LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso l’ammenda di Euro 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Torino del 06/10/04 – C.U. n. 93 del 07/10/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 11 novembre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CROTONE avverso l’ammenda di Euro 15.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Crotone-Torino del 06/10/04 – C.U. n. 93 del 07/10/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento (C.U. n. 93 del 07/10/04) con il quale il Giudice Sportivo ha
inflitto alla Soc. Crotone la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per il comportamento
tenuto dai propri sostenitori durante la gara Crotone-Torino del 6/10/2004, ha proposto
reclamo con procedura d’urgenza la Soc. Crotone, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame la Società reclamante rileva, innanzitutto, che il lancio di oggetti
contundenti (bottigliette) in campo è avvenuto senza mai attingere alcuno dei componenti
della terna arbitrale, né il quarto ufficiale, né alcuno dei calciatori; in secondo luogo, che
l’ingresso in campo dei tifosi è avvenuto alla fine dell’incontro e con finalità “pacifiche”,
tali da non comportare, quindi, alcuna turbativa dell’ordine pubblico né alcuna conseguenza
sulla regolarità della gara; che, infine, gli sputi indirizzati al quarto ufficiale “..sono stati
effettuati in numero ridotto e comunque non quantificabile”.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame può
trovare parziale accoglimento.
Invero, se per un verso è incontestabile la materialità dei fatti (dal rapporto del quarto
ufficiale risulta che in plurime occasioni durante il secondo tempo di giuoco sono state
lanciate in campo numerose bottigliette di plastica, parzialmente piene, e che due di queste
sono state scagliate verso la persona del medesimo al rientro negli spogliatoi al termine
della gara, e che egli è stato raggiunto da numerosi sputi tra il 45’ e il 50’ del secondo
tempo), per altro verso il trattamento sanzionatorio di tali condotte può essere rideterminato
in quello dell’ammenda di € 12.000,00. Infatti, pur a fronte della pluralità e continuità dei
censurabili comportamenti posti in essere dai sostenitori della Società reclamante
(comportamenti particolarmente disdicevoli laddove tradottisi nel lancio di sputi), si reputa
– anche per ragioni di intrinseca proporzionalità rispetto agli altri episodi già risultanti a
carico della Soc. Crotone e necessariamente da valutarsi in termini di recidiva – di
attribuirvi rilevanza sanzionatoria nei predetti termini.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di irrogare alla Soc. Crotone l’ammenda di €
12.000,00. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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