LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12 ottobre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. UDINESE – Soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12 ottobre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. UDINESE – Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo, ricevuta segnalazione ex art. 31 comma A3) CGS da parte della Procura Federale in ordine al comportamento del calciatore Ibrahimovic Zlatan (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Cribari Emilson (Soc. Udinese), al 39° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che, al 39° del primo tempo, dopo la concessione di un calcio di punizione in favore della Juventus, numerosi giocatori delle due squadre si collocavano nell’area di rigore dell’Udinese in attesa della battuta. Prima che il calcio di punizione venisse effettuato, Ibrahimovic, strettamente marcato da Cribari, urtava con la propria fronte l’avversario sul viso. Cribari nell’immediatezza non manifestava alcuna reazione; poi crollava a terra. La sequenza filmata evidenzia, del pari, la posizione dell’Arbitro durante tutto lo svolgimento della vicenda. Egli era situato in un punto tale da poter seguire quanto avveniva nell’area di rigore dell’Udinese: al momento del gesto di Ibrahimovic il Direttore di gara aveva lo sguardo proprio rivolto verso la zona ove si trovavano i calciatori dell’Udinese e della Juventus, tant’è che interveniva immediatamente, sospendendo con un fischio l’esecuzione del calcio di punizione ed avvicinandosi ad Ibrahimovic e a Cribari, per invitarli con univoci gesti ad una condotta più corretta. L’Arbitro non adottava provvedimenti disciplinari di sorta e faceva riprendere il giuoco con il calcio di punizione già assegnato. Il Direttore di gara, nel suo supplemento, ha testualmente confermato: “di aver tenuto sotto controllo l’azione e di aver valutato non meritevole di sanzione tale episodio. Mi avvicinavo ad entrambi i calciatori per invitarli a tenere un comportamento più consono allo spirito del giuoco”. Risulta evidente la non utilizzabilità della prova televisiva nella presente circostanza. Già le immagini dimostravano – come sopra esposto – che l’Arbitro aveva seguito tutto lo svolgimento dei fatti, avvedendosi nell’immediatezza del contrasto tra Ibrahimovic e Cribari, da lui ritenuto meritevole di un richiamo verbale ai due calciatori, ma non di altre sanzioni disciplinari. Quindi proprio le immagini televisive dimostravano a priori la non applicabilità dell’art. 31 comma A3) CGS, poiché il fatto oggetto della segnalazione era stato percepito e valutato dall’Arbitro sul campo. Tale circostanza è stata confermata in modo inequivoco dal Direttore di gara nel supplemento da lui inviato a questo Giudice Sportivo. L’insussistenza del requisito preliminare, posto dall’art. 31 CGS a condizione per l’utilizzo della prova televisiva, esime da ogni altra considerazione sulla sussistenza o meno degli altri presupposti normativi. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Ibrahimovic Zlatan (Soc. Juventus) a seguito della segnalazione della Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it