LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO FERRARESI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA TERAMO-SORA DEL 26 SETTEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO FERRARESI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA TERAMO-SORA DEL 26 SETTEMBRE 2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al calciatore Fabio Ferraresi del Sora “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale e per gesto platealmente provocatorio rivolto alla tifoseria locale della quale provocava la reazione (r.A.A)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il Ferraresi, contrariato dalla “mancanza di palloni” che impediva la ripresa sollecita del gioco, si sarebbe rivolto all’assistente arbitrale in modo energico, senza offenderlo, e che le parole scorrette riportate nel referto di gara sarebbero state rivolte alla tifoseria locale che lo minacciava e bersagliava con sputi. All’esito della odierna riunione rileva la Commissione che dal referto di gara e dal supplemento confermativo emerge che il Ferraresi al 45° del secondo tempo si é avvicinato all’assistente arbitrale e gli ha urlato “ma che c.... dobbiamo fare str....” e che successivamente il calciatore ha reagito agli insulti e alle minacce della tifoseria locale facendo con la mano il gesto delle “corna”. Quanto all’addebito di offese all’assistente arbitrale, ritiene la Commissione che la chiara e precisa descrizione del fatto contenuta nel referto di gara escluda in modo certo che destinataria delle offese fosse la tifoseria locale: la frase incriminata di contenuto univocamente offensivo é stata sicuramente rivolta al collaboratore dell’arbitro, in quanto pronunciata dal calciatore dopo aver avvicinato il suddetto sulla linea laterale. Quanto all’addebito del gesto delle “corna” all’indirizzo della tifoseria locale, si deve ammettere che il calciatore ha agito perché ripetutamente insultato dai tifosi, ma non si può trascurare la considerazione che un professionista come il Ferraresi avrebbe dovuto rendersi conto della pericolosità del gesto, potenzialmente idoneo ad originare una pericolosa contestazione collettiva del pubblico, per cui avrebbe dovuto astenersi da siffatto comportamento. Si impone, quindi, la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Sora S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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