LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Brescia- Juventus del 12/9/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Brescia- Juventus del 12/9/04). Il procedimento Con provvedimento del 13/9/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Corioni, Presidente della Soc. Brescia, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Corioni ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, dopo aver correttamente riconosciuto di aver tenuto un comportamento non regolamentare, peraltro dovuto alla tensione del dopo partita, ha chiesto l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per 10 giorni e dell’ammenda di € 7.500,00 per il Corioni e a quella dell’ammenda di € 7.500,00 per la Soc. Brescia. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Corioni riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Giornale”, “La Stampa”, “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” del 13/9/2004 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “è stato un arbitraggio scandaloso”, “quando ho saputo della designazione dell’arbitro mi sono fatto un’idea: si sa di quale parrocchia è”, “sapevo che l’arbitro era juventino, ma non immaginavo sino a questo punto”, “se un’altra Juventus giocasse contro questa non riuscirebbe comunque a vincere”) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità del direttore di gara. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Corioni, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per 10 giorni e dell’ammenda di € 5.000,00 a Luigi Corioni e quella dell’ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Brescia.
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