LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.33 del 24 settembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Melania GABBIADINI/A.C.F.BERGAMO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.33 del 24 settembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Melania GABBIADINI/A.C.F.BERGAMO Con ricorso inoltrato tramite Racc.A.R. in data 2/7/2004 la sig.na Melania GABBIADINI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F.BERGAMO un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2003-2004, di complessivi €. 5.000,00 e precisando di non aver percepito alcuna rata. Chiedeva la condanna della Società A.C.F.BERGAMO al pagamento dell’ importo di €.5.000,00 e lo svincolo per morosità dalla stessa. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la A.C.F.BERGAMO tenuta al pagamento, a favore della sig.na Melania GABBIADINI dell’ importo di €.5.000,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la società A.C.F.BERGAMO tenuta al pagamento dell’ importo di €.5.000,00 in favore della sig.na Melania GABBIADINI. Dispone lo svincolo per morosità dalla stessa a far data del presente comunicato ufficiale e la restituzione alla ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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