LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 27 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Domenico ANDREOLI/A.C.NUOVO TERZIGNO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.42 del 27 ottobre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Domenico ANDREOLI/A.C.NUOVO TERZIGNO
Con Racc.A.R. in data 7/6/04 il sig.Domenico ANDREOLI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.NUOVO TERZIGNO. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi Euro 4.000,00 precisando di non aver percepito alcuna rata.
La Società controinteressata in data 1/7/2004 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali si riconosceva debitrice dell’inferiore importo di €.2,200,00 avendo provveduto a versare al calciatore, a titolo di acconto, la somma di €1.800,00.
Inoltre la Società chiedeva un rinvio della decisione per essere ascoltata e portare come teste il proprio direttore sportivo.
La Commissione rinviava la riunione al 25/9/2004. Successivamente, stante, l’impossibilità a comparire del reclamante la convocazione delle parti e discussione del ricorso, veniva ulteriormente rinviata alla riunione del 15/10/2004.
La Società A.C.NUOVO TERZIGNO, non si presentava a nessuna delle due convocazioni. Il reclamante invece si presentava e rilasciava una dichiarazione sottoscritta, nella quale confermava di aver ricevuto un assegno di €.4000,00 ma che veniva poi restituito prima dell’incasso alla stessa Società dietro espressa richiesta.
E’ evidente, che l’onere probatorio di aver pagato spetta alla Società la quale aldilà delle affermazioni contenute nelle controdeduzioni a suffragio delle stesse, non produce alcun elemento probatorio.
Anche il comportamento processuale della Società è valutabile sotto l’aspetto probatorio.
In tal senso la Società ha chiesto di essere ascoltata. Ma non si è mai presentata a nessuna convocazione.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la Società A.C.NUOVO TERZIGNO, tenuta al pagamento di €.4.000,00 nei confronti del sig.Domenico ANDREOLI.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.