttore Nicola Nolè, con proposta di
deferimento al Giudice Sportivo in quanto, «all'atto delle verifiche
tecniche si riscontrava che la cupola della camera di scoppio era
amovibile e pertanto non conforme al regolamento tecnico nazionale,
art. 2 prescrizioni generali, commi 1.2.-1.3-1.4-1.5, nonché al
regolamento tecnico internazionale annesso 1 comma B».
Trattavasi di concorrente della categoria 100 Junior e le verifiche
sono state effettuate a seguito delle qualificazioni ufficiali nelle
quali il conduttore aveva fatto segnare il miglior tempo del suo
gruppo.
Il Sig. Nolé ha interposto gravame dinanzi al Tribunale Nazionale
d’Apello competente, avverso la decisione contrassegnata con il
numero 8.
L’appellante, in quella sede, ha denunciato la violazione da parte
dei Commissari Tecnici del disposto dell'u.c. dell'art. 20 del
Regolamento Nazionale Karting, che espressamente prevederebbe
che «[…] le verifiche tecniche saranno esequite dai Commissari
Tecnici alla presenza del concorrente interessato [...]» Nella
circostanza le verifiche vennero effettuate alla presenza del
meccanico indicato da Nolè nell'apposita scheda di
autocertificazione, che sarebbe stato sguarnito di delega per
l'adempimento.
Il vizio di procedura, violando una norma posta a presidio del
fondamentale diritto di difesa, avrebbe inficiato, nelle ricostruzioni
di Nolé, l'intero procedimento, concluso con l'esclusione del
concorrente dalla gara.
L’odierno ricorrente ha, poi, denunciato la violazione delle norme
che debbono presiedere agli atti istruttori e delle disposizioni a
tutela della genuinità della prova.
Ha dedotto, in proposito, Nolè che, a seguito dell'espletamento dei
tempi di qualificazione, era stata pubblicata la classifica all'incirca
verso le ore 16,00 del 26.4.2003, senza che alcuna comunicazione
di verifica fosse data al concorrente. Egli solo verso le ore 17,30
sarebbe stato convocato dai Commissari Sportivi, e
contestualmente alla comunicazione di esclusione dalla gara,
(provvedimento redatto alle 17,45) e sarebbe stato informato delle
ragioni del provvedimento, con lettura del verbale dei Commissari
tecnici redatto alle ore 16,00. In tale sede avrebbe verificato in quel
momento che le parti del motore oggetto d’indagine, nel
trasferimento dal c.d. "Parco chiuso" agli uffici, ove era allocato il
collegio dei Commissari Sportivi, era stato munito di sigillo, giusta
verbale acquisito agli atti, privo di sottoscrizione.
In quella sede al Nolè sarebbe stato posto in visione il motore con i
sigilli rimossi. Egli, pertanto, ha denunziato al T.N.A. che, a
cagione di quanto innanzi, il procedimento di contestazione
dell'illecito era da ritenersi viziato, giacché non era stata garantita
l'integrità della prova da manomissioni o sostituzioni.
Nolé ha avuto, quindi, a dolersi della mancata sua partecipazione
alla fase di acquisizione del referto incriminato, al procedimento ed
alla fase di rimozione dei sigilli. Ancora, ha eccepito la nullità degli
atti di indagine, che sarebbero stato esperiti al di fuori di ogni
regola (in specie l'acquisizione di una dichiarazione di «[…]tale
Marcello Flenghi […]»). Nel merito, Nolé ha censurato il
provvedimento a cagione dell'asserita inesistenza della irregolarità
addebitata.
Nolè, sostenendo di non esserne onerato, e mettendo in dubbio
che la testata del motore fosse effettivamente quella utilizzata dal
suo conduttore, nella fase di gara cui aveva partecipato, ha
eccepito che, per disposizione regolamentare, i pezzi di un motore
erano suscettibili di modificazione ed una modifica era legittima se
non alterava «[…]l'aspetto iniziale, le dimensioni, i disegni e le foto di
una parte originale omologata […]».
Dato quanto innanzi, i Commissari Tecnici prima e quelli Sportivi
poi, nel dichiarare il pezzo non conforme, giammai, ha affermato
l’odierno ricorrente, ebbero a precisare in che misura e termini si
discostasse dai parametri fissati dalla norma.
Il Tribunale Nazionale di Appello, con la sentenza n.ro 13/03 del
18.6.2003, si è pronunziato per la legittimità del provvedimento
impugnato, puntualizzando che l'irregolarità, «rilevata con somma
cura», sarebbe rilevante oltre che per la violazione dei regolamenti
che reggono la classe100 ICA J, anche per i vantaggi di carattere
competitivo che avrebbe offerto (incremento del rapporto di
compressione) rispetto ad altri motori non dotati della modifica in
questione.
Il Tribunale ha descritto la presunta modificazione in una ipotesi di
rimozione della «cupola che costituisce la camera di scoppio della
testata ed avvitandola alla stessa filettando sia la cupola che la
testata» e ha statuito, con ciò ritenendo di aver superato l'eccezione
di mancata convocazione del concorrente alle verifiche, che il
motore sarebbe stato smontato dal sig. Angelo Morsicani,
meccanico, (si come emergerebbe dalla scheda di
autocertificazione) il quale avrebbe assistito il ricorrente nelle altre
fasi di contestazione dell'infrazione.
In ordine alle ulteriori attività istruttorie compiute, il Tribunale ne
ha dichiarato la superfluità.
Di poi, e conclusivamente, ha affermato una difformità del pezzo
rispetto al disegno di sezione della testata. Questa, per effetto di
omogeneità di tratteggio, avrebbe fusione unica e quindi
escluderebbe discontinuità e non rappresenterebbe la filettatura
della cupola.
Tale sentenza avrebbe rappresentato il prodromo per
provvedimenti di sospensione cautelare a carico del concorrente e
successive sanzioni disciplinari da parte del giudice sportivo.
La sospensione cautelare è stata impugnata ed il gravame è stato
rigettato.
La decisione del giudice sportivo ha formato, pur essa, oggetto di
gravame da parte dell’istante, ancora pendente al T.A.R. della
Basilicata.
Nella propria memoria introduttiva, preliminarmente Nolè ha
denunciato l'arbitraria elusione di fondamentali eccezioni
concernenti le procedure di verifica, di accertamento, di
acquisizione delle prove e di contestazione del presunto illecito.
L’istante ha dedotto che, soprattutto in competizioni internazionali
(quale quella da cui è scaturita la sanzione impugnata) si
imporrebbe l'osservanza di quelle procedure e connesse
formalizzazioni, che non sarebbero fini a se stesse, bensì poste a
presidio di essenziali principi di difesa e di giustizia.
Gli organi di verifica e controllo della CSAI avrebbero ignorato la
violazione delle regole dettate per le verifiche tecniche contenute
nell'art. 20 R.N.K., a tenore del quale «[…] le verifiche saranno
eseguite dai commissari tecnici alla presenza del concorrente
interessato. Il concorrente può delegare a rappresentarlo una
persona che può essere il conduttore del Kart in verifica oppure altra
persona […]». Ciò in quanto, secondo l’assunto di parte istante,
Nolè non sarebbe stato chiamato per assistere alle verifiche e né
avrebbe delegato altri, né l’esigenza partecipativa avrebbe potuto
reputarsi soddisfatta, solo perché allo smontaggio del motore
avrebbe provveduto certo sig. Angelo Morsicani, indicato nella
scheda di autocertificazione come "meccanico". In altre parole, la
difesa dell’istante ha contestato che nessuna disposizione
regolamentare consentirebbe di assumere che il meccanico,
indicato nella scheda di autocertificazione, abbia anche la delega
del concorrente ad assistere alle verifiche in suo luogo e perché tale
delega spettasse al sig. Morsicani e non alla Signora Mimma Nolè,
atteso che anche costei fu indicata nella scheda di
autocertificazione.
In questa prospettiva, sarebbe necessario distinguere tra
l’indicazione nella scheda di autocertificazione, che avrebbe l’unico
scopo di designare soggetti che prestino assistenza in qualità di
meccanici e accompagnatori, dalla designazione di soggetti quali
propri delegati.
La ratio della differenza risiederebbe in ciò: l'attività della
preparazione ed elaborazione dei motori non solo sarebbe
consentita, ma addirittura legalizzata attraverso l'albo dei
preparatori, le cui creazioni sarebbero rigorosamente tutelate.
Conseguentemente, se dunque il materiale di uso in gara viene
dichiarato dal concorrente, è solo costui che potrebbe assistere alla
procedura di verifica da parte dei tecnici ufficiali di gara, affinché
venga tutelata la segretezza delle elaborazioni consentite; in
alternativa, in sua vece, persona che ritenga di delegare.
Il concorrente, secondo parte ricorrente, che per regolamento è il
primo ed unico responsabile, anche oggettivo, del materiale
utilizzato, dovrebbe essere, cosi come è previsto, l'unico legittimato
a presenziare alle operazioni di verifica ed a controllare la
correttezza delle procedure e dei connessi adempimenti. Sicché, ove
Nolè avesse presenziato alla verifica, anzitutto avrebbe chiesto
conto della contestazione e delle ragioni della stessa, avrebbe
eccepito la mancata aderenza della contestazione alle previsioni di
regolamento e, soprattutto, avrebbe potuto dimostrare, sì come gli
impone l’art. 2. punto 1.3 del Regolamento internazionale, che il
suo Kart era conforme alla norma nella sua integralità nel corso
della gara.
Sarebbe accaduto invece che il motore oggetto d’indagine, a
insaputa del ricorrente, sia rimasto fuori della sua disponibilità per
oltre un'ora e mezzo. Infatti, sarebbe stato "sequestrato" e sigillato,
con verbale privo di sottoscrizione (il verbale è agli atti) con
operazione cui non avrebbe partecipato né il concorrente né il
meccanico.
I sigilli, se apposti, sarebbero stati rimossi sempre nell’assenza del
ricorrente, tant’è che il motore è stato sottoposto all’esame di terzi
(tale Marcello Flenghi) con operazione che sarebbe, anche questa,
del tutto illegittima e gravemente scorretta.
Infine, il propulsore sottoposto all'esame del Nolè, privo dei sigilli
del commissario tecnico, sarebbe stato poi risigillato alla sua
presenza con sua controfirma, affidato all'organizzatore della gara
per essere trasferito al TNA investito del gravame avverso la
decisione d'esclusione.
In quella sede, il motore sarebbe stato sottoposto all'esame del
collegio già privo di sigilli, e senza che, delle operazioni di
rimozione, fosse stato stilato verbale nel contradditorio delle parti.
Conseguentemente, dinanzi al Collegio del TNA, Nolè ha
disconosciuto l'appartenenza del mezzo che, all'esito della
discussione, si è rifiutato di ricevere in restituzione.
Il Nolè ha dedotto la violazione del principio della corrispondenza
tra il deciso ed il contestato in relazione ad un’acclarata ipotesi di
"amovibilità", non consentita, di un pezzo della testata.
Nessun rilievo, infatti, gli sarebbe stato mosso circa la non
conformità del motore ad altri parametri di regolamento ed in
specie circa una variazione in diminuzione del volume della camera
di scoppio, con correlativo aumento del rapporto di compressione.
Tale contestazione avrebbe potuto conseguire solo ad apposita
misurazione attraverso i procedimenti puntualmente e rigidamente
predeterminati dai regolamenti in vigore.
Sarebbe, in tal modo, apodittico il provvedimento impugnato,
atteso che risulterebbe ipotetica la valutazione secondo cui la
modificazione, pur in assenza di misurazione, abbia alterato il
consentito rapporto di compressione.
Secondo l’istante, il T.N.A. avrebbe travalicato arbitrariamente i
limiti ed i contorni del decidere.
In ogni caso, secondo l’istante, la diversa ed aggiunta ipotesi di
irregolarità avrebbe dovuto essere preceduta da una specifica
contestazione suppletiva, con i correlativi contrapposti diritti della
difesa.
In merito all’insussistenza della presunta irregolarità, parte istante
ha dedotto che la gestione istruttoria della vicenda da parte degli
organi della CSAI sarebbe stata caratterizzata da un « […]
deplorevole pressappochismo […], sicché allo stato, pur volendo il
concludente, al fine di acclarare la legittimità della sua condotta,
richiedere una consulenza tecnica, avrebbe dovuto giocoforza
rinunziarvi mancando l'oggetto dell’indagine.
L’illogicità della decisione del TNA discenderebbe, secondo l’istante,
dal fatto che una possibilità di giudizio avrebbe potuto seguire solo
ad un raffronto rigoroso tra il disegno dalla sezione del motore e la
sezione del pezzo disegnata. Solo in tal modo si sarebbe potuto
acquisire la cognizione obiettiva di eventuali scostamenti tra il
pezzo modificato e quello riportato nel disegno di sezione. Perché,
sottolinea l’istante, non sarebbe irregolare il pezzo di motore in
quanto modificato, ma solo nella misura in cui la modifica alteri
l’aspetto iniziale, le dimensioni, o i disegni e le foto di una parte
originale omologata.
Mancando il raffronto, non averlo fatto in sede di verifica tecnica il
26 aprile 2003, ed al limite, non avere in tale sede la materiale
possibilità di farlo, avrebbe dovuto, secondo il Nolè istante,
responsabilmente indurre gli ufficiali di gara ad astenersi dalle
improvvide iniziative che poi hanno preso.
Non bastando la sanzione sportiva e l’esclusione del pilota dalla
gara, peraltro non consentita per effetto dell’interposizione
dell’appello (art. 152 Regolamento Internazionale), avrebbero
ignorato, immotivatamente e con motivazioni apparenti e con
argomenti inconferenti e pretestuosi, le eccezioni e le difese del
Nolè. Hanno ignorato i giudici sportivi, secondo il Nolè, l’art. 91 del
Regolamento Nazionale Sportivo.
La nullità della sentenza del TNA, discenderebbe da altri motivi.
Prevederebbe la normativa che disciplina il provvedimento dinanzi
al TNA che le decisioni vengano deliberate a maggioranza in
Camera di Consiglio.La previsione sta a significare che le pronunzie
vanno deliberate, a seguito di pubblico dibattimento, solo dai
componenti il Tribunale con esclusione delle parti, chiunque esse
siano. Sarebbe accaduto, viceversa, che alla camera di consiglio
avrebbe partecipato anche il rappresentante della CSAI che, giusta
l’attestazione del segretario del TNA, non avrebbe abbandonato
l’aula nella fase deliberativa.
2. Con difesa dell’ACI ha eccepito preliminarmente:
L’IMPROCEDIBLITA’ DELLA DOMANDA PER INDEFERIBILITA’
DELLA CONTROVERSIA AL COLLEGIO ARBITRALE E LA
LITISPENDENZA
Il c.d. “vincolo di giustizia”, cioè la clausola presente nei diversi
statuti che obbliga società e tesserati a risolvere le controversie
derivanti dall’attività sportiva unicamente mediante l’utilizzo degli
organi federali preposti, con esplicita esclusione, a meno di
specifiche e particolari autorizzazioni, dell’autorità giudiziaria
statale, importerebbe l’impossibilità del tesserato di adire il giudice
ordinario o amministrativo e l’impegno a deferire ad arbitri le liti ed
i contrasti sorti in ambito sportivo.
Richiamando precedenti giurisprudenziali e dottrina, la difesa della
CSAI riteneva il giudizio innanzi la Camera arbitrale
ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale,
discende che il compromesso e la clausola compromissoria si
pongono quali patti di deroga alla giurisdizione…”
Ciò premesso, la CSAI ha rilevato che l’Avv. Giuseppe Nolè, con
ricorso al T.A.R. della Basilicata n. 341/2003, notificato il 25
giugno 2003, (dunque prima della devoluzione della vertenza
alla Camera di Conciliazione) ha adito il giudice amministrativo
innanzi al quale ha proposto le stesse richieste con le stesse
motivazioni oggi riproposte con la domanda di accesso arbitrale .
La difesa della CSAI ha sottolineato che il giudizio amministrativo
in questione si è incardinato con il deposito del ricorso presso il
TAR, avvenuto il 25.7.2003 e che l’ACI, accettando il
contraddittorio in quella sede giurisdizionale, si è costituita sin dal
20.8.2003, sempre prima dell’accesso alla Camera di Conciliazione
da parte dell’avv. Nolè. Pertanto quest’ultimo, in violazione delle
norme contenute nell’art. 6 del R.N.S. CSAI, e contravvenendo alle
più elementari regole di lealtà processuale (art. 4 co. 4 del
regolamento CONI, e art. 88 c.p.c.), avrebbe adito il collegio
arbitrale per una controversia della quale petitum e causa petendi
sono i medesimi di un precedente giudizio pendente innanzi ad
un’altra autorità.
A conferma di tale comportamento, rileva la CSAI che nella
domanda di accesso arbitrale l’avv. Nolè non fa alcun cenno al
procedimento giudiziario pendente e dai lui promosso innanzi al
TAR.
Dunque, secondo la ricostruzione della difesa CSAI,:
1. il procedimento di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del
CONI è lo strumento elettivo per dirimere le vertenze fra
confederati;
2. l’arbitrato è alternativo al procedimento giurisdizionale;
3. il 25.6.03 l’Avv. Nolè sceglie di tutelare i suoi diritti
attraverso il procedimento giudiziario incardinato presso il
TAR Basilicata il 25.72003;
4. il 29.9.2003 l’avv. Nolè adisce la camera di conciliazione del
CONI quale elemento propedeutico alla domanda di accesso
arbitrale presentata il 29.12.2003;
5. In tal caso la eventualità che per una medesima controversia
intervengano due decisioni, che potrebbero essere
contrastanti, configura l’ipotesi della litispendenza ex art. 39
c.p.c. che comporta l’improcedibilità del procedimento più
recente, (cioè dell’odierno arbitrato) al fine di evitare un
possibile conflitto di giudicati.
Inoltre, le richieste dell’Avv. Nolè sarebbero, a giudizio della difesa
CSAI, infondate, atteso che nel merito le sue doglianze trarrebbero
origine dal provvedimento di esclusione dalla gara di karting del
concorrente Nicola Nolè, determinato da un fatto tecnico, (cupola
della camera di scoppio amovibile non omologata), cioè di
circostanza oggettiva e ontologicamente priva di qualsiasi
interpretazione, che avrebbe inevitabilmente inciso sulle
prestazioni agonistiche del mezzo in questione e che, dunque,
avrebbe concesso un illecito vantaggio sportivo.
Sul punto ricorda la difesa CSAI che «i provvedimenti adottati da
una Federazione sportiva e incidenti esclusivamente sugli aspetti
tecnici dell'attívítà agonistica cui l'organo è preposto non danno luogo
a posizioni tutelate dall'ordinamento giuridico generale; pertanto, nei
confronti degli stessi l'eventuale impugnazione è da ritenere
inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione»
Eccepiva, dunque, la CSAI il difetto assoluto di giurisdizione.
La resistente ha sostenuto, inoltre, che il Sig. Nolè avrebbe tentato
di gareggiare con un mezzo non omologato, modificato
artigianalmente, al fine di incrementare le prestazioni del mezzo in
frode a tutti gli altri concorrenti.
L’avv. Nolè avrebbe cercato un ingiusto ed illecito vantaggio in
potenza e velocità del proprio mezzo con la modifica contestata in
sede di verifica.
Di tale circostanza, strategicamente omessa da controparte, vi
sarebbe ampia e documentata attestazione nell’impugnata
sentenza del TNA.
Infine, la difesa CSAI si è riportata a quanto dichiarato dal
Commissario Sportivo Franco Leoni, il quale avrebbe certificato che
le attività di verifica si sarebbero svolte alla presenza del Sig.
Angelo Morsicani, assistente meccanico indicato dal concorrente, e
che, inoltre, per le operazioni di computo metrico e verifica, i
Commissari Tecnici si sarebbero avvalsi della presenza del Notaio
dr. Loriga. In tale prospettiva, la presenza del notaio dovrebbe
escludere il falso e, dunque, il complotto in danno dell’Avv. Nolè.
La memoria dell’ACI ha evidenziato che, nonostante le molteplici
occasioni di confronto con l’Avv. Nolè, solo con la domanda di
accesso arbitrale e per la prima volta, il concorrente avrebbe
“delegato” tal Mimma Nolè già indicata come persona con funzione
di “assistenza” e come “meccanico accompagnatore”.
La CSAI ha, inoltre, eccepito quanto affermato circa la «[...]
sospensione della sanzione sportiva di esclusione dalla gara per
effetto dell’interposizione dell’appello [...]» in quanto non si
rileverebbe da alcuna norma del R.N.S. Karting l’effetto sospensivo
al quale l’avv. Nolè si appellerebbe.
In ordine alla richiesta risarcitoria, la difesa CSAI ha affermato la
sua improponibilità e infondatezza per una pluralità di motivi: in
primo luogo, la domanda sarebbe inammissibile per violazione del
divieto di domande nuove. Sul punto, la difesa CSAI, ipotizzando
l’unicità della fase conciliativa (art.3 eseg. Del Regolamento) e di
quella propriamente arbitrale (art.7del Regolamento), quali fasi (o
gradi) inseparabili di un unicum procedimentale, ha desunto
dall’effetto devolutivo dell’arbitrato CONI, così come indicato
nell’art 7, VI co., Reg., che l’arbitrato dovrebbe avere
necessariamente lo stesso petitum e causa pretendi della fase
conciliativa. In caso contrario, ci si troverebbe a trattare un
“nuovo” arbitrato senza aver prima esperito il preventivo tentativo
di conciliazione.
Ebbene, ha rilevato la CSAI che la richiesta risarcitoria azionata
dall’avv. Nolè non era stata proposta nel tentativo di conciliazione
che riguardava esclusivamente « […] l’annullamento della decisione
di esclusione dalla gara […]».
La CSAI ha invocato, poi, l’applicazione del divieto di introduzione
di domande ed eccezioni nuove, contenuto nell’art. 345 c.p.c.
La domanda del ricorrente sarebbe inammissibile anche per la sua
genericità.
L’avv. Nolè non avrebbe dimostrato il rapporto causa – effetto
della sua richiesta risarcitoria.
Pertanto, la palese illegittimità della domanda risarcitoria proposta
nei confronti della CSAI determinerebbe la configurazione di lite
temeraria ex art.96 c.p.c.
Infine, la difesa CSAI ha fissato l’attenzione sul fatto che la
«incongruenza fra la procura ad litem, indiscutibilmente conferita
esclusivamente dall’avv. Giuseppe Nolè, nella sua qualità di
concorrente della competizione de qua, e quanto richiesto nelle
conclusioni al punto 2 (pag. 15) “..annullare tutti i conseguenti
provvedimenti di natura disciplinare a carico di Nolè Nicola,
conduttore”[…]».
Nicola Nolè non avrebbe conferito alcuna procura agli avv.ti C.
Bencivenga e L. D’Amico.
3. Nella sua memoria difensiva del 16 febbraio 2004, l’istante Nolè
ha fornito replica alla preliminare eccezione di improponibilità della
controversia innanzi al Collegio Arbitrale, avanzata dalla CSAI .
Pur non negando la pendenza innanzi al TAR della Basilicata di un
procedimento in cui è convenuta la CSAI, il ricorrente ha rilevato
l’infondatezza dell’eccezione ai sensi dell’art. 819 c.p.c.
La difesa di Nolè, poi, ripercorre difese già proposte.
Il ricorrente ha, inoltre, contestato il presupposto dell’eccezione di
inammissibilità della domanda arbitrale perché ultrapetita.
4. Deve preliminarmente rilevarsi che il Regolamento applicabile
alla controversia in esame è quello anteriormente vigente al 30
aprile 2004.
Ciò rileva ai fini della normativa applicabile al caso di specie e della
tabella onorari applicabile.
5. Si rileva l’infondatezza dell’eccezione di improcedibiltà
dell’istanza arbitrale nonché dell’eccezione di litispendenza,
sollevate dalla CSAI con gli scritti difensivi e riproposte all’udienza
di discussione.
Si osserva,invero, che nel caso di pendenza contemporanea di
procedimento giudiziario e procedimento arbitrale non opera il
principio della prevenzione, di cui all’art. 39 c.p.c. (litispendenza),
in quanto la disposizione richiamata riguarda procedimenti
pendenti innanzi a giudici parimenti muniti di competenza e non
già in ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa
davanti all’autorità giudiziaria ed al collegio arbitrale.
In tal caso l’arbitro, visto il principio enucleabile dall’art. 819 bis
c.p.c., non può denegare la sua competenza, né può sospendere il
processo arbitrale, perché questo può essere sospeso solo
nell’ipotesi di cui all’art 819 c.p.c., ossia per questione
pregiudiziale non compromettibile.
Non ricorrono, dunque, nel caso di specie i presupposti per
applicare la sospensione prevista dall’art.819 c.p.c..
Invero, ai sensi dell’art.7 del Regolamento applicabile (vedi sub. 4)
non sussistono preclusioni a conoscere la presente controversia da
parte dell’adita Camera.
D’altronde, nel caso di specie, non viene fatta questione in ordine
al fatto che la controversia rientri o meno nella competenza degli
arbitri, bensì della contemporanea pendenza della medesima causa
innanzi a giudici diversi.
In tal caso la possibilità che per una medesima controversia
intervengano due decisioni, che potrebbero anche essere in
contrasto tra loro, può e deve essere ovviata con l’affermazione o
negazione della competenza del giudice adito, in relazione al
contenuto ed ai limiti di validità del compromesso o della clausola
compromissoria, dovendosi anche escludere il fenomeno della
litispendenza e l’operatività del principio della prevenzione di cui
all’art. 39 c.p.c., essendo questo configurabile con riferimento a
procedimenti pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di
competenza e non anche all’ipotesi di contemporanea pendenza
della medesima causa davanti all’autorità giudiziaria ed un collegio
arbitrale (Cass. 9 aprile 1998 n. 3676 di cui innanzi). La
convenuta, relativamente alla prima eccezione, non farebbe
questione di competenza degli arbitri in ordine alla controversia
portata al loro esame, sicché non v’è ragione alcuna, perché detti
giudicanti - che per l’art. 819 c.p.c. possono solamente sospendere
il procedimento nell’ipotesi ivi prevista - non debbano decidere, nel
merito, tutte le questioni sottoposte.
D’altra parte il decreto legge 220/2003, di immediata applicazione
ai giudizi in corso, sembra aver riconosciuto un ambito residuale
di competenza degli organi giurisdizionali statali, subordinata però
alla preventiva sottoposizione degli affari contenziosi agli organismi
della giustizia sportiva, quale condizione di procedibilità.
E’ anzi da ritenere, come correttamente rilevato anche dalla difesa
del Nolè, che la competenza della Camera, la cui previsione è
espressione di autonomia dell’organo Supremo di governo dello
sport, è talmente ampia da ricomprendere sin’anche quelle
questioni che involgono la c.d. “normativa tecnica” delle attività
sportive, indifferente per l’ordinamento statuale, atteso che a tale
questione difficilmente potrà negarsi la qualificazione di
“controversia riguardante la materia sportiva”.
Nel quadro dianzi delineato evidenziava la difesa dell’Avv. Nolè,
come, a fronte di una situazione di sicura sopravvenuta
improcedibilità del ricorso al TAR Basilicata, e nell’incombenza
delle scadenze dei termini previsti dal regolamento (60 gg.) per
l’attivazione della procedura conciliativa, prodroma dell’arbitrato,
non aveva scelta che formulare la relativa istanza.
Deve, pertanto , escludersi l’applicabilità del meccanismo previsto
dall’art.39 c.p.c., invocato dalla CSAI, e conseguentemente devono
essere rigettate le eccezioni preliminari di imprcedibilità per difetto
di giurisdizione e di litispendenza.
6. Come rilevato sub 4 della presente motivazione il Regolamento
applicabile è quello anteriore al Regolamento approvato il 30 aprile
2004.
La difesa della CSAI deduce l’inammissibilità della domanda
risarcitoria poiché il petitum e la causa petendi agitati nella fase di
conciliazione sarebbero diversi da quelli della fase arbitrale e,
segnatamente, nella prima non sarebbe stata formulata alcuna
richiesta risarcitoria.
In primo luogo rileva il Collegio che, mentre l’art. 4, comma 6, del
Regolamento della Camera, nell’individuare il contenuto
dell’istanza di conciliazione, dispone che essa debba contenere solo
una « […] b) breve [s.d.r.] descrizione dei fatti e delle pretese, con
eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile […]»; il
successivo art. 8, comma 1, nell’individuare il contenuto
dell’istanza di arbitrato, stabilisce che essa debba contenere: «[…]
e) esposizione dei fatti e delle pretese; f) eventuale indicazione dei
mezzi di prova a sostegno dell’istanza e ogni documento ritenuto
utile […]».
Come dire, quindi, che l’istanza di conciliazione contiene solo una
descrizione sommaria dei termini della lite, al fine di poter
esplorare la possibilità della definizione stragiudiziale.
L’istanza di arbitrato, invece, assumendo i caratteri di una
domanda giudiziale contiene l’esposizione della causa petendi e del
petitum.
In questa direzione depone un ulteriore argomento desumibile
dalla lettera dell’art. 5, comma 8, del Regolamento dal quale può
essere ricavato il principio della neutralità della fase di
conciliazione (che abbia esito negativo) rispetto al giudizio arbitrale.
In ogni caso osserva il Collegio che l’ampia formulazione
dell’istanza di conciliazione consentirebbe di ricomprendere
nell’oggetto anche la pretesa risarcitoria.
Non sussistono, dunque concreti elementi per indurre il Collegio a
discostarsi da quanto analogamente disposto nei termini suindicati
dalla Camera in altre occasioni ( lodo Hockey Club Gardenia /
Federazione Italiana sport Giaccio Hockey ghiaccio).
7. Con riferimento alla sanzione, occorre ricordare che il Nolè
chiede la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di
esclusione dalla gara Karting Open Master svolta presso il circuito
“Azzurra” di Jesolo (VE) dal 25 al 27 aprile 2003 per irregolarità
tecnica del motore e per mancata conformità al regolamento
internazionale. Invero, il perno primario sul quale poggia la difesa
del Nolè è rappresentato dalla nullità del procedimento di verifica e
dalla illegittimità dei conseguenti provvedimenti per violazione del
diritto di partecipazione del concorrente ex art. 20 Regolamento
Nazionale Karting.
Al riguardo il Nolè assumeva di non aver partecipato alle verifiche
tecniche e di non aver delegato alcuno a rappresentarlo, in quanto
il possesso di un “pass” da parte di un meccanico per l’ingresso nel
parco chiuso non implicherebbe delega alcuna per le verifiche
tecniche.
Contrariamente all’assunto di parte istante, rileva il Collegio che,
sulla base di univoche risultanze istruttorie è accertato che le
operazioni di verifica del motore del veicolo del conduttore Nolè
Nicola si svolsero alla presenza del meccanico Angelo Morsicani,
idoneamente delegato alla rappresentanza degli istanti Nolè . Non
ha alcun fondamento giuridico la distinzione proposta dal Nolè tra
autocertificazione ai fini dell’assistenza tecnica in gara e
autocertificazione ai fini e per gli effetti di cui all’art.20 del
Regolamento Nazionale Karting (RNK). E’ dunque incontestabile
che la verifica tecnica prodromica all’irrogazione delle sanzioni nei
confronti di Nolè Nicola e Nolè Giuseppe , per cui è causa, si svolse
regolarmente, anche perché le testimonianze escusse sono
univoche nel dare per certo, al momento della verifica tecnica in
discorso, il possesso del pass verde da parte del meccanico Angelo
Morsicani, che è titolo di legittimazione per l’ingresso nel cd. Parco
chiuso, cedibile da parte del concorrente al soggetto che intenda
delegare.
Risulta, dunque, provato che il sig. Morsicani Angelo:
a) era presente alle operazioni di verifica tecnica effettuata dai
commissari tecnici;
b) risultava indicato sulla scheda di autocertificazione
prevista dall’art.20 del citato RNK e concretamente sottoscritta
dalla parte istante;
c) era munito di pass verde.
Conseguentemente Il Nolè Giuseppe era regolarmente
rappresentato in sede di verifica tecnica, fase cioè prodromica
all’irrogazione delle sanzioni.
D’altronde, nell’immediatezza dei fatti, il Nolè Giuseppe mai ebbe a
contestare al collegio dei giudici sportivi, davanti cui fu deferito dai
commissari tecnici, tale violazione del procedimento che fu
sollevata per la prima volta in sede di giustizia interna.
Risulta, dunque, provata la regolarità del procedimento di
irrogazione delle sanzioni e l’esclusione di ogni violazione
regolamentare, in particolare dell’art.20 del RNK.
8. I commissari sportivi della gara deliberarono l’esclusione dalla
manifestazione del concorrente Giuseppe Nolè e del suo conduttore
Nicola Nolè perché all’atto delle verifiche tecniche si riscontrava che
la cupola della camera di scoppio era amovibile e pertanto non
conforme al regolamento tecnico nazionale, art. 2 prescrizioni
generali, commi 1.2- 1.3-1.4-1.5, nonché regolamento tecnico
internazionale annesso 1 comma B. Il provvedimento di esclusione
considerava grave la violazione, ritenendo che la modifica
apportata al motore del concorrente Nolè producesse una
variazione del rapporto di compressione previsto e un conseguente
miglioramento delle prestazioni.
A seguito dell’appello proposto da Nolè, il Tribunale Nazionale di
Appello, con la sentenza n. 13/03 del 18.6.2003 ha dichiarato la
legittimità del provvedimento impugnato e ha ritenuto sussistere
una difformità del pezzo in contestazione rispetto al disegno di
sezione della testata. Tale disegno, per effetto di omogeneità di
tratteggio, prevederebbe una fusione unica, escludendo la
possibilità di una discontinuità e di una filettatura della cupola.
Questo Collegio ha ritenuto necessario disporre, in base agli atti, lo
svolgimento di una consulenza tecnica sulle asserite modifiche
individuate dai commissari sportivi sul motore attribuito al
concorrente Nolè. A tale scopo ha nominato l’Ing. Duccio Ghidetti,
al quale ha chiesto di verificare, da un lato l’idoneità di tali
modifiche ad integrare modifiche strutturali del motore, con
particolare riferimento alla camera di scoppio ed al suo volume; da
un altro lato, se esse comportino una o più difformità rispetto alla
scheda di omologazione in atti.
Il consulente tecnico, sulla base degli atti esaminati, è pervenuto
alla conclusione che la testata risulti modificata rispetto alla
scheda di omologazione, ma che non ci siano evidenze che facciano
ritenere che dalla modifica della testata discenda un miglioramento
delle prestazioni, con la precisazione che l’unica variazione
possibile potrebbe riguardare il volume della camera di scoppio,
che però non è possibile accertare dal momento che essa non è
stata misurata.
In questi termini, il Collegio ritiene che la modifica del motore
rispetto alla scheda di omologazione sia certamente idonea a
integrare la violazione delle norme regolamentari che vietano
qualsiasi modifica che non sia esplicitamente autorizzata dal
regolamento o dal Comitato Esecutivo per ragioni di sicurezza. E
ciò indipendentemente dal momento statico o dinamico del motore
preso in considerazione.
Al riguardo, peraltro, è risultato dalla consulenza che le anomalie
riscontrate dai commissari sportivi sono in contrasto con il
regolamento, anche seguendo la prospettazione avanzata dal Nolè,
secondo cui il controllo di conformità andrebbe svolto avendo come
riferimento la rappresentazione grafica del motore fornita appunto
dalla scheda di omologazione.
Tuttavia, come è emerso in particolare dalla consulenza tecnica,
non è stato dimostrato che la modifica riscontrata dai commissari
abbia comportato migliori prestazioni del mezzo, diversamente da
quanto è stato ritenuto dai Giudici sportivi di primo grado e di
Appello ai fini dell’affermazione di gravità del fatto e della
conseguente sanzione.
Tale particolare deve essere tenuto in considerazione ai fini della
valutazione in ordine alla sanzione irrogata con i provvedimenti di
cui si chiede l’annullamento.
Infatti, alla luce dei principi fondamentali in materia di
commisurazione della sanzione, non può sfuggire che una
affermazione di responsabilità, con conseguente irrogazione della
sanzione, deve tenere conto del fatto concreto e in particolare della
gravità di esso, delle conseguenze prodotte o che era destinato a
produrre, della personalità del suo autore, dei precedenti
eventualmente esistenti.
Il venir meno, nella specie, della prova in ordine all’esistenza di un
incremento delle prestazioni del motore, pur non escludendo la
violazione del regolamento in capo al Nolè, porta inevitabilmente a
una diversa considerazione della gravità del fatto, rispetto a quanto
addebitato al ricorrente nei provvedimenti oggetto del presente
arbitrato.
In questi termini, va osservato che anche una motivazione non
corretta può essere produttiva di danno nelle ipotesi in cui, come
nella specie, pone a fondamento di una determinata sanzione un
fatto ritenuto erroneamente più grave di quanto non risulti
effettivamente provato.
Pertanto, sotto questo limitato aspetto, va riconosciuta
l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l’effetto va
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in capo al Nolè,
sulla base delle considerazioni che seguono.
9. Da quanto finora esposto emerge la parziale illegittimità dei
provvedimenti adottati dalla CSAI all’indirizzo del concorrente
Giuseppe Nolè.
Questa circostanza impone al Collegio di prendere in esame la
domanda di risarcimento del danno formulata dall’istante.
In particolare, l’avv. Nolè chiede dichiararsi « [...] per l’effetto, che la
CSAI è temuta alla restituzione di tutti i depositi cauzionali
incamerati, al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di
conciliazione nonché al risarcimento dei danni tutti conseguiti di
natura patrimoniale, sportiva e morale, nella misura che si richiede,
in via equitativa, in Euro 100.000,00 (centomila) […]».
In proposito la parte resistente, oltre a quanto riferito sub 6,
assume l’inammissibilità della domanda di risarcimento
deducendone l’assoluta genericità.
Al riguardo il Collegio rileva che essa si risolve, piuttosto, in una
contestazione sulla fondatezza della domanda di risarcimento e
sulla liquidazione del danno.
La domanda di risarcimento del danno formulata dal Nolè è
fondata.
È accertata, infatti, la parziale illegittimità dei provvedimenti
pronunciati dalla CSAI e gli altri elementi costitutivi della
responsabilità di quest’ultima.
Diverso problema è quello concernente la quantificazione del danno
cagionato al Nolè dalla condotta illegittima della CSAI.
Sul punto, la difesa del Nolè non ha offerto all’attenzione del
Collegio alcuna prova documentale.
Gli unici elementi di prova sottoposti all’organo giudicante sono le
testimonianze rese dal Signor Angelo Morsicani e dal Signor
Gianfranco Galiffa in occasione dell’udienza di escussione del 22
aprile 2004.
Il primo teste ha confermato, da un lato, « […] che nel mese di
aprile dell’anno 2003 il Nolè si è recato per eseguire prove su pista
per due volte e per due giorni per volta a Jesolo, partendo da
Potenza […]»; dall’altro, che « […] l’avv. Nolè ha corrisposto al Sig.
Angelo Morsicani per l’organizzazione della gara, per l’espletamento
delle prove, per la fornitura e gestione dei mezzi la somma di Euro
7.000,00 […]».
Lo stesso Morsicani, tuttavia, ha riferito di non essere in possesso
di alcun documento che attesti la percezione della suddetta
somma. Né, si può aggiungere, tale documento è nella disponibilità
del Nolè il quale, diversamente, ne avrebbe curato la produzione in
giudizio.
Il signor Galiffa ha confermato, per un verso, che «[…] il conduttore
Nolè Nicola nell’anno 2003 si è sempre mantenuto ai vertici delle
competizioni open, ha vinto, tra gli altri, il trofeo invernale di Sarno e
il Trofeo invernale di S. Egidio alla Vibrata […]». Per altro verso, che
« […] il concorrente aveva, prima della gara di Jesolo, in corso
trattative concrete per l’inserimento del Nolè Nicola quale pilota
ufficiale , nella squadra corse di case costruttrici, a “costo zero” […]».
Per altro ancora, che « […] dopo le vicende di Jesolo tutte le
trattative si sono interrotte [e] che il costo medio di una stagione
Kartistica di levatura internazionale si aggira, nella media tra i 60 e
i 70 mila Euro l’anno […]».
Nel corso della deposizione, tuttavia, il Galiffa ha chiarito, tra
l’altro, a) che non esistevano prove documentali delle trattative; b)
che non ricordava di aver partecipato o di aver preso visione di
firme o accordi in merito a tali trattative; c) di aver avuto notizie di
tali trattative solo da terzi.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio arbitrale reputa
provata l’esistenza di un danno in capo al Nolè per effetto della
condotta parzialmente illegittima, nei termini sopra esposti, della
CSAI.
Non risulta, però, dimostrato l’ammontare del danno. Tale mancata
dimostrazione è la conseguenza, per un verso, dell’insufficienza
delle allegazioni di parte attrice; per altro verso, dell’obiettiva
difficoltà di offrire la prova del quantum della pretesa risarcitoria.
Pertanto, esaminate le prove offerte e considerate le deduzioni sul
punto della CSAI, il Collegio ritiene, a’ sensi dell’art. 1226 cod. civ.
(applicabile anche al giudizio arbitrale [cfr. più di recente, oltre le
massime citate dalle parti Cass. , III, 13 luglio 2004 n.12908;
Cass.,III, 8 aprile 2004 n. 6931, inedita;Cons. Stato,V sez,
3796/02;Cons, Stato, IV sez., 5012/2004 ]) che il danno subito
dal Nolè possa essere liquidato, in via equitativa, in € 9.000,00.
10. La domanda di condanna per lite temeraria spiegata dalla
difesa della CSAI non può essere accolta.
Il Collegio osserva che, a’ sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., tale
condanna può essere pronunciata nell’ipotesi in cui a) l’attore sia
rimasto totalmente soccombente; b) la sua condotta abbia
determinato un pregiudizio al convenuto; c) sussista la mala fede o
la colpa grave di colui che agisce in giudizio.
Ebbene, nel caso di specie, difetta totalmente il requisito sub a).
Neppure può affermarsi la sussistenza del requisito sub c). Infatti,
non vi è dolo, inteso come consapevolezza dell’infondatezza della
domanda; né colpa grave, intesa come omessa diligenza che
avrebbe consentito di avvedersi dell’infondatezza della domanda.
11.
Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della obiettiva
incertezza e novità delle questioni preliminari, per compensare le
spese di assistenza legale di funzionamento del Collegio e di
Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Con ordinanza ammissiva della CTU, del 31 maggio 2004, il
Collegio poneva a carico solidale delle parti, pro quota, l’anticipo
spese ed onorari di CTU, pari a euro 500,00 (cinquecento).
L’ing. Ghidetti, in uno con il deposito della relazione peritale, il 15
luglio 2004 depositava notula di determinazione spese ed onorari
per un importo a saldo di complessivi euro 1.573,53,
rispettivamente per euro 100,00 a titolo di spese ed euro 1.473,53
per competenze.
Ai sensi dell’art.17.4 del Regolamento applicabile al caso di specie,
il Collegio, ritenuta la congruità della notula depositata dal CTU
ing. Ghidetti, ammette la liquidazione in suo favore di euro
1.573,53, che devono intendersi , pro quota, a carico solidale delle
parti.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel
contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, eccezione e
deduzione,
- accoglie parzialmente il ricorso solo per le ragioni esposte nei
punti 8 e 9 della motivazione e, per l’effetto, annulla, nei soli
termini indicati in motivazione, la decisione del TNA impugnata,
salvi i consequenziali provvedimenti della CSAI;
- condanna la CSAI a risarcire il danno al ricorrente nella misura
liquidata in via equitativa di e 9.000,00 (euro novemila/00);
- compensa integralmente le spese di assistenza legale, di
funzionamento del Collegio, liquidate con separata ordinanza, di
consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in motivazione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004, nella conferenza personale
degli arbitri e con voti unanimi.
F.to Avv. Mario Antonio Scino
F.to Avv. Ciro Pellegrino
F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa