LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO DI BARI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA CHIETI-FERMANA DEL 26 SETTEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO DI BARI (C.U. N.32/C DEL
28/9/2004 GARA CHIETI-FERMANA DEL 26 SETTEMBRE 2004).
Con la delibera indicate in epigrafe, il Giudice Sortivo ha inflitto la
squalifica per due gare effettive al calciatore del Chieti, Francesco Di Bari,
“per comportamento offensivo verso l’arbitro”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società al fine di ottenere la
riduzione della sanzione. Ha dedotto a sostegno del gravame che il calciatore,
ritenendosi oggetto per ben due volte di decisioni errate, avrebbe avanzato la
propria lamentela con una frase irriguardosa scevra da intenti offensivi.
All’esito della odierna riunione rileva la Commissione che dal referto di
gara e dal supplemento confermativo risulta che il Di Bari, alla notifica del
provvedimento di ammonizione, ha proferito la seguente frase “arbitro che
c… . fai, vai a fare in c… ”.
Alla stregua delle acquisizioni ufficiali, considerata l’univocità offensiva
della frase pronunciata dal calciatore, non sussistono validi motivi per
censurare la delibera impugnata, sia sotto il profilo della responsabilità, che
risulta evidente, sia sotto il profilo della sanzione, perequata rispetto alla
generalità di decisioni analoghe.
Si impone, quindi, la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Calcio Chieti S.p.a. -.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO DI BARI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA CHIETI-FERMANA DEL 26 SETTEMBRE 2004)."