LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DEL 9 dicembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PIACENZA avverso l’ammenda di € 3.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Piacenza-Perugia del 21/11/04 – C.U. n. 157 del 23/11/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DEL 9 dicembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PIACENZA avverso l’ammenda di € 3.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Piacenza-Perugia del 21/11/04 – C.U. n. 157 del 23/11/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Piacenza la sanzione della ammenda di € 3.500,00, in relazione al comportamento tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Piacenza-Perugia del 21/11/2004, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei propri sostenitori sarebbe stato causato dall’atteggiamento provocatorio tenuto da un calciatore della squadra avversaria e che, comunque, esso non avrebbe avuto carattere di discriminazione razziale. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dal referto del direttore di gara e dalla relazione dell’incaricato dell’Ufficio indagini risulta che, verso la fine della gara, i sostenitori della Soc. Piacenza hanno intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogniqualvolta questi giocava il pallone. Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto delle documentate iniziative della Società volte a prevenire simili condotte. Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate sia perché i cori sono stati intonati continuativamente e reiteratamente, tutte le volte che il calciatore toccava il pallone, sia perché la presunta provocazione non risulta dagli atti ufficiali, che sono puntali e circostanziati nella descrizione dei fatti. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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