LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.46 del 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Stefano TONO/CALCIO CONEGLIANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.46 del 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Stefano TONO/CALCIO CONEGLIANO Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/12/2003, il sig.Stefano TONO, esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 per la Società CONEGLIANO CALCIO, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale complessivo di €. 7.774,00.. Si osserva preliminarmente che la pretesa avanzata in questa sede dal ricorrente è stata già decisa da questa Commissione con delibera del 24/1/2004 con la quale la Società CALCIO CONEGLIANO è stata dichiarata tenuta al pagamento di €. 3.100,00 ed è stato dichiarato lo svincolo del calciatore dalla stessa. Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in applicazione del generale principio del “ne bis in idem”, essendo intervenuta decisione sulla medesima questione nei termini sopra precisati. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.dichiara, per le causali di cui in motivazione, il ricorso presentato dal sig.Stefano TONO nei confronti della Società CALCIO CONEGLIANO inammissibile. Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it