LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.33 del 24 settembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Carmine NUNZIATA/PIEVIGINA CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.33 del 24 settembre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Carmine NUNZIATA/PIEVIGINA CALCIO
Con reclamo datato 30/6/2004, inoltrato a mezzo Racc.A.R. il sig. Carmine NUNZIATA per tramite del proprio legale chiedeva la condanna della Società PIEVIGINA CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di Euro 26.167,00 a titolo di compenso annuo lordo per la Stagione Sportiva 2002/03 (non avendone percepito alcuna rata mensile) come previsto dall’Accordo Economico sottoscritto in data 8/11/2002.
La Società controinteressata non proponeva controdeduzioni in merito.
La Commissione esaminato il ricorso, rileva che l’Accordo Economico prodotto in atti che regola i rapporti tra il calciatore e la società prevede un compenso annuo lordo di Euro 26.167,00, e cioè superiore al limite massimo di Euro 25.822,00 così come previsto dall’art.94 ter comma 6 delle N.O.I.F.
Tale accordo pertanto è quindi da considerarsi nullo e privo di ogni efficacia.
La sua sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art.7 commi.4 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti organi di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il reclamo proposto dal Sig. Carmine NUNZIATA nei confronti della Società PIEVIGINA CALCIO S.r.l. in quanto in netto contrasto con l’art.94 ter comma 6 delle N.O.I.F.
Dispone l’incameramento della relativa tassa reclamo versata.
Deferisce alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, il Sig.Carmine NUNZIATA e la Società PIEVIGINA CALCIO S.r.l. per violazione dell’art.94 ter comma 6 delle N.O.I.F. e art.7 commi 4 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva.