LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 27 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Julia OLMOS PENUELA/A.D.DECIMUM

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 27 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Julia OLMOS PENUELA/A.D.DECIMUM Con Racc.A.R. in data 19/6/2004 la Sig.na Julia OLMOS PENUELA, proponeva ricorso a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi €.20.000,00 precisando di aver percepito rate solamente per €.2.500,00 rimanendo creditrice per €.17.500,00. La Società controinteressata presentava le proprie controdeduzioni in merito solamente in data 16/8/2004. Nelle controdeduzioni viene fatto espresso riferimento alla circostanza che la raccomandata contenente il ricorso sarebbe pervenuta alla Società solamente in data 6/8/2004. L’art.21 bis comma 6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede che la Società può inviare, con lo stesso mezzo, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal reclamo, rimettendone copia alla calciatrice ed allegando alle stesse la ricevuta in originale della relativa raccomandata. Non vi è nessun dubbio che le controdeduzioni inviate dalla Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE debbano ritenersi tardive e pertanto non possono essere prese in esame, infatti l’art. 21 bis comma 7 del Regolamento L.N.D. stabilisce che la C.A.E. debba esaminare atti e documenti se redatti in conformità alle disposizioni regolamentari. La ricorrente, ha assolto tutte le modalità previste dalla normativa vigente. Al contrario invece la Società risulta essere tardiva nella sua costituzione. La Commissione, è andata ben oltre convocando entrambi le parti, ma nessuno si è presentato per la Società. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, accoglie il reclamo dichiarando la Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE tenuta al pagamento in favore della Sig.na Julia OLMOS PENUELA della somma di €.17.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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