CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/2/2002 TRA Avv. Giuseppe Nolè e Automobile Club d’Italia

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/2/2002 TRA Avv. Giuseppe Nolè e Automobile Club d’Italia Il Collegio Arbitrale composto da Avv. Mario Antonio Scino Presidente Avv. Ciro Pellegrino Arbitro Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro riunito in conferenza personale in data 15 ottobre 2004, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: L’Avv. Giuseppe Nolè, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Luigia D’Amico, che lo rappresenta e difende in uno con l’avv. Carmine Bencivenga del Foro di Potenza, giusta delega a margine della domanda di arbitrato - ricorrente - contro ACI- Automobile Club d’Italia nella qualità di titolare della CSAI, Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (di seguito anche, breviter, «CSAI»), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Majorano, Francesco Guarino e Achille Sinatra dell’Avvocatura dell’ACI, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’avvocatura dell’ACI in Roma via Marsala 8, giusta delega allegata alla memoria di costituzione - resistente - avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara Karting Open Master 2003 svolta presso il circuito “Azzurra” di Jesolo (VE) dal 25 al 27 aprile 2003 per irregolarità tecnica del motore per mancata conformità al regolamento internazionale, nonché per la condanna dell’ACI CSAI alla corresponsione di euro 100.000,00 a titolo di equitativo risarcimento danni a seguito di detta esclusione. FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1 L’avv. Giuseppe Nolé, a’ sensi dell'art. 8 del Regolamento della Camera Arbitrale, dell'art. 12 dello statuto del CONI, nonché del combinato disposto dell'art. l del Regolamento Nazionale Karting e dell'art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo dello Sport Automobilistico, ha adito la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominando quale proprio arbitro il prof. avv. Maurizio Benincasa, e rassegnando le seguenti conclusioni: « […] L’adito collegio arbitrale: 1) Dichiari illegittimi tutti i provvedimenti di natura sportiva presi nei confronti di Nolè Giuseppe e conseguentemente annullarle. In specie il provvedimento dei Commissari Sportivi della gara di Jesolo in data 26.4.200. e la decisione del TNA del 18.06 s.a. 2) Conseguentemente dichiari che la CSAI, in persona di chi legalmente la rappresenta, è obbligata ad annullare tutti i conseguenti provvedimenti di natura disciplinare a carico di Nolè Giuseppe, concorrente, e Nolè Nicola, conduttore, ed a prendere tutti i provvedimenti sportivi conseguenti ed in particolare annullare l’omologazione dei risultati della gara OPEN MATERS di JESOLO. 3) Dichiarare, per l’effetto, che la CSAI è tenuta alla restituzione di tutti i depositi cauzionali incamerati, al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di conciliazione nonché al risarcimento dei danni tutti conseguiti di natura patrimoniale, sportiva e morale, nella misura che si richiede, in via equitativa, in Euro 100.000,00 (centomila).All’uopo evidenzia che il ricorrente ha subito un danno patrimoniale per il mancato espletamento della gara di Jesolo che ha comportato un costo di circa 10 mila Euro, un danno di natura sportiva, atteso che, sino al momento della esclusione, il proprio Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport conduttore era in gioco per la vittoria nel campionato. Alla luce di quanto avvenuto nelle gare successive un’eventuale positivo risultato a Jesolo, che rientrava tra le concrete possibilità, gli avrebbe consentito di vincere l’OPEN MASTERS 2003. Tale risultato, come normalmente e notoriamente avviene, avrebbe procurato vantaggi in termini di occasioni di ingaggio da parte di Team o case costruttrici e conseguente annullamento dei costi per lo sviluppo della carriera […]». In data 1.12.03 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo. In data 4 febbraio 2004 si è costituita l’ ACI – CSAI, che indicava quale proprio arbitro l’Avv. Ciro Pellegrino. Con atto del Presidente della Camera veniva nominato l’Avv. Mario Antonio Scino Presidente del Collegio. Gli arbitri hanno accettato l’incarico e si sono costituiti formalmente. Il Collegio Arbitrale ha, quindi, fissato la prima udienza per il giorno 15 marzo 2004. In data 16 febbraio 2004 l’istante Nolè ha depositato memoria difensiva. Il 18 marzo 2004 si è svolta la seconda riunione del Collegio Arbitrale, fissata per l’interrogatorio libero delle parti. All’udienza non ha partecipato personalmente l’avv. Nolé, e, pertanto, il suo procuratore ha chiesto rinvio per consentire l’espletamento del tentativo di conciliazione. Il Collegio ha invitato le parti a produrre i verbali delle operazioni di verifica e, in particolare, la difesa della CSAI a produrre i fascicoli dei gradi di giustizia interna. Il Collegio si è, infine, riservato di disporre con separata ordinanza in ordine ai mezzi istruttori. Successivamente, il Collegio, riservandosi ogni valutazione in ordine all’ammissione di eventuali ulteriori mezzi istruttori, anche all’esito dell’audizione personale delle parti, ha fissato il prosieguo della causa per il 15 aprile 2004, per l’audizione dei testi Franco Leoni e Alessandro Ferrari, nonché per l’audizione del teste Angelo Morsicani, e per l’audizione personale dell’Avv. Giuseppe Nolé, anche al fine di esperire il tentativo di composizione amichevole della controversia, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 17 del Regolamento. In seguito, l'Avv. Nolè, in data 29 marzo 2004, ha formulato istanza di differimento dell'udienza. In accoglimento dell’istanza, il Collegio, con provvedimento del 31 marzo 2004, ha rinviato la causa al 22 aprile 2004. In data 22 aprile 2004 si è tenuta la terza riunione del Collegio Arbitrale, nella quale si è proceduto all’interrogatorio libero delle parti comparse personalmente. In tale occasione le parti hanno dichiarato di prorogare il termine per la pronuncia del lodo di novanta giorni. La difesa dell'ACI – CSAI, peraltro, ha esibito la testata di un motore ed un verbale commissariale. Il Collegio, mentre ha acquisito il verbale, non ha reputato di acquisire la testata. L'Avv. Nolè, peraltro, ha disconosciuto la firma a lui attribuita, apposta su un cartellino allegato al motore. L'ACI – CSAI ha, quindi, depositato il fascicolo relativo ai gradi di giustizia interna, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria del 18.03.2004. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Collegio ha proceduto all'esame dei testimoni ammessi. Escussi i testi, il Collegio ha rinviato la causa al 19 maggio 2004, per l'audizione degli ulteriori testi già ammessi con l'ordinanza del 18.03.2004, sui capitoli ivi indicati. Il 19 maggio 2004 si è tenuta la quarta riunione, nella quale il Collegio Arbitrale ha completato l’escussione dei testi. Il Collegio, quindi, si è riservata ogni altra decisione nonché di decidere in ordine alla richiesta istruttoria formulata in udienza dalla difesa della CSAI, concedendo alle parti termine sino al 27 maggio 2004 per note. In data 26 maggio 2004 parte istante ha depositato note autorizzate. A scioglimento della riserva, il Collegio, con ordinanza del 31 maggio 2004, ha deciso in ordine ad ulteriori richieste istruttorie ed opposizioni formulate dalle parti. Il Collegio ha disposto, altresì, procedersi a Consulenza Tecnica d’Ufficio, a’ sensi dell'art. 17 comma 4 del Regolamento, e ha nominato quale CTU l'ing. Duccio Ghidetti, rinviando all'udienza del 16 giugno per il conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti. In data 31 maggio 2004 i difensori di Nolè hanno depositato istanza di modifica e/o revoca dell’ordinanza collegiale del 31.5.2004. Il 16 giugno 2004 si è tenuta la quinta riunione del Collegio Arbitrale nella quale di confermava la C.T.U. e si conferiva l’incarico peritale all’ing. Ghidetti, come da verbale. Il 21 luglio 2004 si è tenuta la sesta riunione del Collegio Arbitrale. Le parti, al termine della discussione finale, hanno dichiarato di prorogare il termine per la pronuncia del lodo fino al 31 ottobre 2004. Il Collegio si è riservato di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In data 26.4.03, i Commissari Sportivi della gara Karting Open Masters di Jesolo, su segnalazione dei Commissari Tecnici, hanno deliberato l'esclusione dalla Manifestazione del concorrente Giuseppe Nolè e del suo conduttore Nicola Nolè, con proposta di deferimento al Giudice Sportivo in quanto, «all'atto delle verifiche tecniche si riscontrava che la cupola della camera di scoppio era amovibile e pertanto non conforme al regolamento tecnico nazionale, art. 2 prescrizioni generali, commi 1.2.-1.3-1.4-1.5, nonché al regolamento tecnico internazionale annesso 1 comma B». Trattavasi di concorrente della categoria 100 Junior e le verifiche sono state effettuate a seguito delle qualificazioni ufficiali nelle quali il conduttore aveva fatto segnare il miglior tempo del suo gruppo. Il Sig. Nolé ha interposto gravame dinanzi al Tribunale Nazionale d’Apello competente, avverso la decisione contrassegnata con il numero 8. L’appellante, in quella sede, ha denunciato la violazione da parte dei Commissari Tecnici del disposto dell'u.c. dell'art. 20 del Regolamento Nazionale Karting, che espressamente prevederebbe che «[…] le verifiche tecniche saranno esequite dai Commissari Tecnici alla presenza del concorrente interessato [...]» Nella circostanza le verifiche vennero effettuate alla presenza del meccanico indicato da Nolè nell'apposita scheda di autocertificazione, che sarebbe stato sguarnito di delega per l'adempimento. Il vizio di procedura, violando una norma posta a presidio del fondamentale diritto di difesa, avrebbe inficiato, nelle ricostruzioni di Nolé, l'intero procedimento, concluso con l'esclusione del concorrente dalla gara. L’odierno ricorrente ha, poi, denunciato la violazione delle norme che debbono presiedere agli atti istruttori e delle disposizioni a tutela della genuinità della prova. Ha dedotto, in proposito, Nolè che, a seguito dell'espletamento dei tempi di qualificazione, era stata pubblicata la classifica all'incirca verso le ore 16,00 del 26.4.2003, senza che alcuna comunicazione di verifica fosse data al concorrente. Egli solo verso le ore 17,30 sarebbe stato convocato dai Commissari Sportivi, e contestualmente alla comunicazione di esclusione dalla gara, (provvedimento redatto alle 17,45) e sarebbe stato informato delle ragioni del provvedimento, con lettura del verbale dei Commissari tecnici redatto alle ore 16,00. In tale sede avrebbe verificato in quel momento che le parti del motore oggetto d’indagine, nel trasferimento dal c.d. "Parco chiuso" agli uffici, ove era allocato il collegio dei Commissari Sportivi, era stato munito di sigillo, giusta verbale acquisito agli atti, privo di sottoscrizione. In quella sede al Nolè sarebbe stato posto in visione il motore con i sigilli rimossi. Egli, pertanto, ha denunziato al T.N.A. che, a cagione di quanto innanzi, il procedimento di contestazione dell'illecito era da ritenersi viziato, giacché non era stata garantita l'integrità della prova da manomissioni o sostituzioni. Nolé ha avuto, quindi, a dolersi della mancata sua partecipazione alla fase di acquisizione del referto incriminato, al procedimento ed alla fase di rimozione dei sigilli. Ancora, ha eccepito la nullità degli atti di indagine, che sarebbero stato esperiti al di fuori di ogni regola (in specie l'acquisizione di una dichiarazione di «[…]tale Marcello Flenghi […]»). Nel merito, Nolé ha censurato il provvedimento a cagione dell'asserita inesistenza della irregolarità addebitata. Nolè, sostenendo di non esserne onerato, e mettendo in dubbio che la testata del motore fosse effettivamente quella utilizzata dal suo conduttore, nella fase di gara cui aveva partecipato, ha eccepito che, per disposizione regolamentare, i pezzi di un motore erano suscettibili di modificazione ed una modifica era legittima se non alterava «[…]l'aspetto iniziale, le dimensioni, i disegni e le foto di una parte originale omologata […]». Dato quanto innanzi, i Commissari Tecnici prima e quelli Sportivi poi, nel dichiarare il pezzo non conforme, giammai, ha affermato l’odierno ricorrente, ebbero a precisare in che misura e termini si discostasse dai parametri fissati dalla norma. Il Tribunale Nazionale di Appello, con la sentenza n.ro 13/03 del 18.6.2003, si è pronunziato per la legittimità del provvedimento impugnato, puntualizzando che l'irregolarità, «rilevata con somma cura», sarebbe rilevante oltre che per la violazione dei regolamenti che reggono la classe100 ICA J, anche per i vantaggi di carattere competitivo che avrebbe offerto (incremento del rapporto di compressione) rispetto ad altri motori non dotati della modifica in questione. Il Tribunale ha descritto la presunta modificazione in una ipotesi di rimozione della «cupola che costituisce la camera di scoppio della testata ed avvitandola alla stessa filettando sia la cupola che la testata» e ha statuito, con ciò ritenendo di aver superato l'eccezione di mancata convocazione del concorrente alle verifiche, che il motore sarebbe stato smontato dal sig. Angelo Morsicani, meccanico, (si come emergerebbe dalla scheda di autocertificazione) il quale avrebbe assistito il ricorrente nelle altre fasi di contestazione dell'infrazione. In ordine alle ulteriori attività istruttorie compiute, il Tribunale ne ha dichiarato la superfluità. Di poi, e conclusivamente, ha affermato una difformità del pezzo rispetto al disegno di sezione della testata. Questa, per effetto di omogeneità di tratteggio, avrebbe fusione unica e quindi escluderebbe discontinuità e non rappresenterebbe la filettatura della cupola. Tale sentenza avrebbe rappresentato il prodromo per provvedimenti di sospensione cautelare a carico del concorrente e successive sanzioni disciplinari da parte del giudice sportivo. La sospensione cautelare è stata impugnata ed il gravame è stato rigettato. La decisione del giudice sportivo ha formato, pur essa, oggetto di gravame da parte dell’istante, ancora pendente al T.A.R. della Basilicata. Nella propria memoria introduttiva, preliminarmente Nolè ha denunciato l'arbitraria elusione di fondamentali eccezioni concernenti le procedure di verifica, di accertamento, di acquisizione delle prove e di contestazione del presunto illecito. L’istante ha dedotto che, soprattutto in competizioni internazionali (quale quella da cui è scaturita la sanzione impugnata) si imporrebbe l'osservanza di quelle procedure e connesse formalizzazioni, che non sarebbero fini a se stesse, bensì poste a presidio di essenziali principi di difesa e di giustizia. Gli organi di verifica e controllo della CSAI avrebbero ignorato la violazione delle regole dettate per le verifiche tecniche contenute nell'art. 20 R.N.K., a tenore del quale «[…] le verifiche saranno eseguite dai commissari tecnici alla presenza del concorrente interessato. Il concorrente può delegare a rappresentarlo una persona che può essere il conduttore del Kart in verifica oppure altra persona […]». Ciò in quanto, secondo l’assunto di parte istante, Nolè non sarebbe stato chiamato per assistere alle verifiche e né avrebbe delegato altri, né l’esigenza partecipativa avrebbe potuto reputarsi soddisfatta, solo perché allo smontaggio del motore avrebbe provveduto certo sig. Angelo Morsicani, indicato nella scheda di autocertificazione come "meccanico". In altre parole, la difesa dell’istante ha contestato che nessuna disposizione regolamentare consentirebbe di assumere che il meccanico, indicato nella scheda di autocertificazione, abbia anche la delega del concorrente ad assistere alle verifiche in suo luogo e perché tale delega spettasse al sig. Morsicani e non alla Signora Mimma Nolè, atteso che anche costei fu indicata nella scheda di autocertificazione. In questa prospettiva, sarebbe necessario distinguere tra l’indicazione nella scheda di autocertificazione, che avrebbe l’unico scopo di designare soggetti che prestino assistenza in qualità di meccanici e accompagnatori, dalla designazione di soggetti quali propri delegati. La ratio della differenza risiederebbe in ciò: l'attività della preparazione ed elaborazione dei motori non solo sarebbe consentita, ma addirittura legalizzata attraverso l'albo dei preparatori, le cui creazioni sarebbero rigorosamente tutelate. Conseguentemente, se dunque il materiale di uso in gara viene dichiarato dal concorrente, è solo costui che potrebbe assistere alla procedura di verifica da parte dei tecnici ufficiali di gara, affinché venga tutelata la segretezza delle elaborazioni consentite; in alternativa, in sua vece, persona che ritenga di delegare. Il concorrente, secondo parte ricorrente, che per regolamento è il primo ed unico responsabile, anche oggettivo, del materiale utilizzato, dovrebbe essere, cosi come è previsto, l'unico legittimato a presenziare alle operazioni di verifica ed a controllare la correttezza delle procedure e dei connessi adempimenti. Sicché, ove Nolè avesse presenziato alla verifica, anzitutto avrebbe chiesto conto della contestazione e delle ragioni della stessa, avrebbe eccepito la mancata aderenza della contestazione alle previsioni di regolamento e, soprattutto, avrebbe potuto dimostrare, sì come gli impone l’art. 2. punto 1.3 del Regolamento internazionale, che il suo Kart era conforme alla norma nella sua integralità nel corso della gara. Sarebbe accaduto invece che il motore oggetto d’indagine, a insaputa del ricorrente, sia rimasto fuori della sua disponibilità per oltre un'ora e mezzo. Infatti, sarebbe stato "sequestrato" e sigillato, con verbale privo di sottoscrizione (il verbale è agli atti) con operazione cui non avrebbe partecipato né il concorrente né il meccanico. I sigilli, se apposti, sarebbero stati rimossi sempre nell’assenza del ricorrente, tant’è che il motore è stato sottoposto all’esame di terzi (tale Marcello Flenghi) con operazione che sarebbe, anche questa, del tutto illegittima e gravemente scorretta. Infine, il propulsore sottoposto all'esame del Nolè, privo dei sigilli del commissario tecnico, sarebbe stato poi risigillato alla sua presenza con sua controfirma, affidato all'organizzatore della gara per essere trasferito al TNA investito del gravame avverso la decisione d'esclusione. In quella sede, il motore sarebbe stato sottoposto all'esame del collegio già privo di sigilli, e senza che, delle operazioni di rimozione, fosse stato stilato verbale nel contradditorio delle parti. Conseguentemente, dinanzi al Collegio del TNA, Nolè ha disconosciuto l'appartenenza del mezzo che, all'esito della discussione, si è rifiutato di ricevere in restituzione. Il Nolè ha dedotto la violazione del principio della corrispondenza tra il deciso ed il contestato in relazione ad un’acclarata ipotesi di "amovibilità", non consentita, di un pezzo della testata. Nessun rilievo, infatti, gli sarebbe stato mosso circa la non conformità del motore ad altri parametri di regolamento ed in specie circa una variazione in diminuzione del volume della camera di scoppio, con correlativo aumento del rapporto di compressione. Tale contestazione avrebbe potuto conseguire solo ad apposita misurazione attraverso i procedimenti puntualmente e rigidamente predeterminati dai regolamenti in vigore. Sarebbe, in tal modo, apodittico il provvedimento impugnato, atteso che risulterebbe ipotetica la valutazione secondo cui la modificazione, pur in assenza di misurazione, abbia alterato il consentito rapporto di compressione. Secondo l’istante, il T.N.A. avrebbe travalicato arbitrariamente i limiti ed i contorni del decidere. In ogni caso, secondo l’istante, la diversa ed aggiunta ipotesi di irregolarità avrebbe dovuto essere preceduta da una specifica contestazione suppletiva, con i correlativi contrapposti diritti della difesa. In merito all’insussistenza della presunta irregolarità, parte istante ha dedotto che la gestione istruttoria della vicenda da parte degli organi della CSAI sarebbe stata caratterizzata da un « […] deplorevole pressappochismo […], sicché allo stato, pur volendo il concludente, al fine di acclarare la legittimità della sua condotta, richiedere una consulenza tecnica, avrebbe dovuto giocoforza rinunziarvi mancando l'oggetto dell’indagine. L’illogicità della decisione del TNA discenderebbe, secondo l’istante, dal fatto che una possibilità di giudizio avrebbe potuto seguire solo ad un raffronto rigoroso tra il disegno dalla sezione del motore e la sezione del pezzo disegnata. Solo in tal modo si sarebbe potuto acquisire la cognizione obiettiva di eventuali scostamenti tra il pezzo modificato e quello riportato nel disegno di sezione. Perché, sottolinea l’istante, non sarebbe irregolare il pezzo di motore in quanto modificato, ma solo nella misura in cui la modifica alteri l’aspetto iniziale, le dimensioni, o i disegni e le foto di una parte originale omologata. Mancando il raffronto, non averlo fatto in sede di verifica tecnica il 26 aprile 2003, ed al limite, non avere in tale sede la materiale possibilità di farlo, avrebbe dovuto, secondo il Nolè istante, responsabilmente indurre gli ufficiali di gara ad astenersi dalle improvvide iniziative che poi hanno preso. Non bastando la sanzione sportiva e l’esclusione del pilota dalla gara, peraltro non consentita per effetto dell’interposizione dell’appello (art. 152 Regolamento Internazionale), avrebbero ignorato, immotivatamente e con motivazioni apparenti e con argomenti inconferenti e pretestuosi, le eccezioni e le difese del Nolè. Hanno ignorato i giudici sportivi, secondo il Nolè, l’art. 91 del Regolamento Nazionale Sportivo. La nullità della sentenza del TNA, discenderebbe da altri motivi. Prevederebbe la normativa che disciplina il provvedimento dinanzi al TNA che le decisioni vengano deliberate a maggioranza in Camera di Consiglio.La previsione sta a significare che le pronunzie vanno deliberate, a seguito di pubblico dibattimento, solo dai componenti il Tribunale con esclusione delle parti, chiunque esse siano. Sarebbe accaduto, viceversa, che alla camera di consiglio avrebbe partecipato anche il rappresentante della CSAI che, giusta l’attestazione del segretario del TNA, non avrebbe abbandonato l’aula nella fase deliberativa. 2. Con difesa dell’ACI ha eccepito preliminarmente: L’IMPROCEDIBLITA’ DELLA DOMANDA PER INDEFERIBILITA’ DELLA CONTROVERSIA AL COLLEGIO ARBITRALE E LA LITISPENDENZA Il c.d. “vincolo di giustizia”, cioè la clausola presente nei diversi statuti che obbliga società e tesserati a risolvere le controversie derivanti dall’attività sportiva unicamente mediante l’utilizzo degli organi federali preposti, con esplicita esclusione, a meno di specifiche e particolari autorizzazioni, dell’autorità giudiziaria statale, importerebbe l’impossibilità del tesserato di adire il giudice ordinario o amministrativo e l’impegno a deferire ad arbitri le liti ed i contrasti sorti in ambito sportivo. Richiamando precedenti giurisprudenziali e dottrina, la difesa della CSAI riteneva il giudizio innanzi la Camera arbitrale ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale, discende che il compromesso e la clausola compromissoria si pongono quali patti di deroga alla giurisdizione…” Ciò premesso, la CSAI ha rilevato che l’Avv. Giuseppe Nolè, con ricorso al T.A.R. della Basilicata n. 341/2003, notificato il 25 giugno 2003, (dunque prima della devoluzione della vertenza alla Camera di Conciliazione) ha adito il giudice amministrativo innanzi al quale ha proposto le stesse richieste con le stesse motivazioni oggi riproposte con la domanda di accesso arbitrale . La difesa della CSAI ha sottolineato che il giudizio amministrativo in questione si è incardinato con il deposito del ricorso presso il TAR, avvenuto il 25.7.2003 e che l’ACI, accettando il contraddittorio in quella sede giurisdizionale, si è costituita sin dal 20.8.2003, sempre prima dell’accesso alla Camera di Conciliazione da parte dell’avv. Nolè. Pertanto quest’ultimo, in violazione delle norme contenute nell’art. 6 del R.N.S. CSAI, e contravvenendo alle più elementari regole di lealtà processuale (art. 4 co. 4 del regolamento CONI, e art. 88 c.p.c.), avrebbe adito il collegio arbitrale per una controversia della quale petitum e causa petendi sono i medesimi di un precedente giudizio pendente innanzi ad un’altra autorità. A conferma di tale comportamento, rileva la CSAI che nella domanda di accesso arbitrale l’avv. Nolè non fa alcun cenno al procedimento giudiziario pendente e dai lui promosso innanzi al TAR. Dunque, secondo la ricostruzione della difesa CSAI,: 1. il procedimento di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI è lo strumento elettivo per dirimere le vertenze fra confederati; 2. l’arbitrato è alternativo al procedimento giurisdizionale; 3. il 25.6.03 l’Avv. Nolè sceglie di tutelare i suoi diritti attraverso il procedimento giudiziario incardinato presso il TAR Basilicata il 25.72003; 4. il 29.9.2003 l’avv. Nolè adisce la camera di conciliazione del CONI quale elemento propedeutico alla domanda di accesso arbitrale presentata il 29.12.2003; 5. In tal caso la eventualità che per una medesima controversia intervengano due decisioni, che potrebbero essere contrastanti, configura l’ipotesi della litispendenza ex art. 39 c.p.c. che comporta l’improcedibilità del procedimento più recente, (cioè dell’odierno arbitrato) al fine di evitare un possibile conflitto di giudicati. Inoltre, le richieste dell’Avv. Nolè sarebbero, a giudizio della difesa CSAI, infondate, atteso che nel merito le sue doglianze trarrebbero origine dal provvedimento di esclusione dalla gara di karting del concorrente Nicola Nolè, determinato da un fatto tecnico, (cupola della camera di scoppio amovibile non omologata), cioè di circostanza oggettiva e ontologicamente priva di qualsiasi interpretazione, che avrebbe inevitabilmente inciso sulle prestazioni agonistiche del mezzo in questione e che, dunque, avrebbe concesso un illecito vantaggio sportivo. Sul punto ricorda la difesa CSAI che «i provvedimenti adottati da una Federazione sportiva e incidenti esclusivamente sugli aspetti tecnici dell'attívítà agonistica cui l'organo è preposto non danno luogo a posizioni tutelate dall'ordinamento giuridico generale; pertanto, nei confronti degli stessi l'eventuale impugnazione è da ritenere inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione» Eccepiva, dunque, la CSAI il difetto assoluto di giurisdizione. La resistente ha sostenuto, inoltre, che il Sig. Nolè avrebbe tentato di gareggiare con un mezzo non omologato, modificato artigianalmente, al fine di incrementare le prestazioni del mezzo in frode a tutti gli altri concorrenti. L’avv. Nolè avrebbe cercato un ingiusto ed illecito vantaggio in potenza e velocità del proprio mezzo con la modifica contestata in sede di verifica. Di tale circostanza, strategicamente omessa da controparte, vi sarebbe ampia e documentata attestazione nell’impugnata sentenza del TNA. Infine, la difesa CSAI si è riportata a quanto dichiarato dal Commissario Sportivo Franco Leoni, il quale avrebbe certificato che le attività di verifica si sarebbero svolte alla presenza del Sig. Angelo Morsicani, assistente meccanico indicato dal concorrente, e che, inoltre, per le operazioni di computo metrico e verifica, i Commissari Tecnici si sarebbero avvalsi della presenza del Notaio dr. Loriga. In tale prospettiva, la presenza del notaio dovrebbe escludere il falso e, dunque, il complotto in danno dell’Avv. Nolè. La memoria dell’ACI ha evidenziato che, nonostante le molteplici occasioni di confronto con l’Avv. Nolè, solo con la domanda di accesso arbitrale e per la prima volta, il concorrente avrebbe “delegato” tal Mimma Nolè già indicata come persona con funzione di “assistenza” e come “meccanico accompagnatore”. La CSAI ha, inoltre, eccepito quanto affermato circa la «[...] sospensione della sanzione sportiva di esclusione dalla gara per effetto dell’interposizione dell’appello [...]» in quanto non si rileverebbe da alcuna norma del R.N.S. Karting l’effetto sospensivo al quale l’avv. Nolè si appellerebbe. In ordine alla richiesta risarcitoria, la difesa CSAI ha affermato la sua improponibilità e infondatezza per una pluralità di motivi: in primo luogo, la domanda sarebbe inammissibile per violazione del divieto di domande nuove. Sul punto, la difesa CSAI, ipotizzando l’unicità della fase conciliativa (art.3 eseg. Del Regolamento) e di quella propriamente arbitrale (art.7del Regolamento), quali fasi (o gradi) inseparabili di un unicum procedimentale, ha desunto dall’effetto devolutivo dell’arbitrato CONI, così come indicato nell’art 7, VI co., Reg., che l’arbitrato dovrebbe avere necessariamente lo stesso petitum e causa pretendi della fase conciliativa. In caso contrario, ci si troverebbe a trattare un “nuovo” arbitrato senza aver prima esperito il preventivo tentativo di conciliazione. Ebbene, ha rilevato la CSAI che la richiesta risarcitoria azionata dall’avv. Nolè non era stata proposta nel tentativo di conciliazione che riguardava esclusivamente « […] l’annullamento della decisione di esclusione dalla gara […]». La CSAI ha invocato, poi, l’applicazione del divieto di introduzione di domande ed eccezioni nuove, contenuto nell’art. 345 c.p.c. La domanda del ricorrente sarebbe inammissibile anche per la sua genericità. L’avv. Nolè non avrebbe dimostrato il rapporto causa – effetto della sua richiesta risarcitoria. Pertanto, la palese illegittimità della domanda risarcitoria proposta nei confronti della CSAI determinerebbe la configurazione di lite temeraria ex art.96 c.p.c. Infine, la difesa CSAI ha fissato l’attenzione sul fatto che la «incongruenza fra la procura ad litem, indiscutibilmente conferita esclusivamente dall’avv. Giuseppe Nolè, nella sua qualità di concorrente della competizione de qua, e quanto richiesto nelle conclusioni al punto 2 (pag. 15) “..annullare tutti i conseguenti provvedimenti di natura disciplinare a carico di Nolè Nicola, conduttore”[…]». Nicola Nolè non avrebbe conferito alcuna procura agli avv.ti C. Bencivenga e L. D’Amico. 3. Nella sua memoria difensiva del 16 febbraio 2004, l’istante Nolè ha fornito replica alla preliminare eccezione di improponibilità della controversia innanzi al Collegio Arbitrale, avanzata dalla CSAI . Pur non negando la pendenza innanzi al TAR della Basilicata di un procedimento in cui è convenuta la CSAI, il ricorrente ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione ai sensi dell’art. 819 c.p.c. La difesa di Nolè, poi, ripercorre difese già proposte. Il ricorrente ha, inoltre, contestato il presupposto dell’eccezione di inammissibilità della domanda arbitrale perché ultrapetita. 4. Deve preliminarmente rilevarsi che il Regolamento applicabile alla controversia in esame è quello anteriormente vigente al 30 aprile 2004. Ciò rileva ai fini della normativa applicabile al caso di specie e della tabella onorari applicabile. 5. Si rileva l’infondatezza dell’eccezione di improcedibiltà dell’istanza arbitrale nonché dell’eccezione di litispendenza, sollevate dalla CSAI con gli scritti difensivi e riproposte all’udienza di discussione. Si osserva,invero, che nel caso di pendenza contemporanea di procedimento giudiziario e procedimento arbitrale non opera il principio della prevenzione, di cui all’art. 39 c.p.c. (litispendenza), in quanto la disposizione richiamata riguarda procedimenti pendenti innanzi a giudici parimenti muniti di competenza e non già in ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all’autorità giudiziaria ed al collegio arbitrale. In tal caso l’arbitro, visto il principio enucleabile dall’art. 819 bis c.p.c., non può denegare la sua competenza, né può sospendere il processo arbitrale, perché questo può essere sospeso solo nell’ipotesi di cui all’art 819 c.p.c., ossia per questione pregiudiziale non compromettibile. Non ricorrono, dunque, nel caso di specie i presupposti per applicare la sospensione prevista dall’art.819 c.p.c.. Invero, ai sensi dell’art.7 del Regolamento applicabile (vedi sub. 4) non sussistono preclusioni a conoscere la presente controversia da parte dell’adita Camera. D’altronde, nel caso di specie, non viene fatta questione in ordine al fatto che la controversia rientri o meno nella competenza degli arbitri, bensì della contemporanea pendenza della medesima causa innanzi a giudici diversi. In tal caso la possibilità che per una medesima controversia intervengano due decisioni, che potrebbero anche essere in contrasto tra loro, può e deve essere ovviata con l’affermazione o negazione della competenza del giudice adito, in relazione al contenuto ed ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria, dovendosi anche escludere il fenomeno della litispendenza e l’operatività del principio della prevenzione di cui all’art. 39 c.p.c., essendo questo configurabile con riferimento a procedimenti pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di competenza e non anche all’ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all’autorità giudiziaria ed un collegio arbitrale (Cass. 9 aprile 1998 n. 3676 di cui innanzi). La convenuta, relativamente alla prima eccezione, non farebbe questione di competenza degli arbitri in ordine alla controversia portata al loro esame, sicché non v’è ragione alcuna, perché detti giudicanti - che per l’art. 819 c.p.c. possono solamente sospendere il procedimento nell’ipotesi ivi prevista - non debbano decidere, nel merito, tutte le questioni sottoposte. D’altra parte il decreto legge 220/2003, di immediata applicazione ai giudizi in corso, sembra aver riconosciuto un ambito residuale di competenza degli organi giurisdizionali statali, subordinata però alla preventiva sottoposizione degli affari contenziosi agli organismi della giustizia sportiva, quale condizione di procedibilità. E’ anzi da ritenere, come correttamente rilevato anche dalla difesa del Nolè, che la competenza della Camera, la cui previsione è espressione di autonomia dell’organo Supremo di governo dello sport, è talmente ampia da ricomprendere sin’anche quelle questioni che involgono la c.d. “normativa tecnica” delle attività sportive, indifferente per l’ordinamento statuale, atteso che a tale questione difficilmente potrà negarsi la qualificazione di “controversia riguardante la materia sportiva”. Nel quadro dianzi delineato evidenziava la difesa dell’Avv. Nolè, come, a fronte di una situazione di sicura sopravvenuta improcedibilità del ricorso al TAR Basilicata, e nell’incombenza delle scadenze dei termini previsti dal regolamento (60 gg.) per l’attivazione della procedura conciliativa, prodroma dell’arbitrato, non aveva scelta che formulare la relativa istanza. Deve, pertanto , escludersi l’applicabilità del meccanismo previsto dall’art.39 c.p.c., invocato dalla CSAI, e conseguentemente devono essere rigettate le eccezioni preliminari di imprcedibilità per difetto di giurisdizione e di litispendenza. 6. Come rilevato sub 4 della presente motivazione il Regolamento applicabile è quello anteriore al Regolamento approvato il 30 aprile 2004. La difesa della CSAI deduce l’inammissibilità della domanda risarcitoria poiché il petitum e la causa petendi agitati nella fase di conciliazione sarebbero diversi da quelli della fase arbitrale e, segnatamente, nella prima non sarebbe stata formulata alcuna richiesta risarcitoria. In primo luogo rileva il Collegio che, mentre l’art. 4, comma 6, del Regolamento della Camera, nell’individuare il contenuto dell’istanza di conciliazione, dispone che essa debba contenere solo una « […] b) breve [s.d.r.] descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile […]»; il successivo art. 8, comma 1, nell’individuare il contenuto dell’istanza di arbitrato, stabilisce che essa debba contenere: «[…] e) esposizione dei fatti e delle pretese; f) eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno dell’istanza e ogni documento ritenuto utile […]». Come dire, quindi, che l’istanza di conciliazione contiene solo una descrizione sommaria dei termini della lite, al fine di poter esplorare la possibilità della definizione stragiudiziale. L’istanza di arbitrato, invece, assumendo i caratteri di una domanda giudiziale contiene l’esposizione della causa petendi e del petitum. In questa direzione depone un ulteriore argomento desumibile dalla lettera dell’art. 5, comma 8, del Regolamento dal quale può essere ricavato il principio della neutralità della fase di conciliazione (che abbia esito negativo) rispetto al giudizio arbitrale. In ogni caso osserva il Collegio che l’ampia formulazione dell’istanza di conciliazione consentirebbe di ricomprendere nell’oggetto anche la pretesa risarcitoria. Non sussistono, dunque concreti elementi per indurre il Collegio a discostarsi da quanto analogamente disposto nei termini suindicati dalla Camera in altre occasioni ( lodo Hockey Club Gardenia / Federazione Italiana sport Giaccio Hockey ghiaccio). 7. Con riferimento alla sanzione, occorre ricordare che il Nolè chiede la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla gara Karting Open Master svolta presso il circuito “Azzurra” di Jesolo (VE) dal 25 al 27 aprile 2003 per irregolarità tecnica del motore e per mancata conformità al regolamento internazionale. Invero, il perno primario sul quale poggia la difesa del Nolè è rappresentato dalla nullità del procedimento di verifica e dalla illegittimità dei conseguenti provvedimenti per violazione del diritto di partecipazione del concorrente ex art. 20 Regolamento Nazionale Karting. Al riguardo il Nolè assumeva di non aver partecipato alle verifiche tecniche e di non aver delegato alcuno a rappresentarlo, in quanto il possesso di un “pass” da parte di un meccanico per l’ingresso nel parco chiuso non implicherebbe delega alcuna per le verifiche tecniche. Contrariamente all’assunto di parte istante, rileva il Collegio che, sulla base di univoche risultanze istruttorie è accertato che le operazioni di verifica del motore del veicolo del conduttore Nolè Nicola si svolsero alla presenza del meccanico Angelo Morsicani, idoneamente delegato alla rappresentanza degli istanti Nolè . Non ha alcun fondamento giuridico la distinzione proposta dal Nolè tra autocertificazione ai fini dell’assistenza tecnica in gara e autocertificazione ai fini e per gli effetti di cui all’art.20 del Regolamento Nazionale Karting (RNK). E’ dunque incontestabile che la verifica tecnica prodromica all’irrogazione delle sanzioni nei confronti di Nolè Nicola e Nolè Giuseppe , per cui è causa, si svolse regolarmente, anche perché le testimonianze escusse sono univoche nel dare per certo, al momento della verifica tecnica in discorso, il possesso del pass verde da parte del meccanico Angelo Morsicani, che è titolo di legittimazione per l’ingresso nel cd. Parco chiuso, cedibile da parte del concorrente al soggetto che intenda delegare. Risulta, dunque, provato che il sig. Morsicani Angelo: a) era presente alle operazioni di verifica tecnica effettuata dai commissari tecnici; b) risultava indicato sulla scheda di autocertificazione prevista dall’art.20 del citato RNK e concretamente sottoscritta dalla parte istante; c) era munito di pass verde. Conseguentemente Il Nolè Giuseppe era regolarmente rappresentato in sede di verifica tecnica, fase cioè prodromica all’irrogazione delle sanzioni. D’altronde, nell’immediatezza dei fatti, il Nolè Giuseppe mai ebbe a contestare al collegio dei giudici sportivi, davanti cui fu deferito dai commissari tecnici, tale violazione del procedimento che fu sollevata per la prima volta in sede di giustizia interna. Risulta, dunque, provata la regolarità del procedimento di irrogazione delle sanzioni e l’esclusione di ogni violazione regolamentare, in particolare dell’art.20 del RNK. 8. I commissari sportivi della gara deliberarono l’esclusione dalla manifestazione del concorrente Giuseppe Nolè e del suo conduttore Nicola Nolè perché all’atto delle verifiche tecniche si riscontrava che la cupola della camera di scoppio era amovibile e pertanto non conforme al regolamento tecnico nazionale, art. 2 prescrizioni generali, commi 1.2- 1.3-1.4-1.5, nonché regolamento tecnico internazionale annesso 1 comma B. Il provvedimento di esclusione considerava grave la violazione, ritenendo che la modifica apportata al motore del concorrente Nolè producesse una variazione del rapporto di compressione previsto e un conseguente miglioramento delle prestazioni. A seguito dell’appello proposto da Nolè, il Tribunale Nazionale di Appello, con la sentenza n. 13/03 del 18.6.2003 ha dichiarato la legittimità del provvedimento impugnato e ha ritenuto sussistere una difformità del pezzo in contestazione rispetto al disegno di sezione della testata. Tale disegno, per effetto di omogeneità di tratteggio, prevederebbe una fusione unica, escludendo la possibilità di una discontinuità e di una filettatura della cupola. Questo Collegio ha ritenuto necessario disporre, in base agli atti, lo svolgimento di una consulenza tecnica sulle asserite modifiche individuate dai commissari sportivi sul motore attribuito al concorrente Nolè. A tale scopo ha nominato l’Ing. Duccio Ghidetti, al quale ha chiesto di verificare, da un lato l’idoneità di tali modifiche ad integrare modifiche strutturali del motore, con particolare riferimento alla camera di scoppio ed al suo volume; da un altro lato, se esse comportino una o più difformità rispetto alla scheda di omologazione in atti. Il consulente tecnico, sulla base degli atti esaminati, è pervenuto alla conclusione che la testata risulti modificata rispetto alla scheda di omologazione, ma che non ci siano evidenze che facciano ritenere che dalla modifica della testata discenda un miglioramento delle prestazioni, con la precisazione che l’unica variazione possibile potrebbe riguardare il volume della camera di scoppio, che però non è possibile accertare dal momento che essa non è stata misurata. In questi termini, il Collegio ritiene che la modifica del motore rispetto alla scheda di omologazione sia certamente idonea a integrare la violazione delle norme regolamentari che vietano qualsiasi modifica che non sia esplicitamente autorizzata dal regolamento o dal Comitato Esecutivo per ragioni di sicurezza. E ciò indipendentemente dal momento statico o dinamico del motore preso in considerazione. Al riguardo, peraltro, è risultato dalla consulenza che le anomalie riscontrate dai commissari sportivi sono in contrasto con il regolamento, anche seguendo la prospettazione avanzata dal Nolè, secondo cui il controllo di conformità andrebbe svolto avendo come riferimento la rappresentazione grafica del motore fornita appunto dalla scheda di omologazione. Tuttavia, come è emerso in particolare dalla consulenza tecnica, non è stato dimostrato che la modifica riscontrata dai commissari abbia comportato migliori prestazioni del mezzo, diversamente da quanto è stato ritenuto dai Giudici sportivi di primo grado e di Appello ai fini dell’affermazione di gravità del fatto e della conseguente sanzione. Tale particolare deve essere tenuto in considerazione ai fini della valutazione in ordine alla sanzione irrogata con i provvedimenti di cui si chiede l’annullamento. Infatti, alla luce dei principi fondamentali in materia di commisurazione della sanzione, non può sfuggire che una affermazione di responsabilità, con conseguente irrogazione della sanzione, deve tenere conto del fatto concreto e in particolare della gravità di esso, delle conseguenze prodotte o che era destinato a produrre, della personalità del suo autore, dei precedenti eventualmente esistenti. Il venir meno, nella specie, della prova in ordine all’esistenza di un incremento delle prestazioni del motore, pur non escludendo la violazione del regolamento in capo al Nolè, porta inevitabilmente a una diversa considerazione della gravità del fatto, rispetto a quanto addebitato al ricorrente nei provvedimenti oggetto del presente arbitrato. In questi termini, va osservato che anche una motivazione non corretta può essere produttiva di danno nelle ipotesi in cui, come nella specie, pone a fondamento di una determinata sanzione un fatto ritenuto erroneamente più grave di quanto non risulti effettivamente provato. Pertanto, sotto questo limitato aspetto, va riconosciuta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l’effetto va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in capo al Nolè, sulla base delle considerazioni che seguono. 9. Da quanto finora esposto emerge la parziale illegittimità dei provvedimenti adottati dalla CSAI all’indirizzo del concorrente Giuseppe Nolè. Questa circostanza impone al Collegio di prendere in esame la domanda di risarcimento del danno formulata dall’istante. In particolare, l’avv. Nolè chiede dichiararsi « [...] per l’effetto, che la CSAI è temuta alla restituzione di tutti i depositi cauzionali incamerati, al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di conciliazione nonché al risarcimento dei danni tutti conseguiti di natura patrimoniale, sportiva e morale, nella misura che si richiede, in via equitativa, in Euro 100.000,00 (centomila) […]». In proposito la parte resistente, oltre a quanto riferito sub 6, assume l’inammissibilità della domanda di risarcimento deducendone l’assoluta genericità. Al riguardo il Collegio rileva che essa si risolve, piuttosto, in una contestazione sulla fondatezza della domanda di risarcimento e sulla liquidazione del danno. La domanda di risarcimento del danno formulata dal Nolè è fondata. È accertata, infatti, la parziale illegittimità dei provvedimenti pronunciati dalla CSAI e gli altri elementi costitutivi della responsabilità di quest’ultima. Diverso problema è quello concernente la quantificazione del danno cagionato al Nolè dalla condotta illegittima della CSAI. Sul punto, la difesa del Nolè non ha offerto all’attenzione del Collegio alcuna prova documentale. Gli unici elementi di prova sottoposti all’organo giudicante sono le testimonianze rese dal Signor Angelo Morsicani e dal Signor Gianfranco Galiffa in occasione dell’udienza di escussione del 22 aprile 2004. Il primo teste ha confermato, da un lato, « […] che nel mese di aprile dell’anno 2003 il Nolè si è recato per eseguire prove su pista per due volte e per due giorni per volta a Jesolo, partendo da Potenza […]»; dall’altro, che « […] l’avv. Nolè ha corrisposto al Sig. Angelo Morsicani per l’organizzazione della gara, per l’espletamento delle prove, per la fornitura e gestione dei mezzi la somma di Euro 7.000,00 […]». Lo stesso Morsicani, tuttavia, ha riferito di non essere in possesso di alcun documento che attesti la percezione della suddetta somma. Né, si può aggiungere, tale documento è nella disponibilità del Nolè il quale, diversamente, ne avrebbe curato la produzione in giudizio. Il signor Galiffa ha confermato, per un verso, che «[…] il conduttore Nolè Nicola nell’anno 2003 si è sempre mantenuto ai vertici delle competizioni open, ha vinto, tra gli altri, il trofeo invernale di Sarno e il Trofeo invernale di S. Egidio alla Vibrata […]». Per altro verso, che « […] il concorrente aveva, prima della gara di Jesolo, in corso trattative concrete per l’inserimento del Nolè Nicola quale pilota ufficiale , nella squadra corse di case costruttrici, a “costo zero” […]». Per altro ancora, che « […] dopo le vicende di Jesolo tutte le trattative si sono interrotte [e] che il costo medio di una stagione Kartistica di levatura internazionale si aggira, nella media tra i 60 e i 70 mila Euro l’anno […]». Nel corso della deposizione, tuttavia, il Galiffa ha chiarito, tra l’altro, a) che non esistevano prove documentali delle trattative; b) che non ricordava di aver partecipato o di aver preso visione di firme o accordi in merito a tali trattative; c) di aver avuto notizie di tali trattative solo da terzi. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio arbitrale reputa provata l’esistenza di un danno in capo al Nolè per effetto della condotta parzialmente illegittima, nei termini sopra esposti, della CSAI. Non risulta, però, dimostrato l’ammontare del danno. Tale mancata dimostrazione è la conseguenza, per un verso, dell’insufficienza delle allegazioni di parte attrice; per altro verso, dell’obiettiva difficoltà di offrire la prova del quantum della pretesa risarcitoria. Pertanto, esaminate le prove offerte e considerate le deduzioni sul punto della CSAI, il Collegio ritiene, a’ sensi dell’art. 1226 cod. civ. (applicabile anche al giudizio arbitrale [cfr. più di recente, oltre le massime citate dalle parti Cass. , III, 13 luglio 2004 n.12908; Cass.,III, 8 aprile 2004 n. 6931, inedita;Cons. Stato,V sez, 3796/02;Cons, Stato, IV sez., 5012/2004 ]) che il danno subito dal Nolè possa essere liquidato, in via equitativa, in € 9.000,00. 10. La domanda di condanna per lite temeraria spiegata dalla difesa della CSAI non può essere accolta. Il Collegio osserva che, a’ sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., tale condanna può essere pronunciata nell’ipotesi in cui a) l’attore sia rimasto totalmente soccombente; b) la sua condotta abbia determinato un pregiudizio al convenuto; c) sussista la mala fede o la colpa grave di colui che agisce in giudizio. Ebbene, nel caso di specie, difetta totalmente il requisito sub a). Neppure può affermarsi la sussistenza del requisito sub c). Infatti, non vi è dolo, inteso come consapevolezza dell’infondatezza della domanda; né colpa grave, intesa come omessa diligenza che avrebbe consentito di avvedersi dell’infondatezza della domanda. 11. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della obiettiva incertezza e novità delle questioni preliminari, per compensare le spese di assistenza legale di funzionamento del Collegio e di Consulenza Tecnica d’Ufficio. Con ordinanza ammissiva della CTU, del 31 maggio 2004, il Collegio poneva a carico solidale delle parti, pro quota, l’anticipo spese ed onorari di CTU, pari a euro 500,00 (cinquecento). L’ing. Ghidetti, in uno con il deposito della relazione peritale, il 15 luglio 2004 depositava notula di determinazione spese ed onorari per un importo a saldo di complessivi euro 1.573,53, rispettivamente per euro 100,00 a titolo di spese ed euro 1.473,53 per competenze. Ai sensi dell’art.17.4 del Regolamento applicabile al caso di specie, il Collegio, ritenuta la congruità della notula depositata dal CTU ing. Ghidetti, ammette la liquidazione in suo favore di euro 1.573,53, che devono intendersi , pro quota, a carico solidale delle parti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, - accoglie parzialmente il ricorso solo per le ragioni esposte nei punti 8 e 9 della motivazione e, per l’effetto, annulla, nei soli termini indicati in motivazione, la decisione del TNA impugnata, salvi i consequenziali provvedimenti della CSAI; - condanna la CSAI a risarcire il danno al ricorrente nella misura liquidata in via equitativa di e 9.000,00 (euro novemila/00); - compensa integralmente le spese di assistenza legale, di funzionamento del Collegio, liquidate con separata ordinanza, di consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in motivazione. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Avv. Mario Antonio Scino F.to Avv. Ciro Pellegrino F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa
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