LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.23/Tb del 9/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ RECLAMO CALCIATORE CHRISTOPHER MENTASTI (A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 15 APRILE 2005 (C.U. N.13/TB DEL 17/11/2004 GARA CASALE-LEGNANO DEL 14 NOVEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.23/Tb del 9/12/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “
RECLAMO CALCIATORE CHRISTOPHER MENTASTI (A.C. LEGNANO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 15 APRILE 2005 (C.U.
N.13/TB DEL 17/11/2004 GARA CASALE-LEGNANO DEL 14 NOVEMBRE
2004).
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ha proposto reclamo il
calciatore Christopher Mentasti (A.C. Legnano S.r.l.) il quale lamentando
l'eccessiva afflittività della sanzione ne richiede la riduzione.
Sostiene il ricorrente che dopo aver subito un violento fallo di gioco, non
comprendendo il motivo per cui l'arbitro avesse deciso la sua espulsione , si
recava da quest'ultimo per chiedere spiegazioni e nella concitazione del
dialogo lo colpiva del tutto involontariamente, peraltro scusandosi subito.
Ritiene pertanto il ricorrente che la ricostruzione dei fatti riportata nel referto
sia il frutto di un sostanziale equivoco.
La Commissione ha ritenuto opportuno approfondire, anche con
integrazioni, gli atti ufficiali allo scopo di meglio definire la dinamica dei fatti in
esame.
All'esito di tale approfondimento la Commissione ritiene che il ricorso non sia
meritevole di accoglimento. Infatti, nella descrizione dei fatti risultante dagli
atti ufficiali si evince:
- che il Mentasti è stato espulso, unitamente al suo avversario, per una
reciproca azione di gioco particolarmente fallosa e violenta;
- che il direttore di gara ha chiaramente indicato come volontario il colpo di
mano con il quale il Mentasti lo ha colpito, provocandogli un taglio sul labbro.
Pertanto alla luce dei precedenti accertamenti la sanzione inflitta al ricorrente
appare equa e proporzionata alla gravità degli atti addebitati.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Christopher Mentasti (A.C. Legnano
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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