LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.36 del 13 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni BARCHIESI/S.S.CASSINO 1927.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.36 del 13 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni BARCHIESI/S.S.CASSINO 1927. Il calciatore Giovanni BARCHIESI, in data 30/6/2004, inoltrava a mezzo Racc.A.R. tanto alla Società S.S.CASSINO 1927 quanto alla C.A.E. richiesta di svincolo per morosità ai sensi dell’art.94 ter punto 9 delle N.O.I.F. Lo stesso nella suddetta richiesta sosteneva che la morosità della società controinteressata ammontava ad Euro 6.250,00. La S.S.CASSINO 1927 con nota datata 10/7/2004 adduceva che l’importo non corrisposto era in realtà di Euro 550,00 producendo altresì dichiarazione di quietanza sottoscritta dallo stesso calciatore per la somma di Euro 4.500,00. All’udienza di convocazione del 25/9/2004, fissata per l’acquisizione delle prove a sostegno delle rispettive richieste si presentava solamente il calciatore sig.Giovanni BARCHIESI. Nessuno compariva per la Società S.S.CASSINO 1927. Il ricorrente, riconosceva come propria la firma in calce alla dichiarazione di quietanza prodotta dalla controparte per l’importo di Euro 4.500,00 sostenendo tuttavia di non avera mai ricevuto tale importo. La dichiarazione prodotta dalla Società però non è datata e non contiene alcun riferimento alla Stagione Sportiva per la quale l’importo indicato sarebbe stato corrisposto. Pertanto l’assenza di chiara rinconducibilità e riferibilità temporale della dichiarazione di quietanza alla Stagione Sportiva per la quale il calciatore sostiene la mancanza dei pagamenti, deve far ritenere sfornita di adeguata efficacia probatoria l’eccezione formulata dalla Società controinteressata. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ritenuta sussistente la morosità nella misura indicata dal calciatore accoglie la richiesta di svincolo ai sensi dell’art.94 ter punto 9 delle N.O.I.F. del sig.Giovanni BARCHIESI dalla Società S.S.CASSINO 1927 a far data del presente Comunicato Ufficiale. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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