LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.33 del 24 settembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Alberto FALOPPA/CALCIO CONEGLIANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.33 del 24 settembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Alberto FALOPPA/CALCIO CONEGLIANO Con ricorso,trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/7/2004 il sig.Alberto FALOPPA proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO CONEGLIANO un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2003/2004, di complessivi €. 15.493,70. Tanto premesso e rilevato che la società aveva versato acconti per complessivi €. 3.098,74, omettendo il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della società al pagamento dell’ importo di €. 12.394,96. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la Società CALCIO CONEGLIANO tenuta al pagamento, in favore del sig.Alberto FALOPPA dell’ importo di €.12.394,96. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società CALCIO CONEGLIANO tenuta al pagamento dell’ importo di €. 12.394,96 in favore del sig.Alberto FALOPPA. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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