LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 27 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo RALLO/A.S.MARSALA 2000

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 27 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo RALLO/A.S.MARSALA 2000 Con ricorso inoltrato in data 26/6/2004 il sig.Vincenzo RALLO esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 per la A.S. MARSALA 2000, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, complessivamente di €. 2.000,00. Tanto premesso e rilevato che la Società aveva corrisposto il minor importo di €. 350,00, chiedeva il pagamento dell’ importo di €. 1.650,00. La Società inviava comunicazione di contestazione della pretesa, allegando documentazione, sottoscritta dal ricorrente di ricevuta dell’importo di €. 1.850,00 e concludeva per il rigetto del ricorso. Si osserva preliminarmente che il ricorso risulta ritualmente notificato alla Società, la quale tra l’altro non è comparsa all’odierna udienza, benché convocata ufficialmente. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Il sig.Vincenzo RALLO, comparso all’udienza dichiarava di riconoscere la sottoscrizione apposta sul documento prodotto dalla Società, precisando, tuttavia, che all’atto della firma nella quietanza era indicato, in cifre ed in lettere, l’importo di €. 350,00 ed insisteva per l’accoglimento del ricorso. Rileva al riguardo la Commissione che da un esame del documento in oggetto, si evidenzia immediatamente ed “ictu oculi” l’alterazione del documento, attesochè risulta che sia la grafia che l’inchiostro sono differenti e diversi in relazione all’indicazione numerica e letterale dell’importo. Inoltre e per quanto si rileva in questa sede, la Società non è comparsa all’udienza, con ciò significando di non avere fondate argomentazioni e rilievi da dedurre a sostegno della propria tesi e delle dichiarazioni del ricorrente. Non appare, poi, ininfluente sottolineare che le stesse difese della Società A.S.MARSALA 2000, si pongono in insanabile e stridente contrasto con la documentazione allegata in atti: se costituisce, infatti, circostanza pacifica in atti la pattuizione dell’importo di €. 2.000,00 a titolo di retribuzione a favore del giocatore, ne consegue che l’allegato versamento del dedotto, minor importo, di €. 1.850,00 non sarebbe, in ogni caso, satisfattiva del credito del ricorrente e tale elemento appare particolarmente significativo ad ulteriore conferma dell’alterazione della quietanza prodotta dalla Società. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società A.S.MARSALA 2000, tenuta al pagamento dell’ importo di €. 1.650,00, in favore del Sig. Vincenzo RALLO. Dispone lo svincolo per morosità ai sensi dell’art.94 ter comma 9 delle N.O.I.F. del sig.Vincenzo RALLO dalla Società A.S.MARSALA 2000,a far data del presente Comunicato Ufficiale. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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