LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l’inibizione a tutto il 22 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Amilcare Berti (gara Albinoleffe-Triestina del 3/11/04 – C.U. n. 128 del 5/11/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l’inibizione a tutto il 22 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Amilcare Berti (gara Albinoleffe-Triestina del 3/11/04 – C.U. n. 128 del 5/11/04). Il procedimento Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (CU 128 del 5.11.2004) con il quale veniva inflitta al sig Amilcare Berti, amministratore unico della Soc. Triestina, la sanzione dell’inibizione a tutto il 22 novembre 2004, nonché dell’ammenda di € 1.500,00, ed alla Soc. Triestina quella dell’ammenda di € 2.500,00 a titolo di responsabilità diretta (in quanto il Berti, in occasione della gara Albinoleffe-Triestina del 3.11.2004, “urlava più volte una frase di tenore irriguardoso nei confronti dell’arbitro, al 38° del secondo tempo; ... al termine della gara rientrava sul terreno di giuoco, protestando nuovamente verso l’arbitro”), gli interessati proponevano rituale reclamo. A sostegno del gravame il Berti, pur non contestando il provvedimento adottato nei suoi confronti dal direttore di gara, rilevava come l’ulteriore addebito mossogli per la condotta tenuta al termine della gara fosse conseguenza di un “fraintendimento”, invocando pertanto una congrua riduzione delle sanzioni inflitte. All’odierna riunione nessuno è comparso per conto dei reclamanti. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutati i motivi di reclamo, ritiene che questo possa trovare parziale accoglimento. Invero, il tenore delle frasi profferite nonché la complessiva modalità della condotta posta in essere dal Berti, con particolare riferimento al rincrescimento manifestato - quanto meno in sede di reclamo - per il proprio comportamento, risultano tali da consentire la rideterminazione delle sanzioni come da dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare al sig. Amilcare Berti la sanzione dell’inibizione a svolgere cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 18/11/2004 e dell’ammenda di € 1.500,00, ed alla Soc. Triestina la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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