LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 156 DEL 23 novembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. BOLOGNA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 156 DEL 23 novembre 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. LAZIO – Soc. BOLOGNA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alle condotte del calciatore Giacomo Cipriani (Soc. Bologna) in
danno del calciatore Leonardo Jose’ Talamonti (Soc. Lazio) tra il 37° ed il 38° del
primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 37° del primo tempo, l’Arbitro assegnava un calcio di
punizione in favore del Bologna nella tre-quarti campo della Lazio. Numerosi calciatori
di entrambe le squadre si posizionavano nell’area di rigore: tra questi Cipriani e
Talamonti. Quest’ultimo marcava molto strettamente l’avversario, ponendogli anche un
braccio dietro la schiena. Cipriani con una mano allontanava il braccio di Talamonti e
con l’altra scostava da sé l’avversario. Subito dopo, si avvicinava a Talamonti e lo urtava
volontariamente al capo con la propria fronte. Talamonti rimaneva in piedi,
appoggiandosi solo una mano sulla tempia. Il fatto avveniva a giuoco fermo, prima che la
punizione fosse calciata. L’Arbitro non si avvedeva di quanto era successo, poiché era
impegnato a controllare la posizione della barriera della Lazio. Prima ancora che venisse
battuto il calcio di punizione, mentre Cipriani e Talamonti erano di nuovo a stretto
contatto l’uno con l’altro, il calciatore del Bologna allargava, sollevandolo leggermente,
il braccio sinistro e intenzionalmente colpiva con il gomito Talamonti all’altezza del
collo. Il calciatore della Lazio cadeva a terra ma si rialzava subito dopo, senza necessità
di ricorrere a cure mediche.
L’Arbitro non adottava provvedimenti disciplinari nei confronti di Cipriani.
Senza alcun dubbio entrambe le condotte scorrette di Cipriani sono state commesse a
giuoco fermo e sono sfuggite al controllo degli Ufficiali di gara.
In tal senso sono assolutamente chiare le immagini, tratte dalla ripresa televisiva
integrale, ed esaminate sia a velocità normale sia al rallentatore.
Come già detto prima, il giuoco era, in quei due momenti, fermo e l’Arbitro si trovava in
posizione tale da non poter cogliere quanto accadeva nell’area di rigore della Lazio, alla
quale egli dava le spalle perché impegnato a controllare le modalità di effettuazione del
calcio di punizione: circostanza, quest’ultima, confermata dal Direttore di gara nel suo
supplemento.
Quanto al primo fatto non sussiste, ad avviso di questo Giudice, il connotato della
violenza, necessario per l’utilizzabilità della prova televisiva.
Senza alcun dubbio Cipriani urta con la propria fronte il capo di Talamonti ma le
immagini dimostrano che non si è trattato di un colpo inferto con forza, quanto piuttosto
di un leggero contatto: tanto è vero che Talamonti rimane in piedi; non mostra alcun
effetto di stordimento, limitandosi a coprire con la propria mano la parte laterale del
capo.
Diverso è, invece, il discorso quanto alla gomitata sferrata da Cipriani immediatamente
dopo.
Ancora una volta le immagini sono chiare: il calciatore del Bologna, perfettamente
consapevole della posizione di Talamonti, che si trova subito dietro di lui, leggermente a
lato, allarga il braccio sinistro, lo solleva e colpisce con decisione con il gomito
l’avversario.
Tale gesto presenta piena e concreta idoneità a cagionare un pregiudizio fisico a
Talamonti, in considerazione sia della parte del corpo che viene colpita, sia del modo con
il quale il colpo viene inferto.
Del pari, sicura è l’intenzionalità lesiva insita nel gesto di Cipriani. Il calciatore del
Bologna controlla l’esatta posizione dell’avversario, e poi compie il gesto contro di lui.
Quindi, è da escludere che Cipriani abbia allargato il braccio per liberarsi della marcatura
di Talamonti che non lo stava né trattenendo né ostacolando in alcun modo. La gomitata
ha costituito un atto del tutto “gratuito”, privo cioè di qualsiasi funzionalità rispetto ad
un’azione di giuoco che non era ancora ripresa, poiché il pallone era fermo sul punto di
battuta della punizione.
Sussistono, pertanto, con riferimento alla gomitata di Cipriani tutte le condizioni per
l’utilizzabilità della prova televisiva, ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS: una condotta
violenta commessa a giuoco fermo e sfuggita al controllo degli Ufficiali di gara.
Sanzione adeguata è una squalifica per due giornate di gara, in conformità ai criteri
applicativi della pena costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva in tali
fattispecie.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Giacomo Cipriani (Soc. Bologna) la squalifica per
due giornate effettive di gara a seguito della segnalazione da parte del Procuratore
Federale.