LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ETTORE DONATI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA CHIETI-FERMANA DEL 26 SETTEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE ALLENATORE ETTORE DONATI (C.U. N.32/C DEL
28/9/2004 GARA CHIETI-FERMANA DEL 26 SETTEMBRE 2004).
Con la delibera indicate in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare effettive all’allenatore del Chieti, Ettore Donati, “per
comportamento offensivo verso gli assistenti arbitrali (r.A.A)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la
riduzione della squalifica. Ha dedotto al riguardo che il Donati, irritato per una
serie di decisioni tecniche, e cioè di segnalazioni di fuori gioco che avevano
interrotto azioni da gol della propria squadra, avrebbe tenuto un
comportamento irriguardoso ma non offensivo all’indirizzo dell’assistente
arbitrale.
All’odierna riunione nessuno è comparso.
Ritiene la Commissione che le risultanze degli atti ufficiali conflittino
l’assunto difensivo del comportamento meramente irriguardoso, evidenziando
di contro una condotta palesemente offensiva.
Dal referto di gara e dal supplemento confermativo emerge che al 15°
del secondo tempo il Donati ha detto ad uno dei collaboratori dell’arbitro
“assistente siete scandalosi” usando un termine di indubbia valenza offensiva.
Orbene, la statuizione del primo giudice merita conferma, apparendo
esatta la qualificazione di “comportamento offensivo” e perequata la punizione
irrogata di due turni di squalifica.
Si impone, quindi, la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Calcio Chieti S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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