LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO FERRARESI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA TERAMO-SORA DEL 26 SETTEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO FERRARESI (C.U. N.32/C DEL
28/9/2004 GARA TERAMO-SORA DEL 26 SETTEMBRE 2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per tre gare effettive al calciatore Fabio Ferraresi del Sora “per
comportamento offensivo verso un assistente arbitrale e per gesto
platealmente provocatorio rivolto alla tifoseria locale della quale provocava la
reazione (r.A.A)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la
riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il Ferraresi,
contrariato dalla “mancanza di palloni” che impediva la ripresa sollecita del
gioco, si sarebbe rivolto all’assistente arbitrale in modo energico, senza
offenderlo, e che le parole scorrette riportate nel referto di gara sarebbero
state rivolte alla tifoseria locale che lo minacciava e bersagliava con sputi.
All’esito della odierna riunione rileva la Commissione che dal referto di
gara e dal supplemento confermativo emerge che il Ferraresi al 45° del
secondo tempo si é avvicinato all’assistente arbitrale e gli ha urlato “ma che
c.... dobbiamo fare str....” e che successivamente il calciatore ha reagito agli
insulti e alle minacce della tifoseria locale facendo con la mano il gesto delle
“corna”.
Quanto all’addebito di offese all’assistente arbitrale, ritiene la
Commissione che la chiara e precisa descrizione del fatto contenuta nel
referto di gara escluda in modo certo che destinataria delle offese fosse la
tifoseria locale: la frase incriminata di contenuto univocamente offensivo é
stata sicuramente rivolta al collaboratore dell’arbitro, in quanto pronunciata dal
calciatore dopo aver avvicinato il suddetto sulla linea laterale.
Quanto all’addebito del gesto delle “corna” all’indirizzo della tifoseria
locale, si deve ammettere che il calciatore ha agito perché ripetutamente
insultato dai tifosi, ma non si può trascurare la considerazione che un
professionista come il Ferraresi avrebbe dovuto rendersi conto della
pericolosità del gesto, potenzialmente idoneo ad originare una pericolosa
contestazione collettiva del pubblico, per cui avrebbe dovuto astenersi da
siffatto comportamento.
Si impone, quindi, la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Sora S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO FERRARESI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA TERAMO-SORA DEL 26 SETTEMBRE 2004)."