LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.46 del 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Adele REDAELLI/FEMMINILE CARRARA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.46 del 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Adele REDAELLI/FEMMINILE CARRARA Con Racc.A.R. in data 12/10/2004 la sig.na Adele REDAELLI, proponeva ricorso a questa Commissione nei confronti della Società FEMMINILE CARRARA per il riconoscimento della somma di €.1.000,00 quale rimborso spese previsto da un ipotetico accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2003/04 (non allegato al ricorso). La Commissione rileva preliminarmente che al ricorso non è stato allegata la copia dell’accordo economico depositato, la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata dal ricorrente alla Società controparte e la tassa reclamo di €50,00, tutto quanto previsto dall’art.21 bis comma 4 e 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla sig.na Adele REDAELLI nei confronti della Società FEMMINILE CARRARA per violazione dell’art.21 bis comma 4 e 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it