LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI GENNARO MARASCO E GIOVANNI IGOR MARZIANO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FAUSTO SILIPO (C.U. N.39/C DEL 30/9/2004 GARA PRO VASTOROSETANA DEL 29 SETTEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI GENNARO MARASCO E GIOVANNI
IGOR MARZIANO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE
FAUSTO SILIPO (C.U. N.39/C DEL 30/9/2004 GARA PRO VASTOROSETANA
DEL 29 SETTEMBRE 2004).
Sulla scorta degli atti ufficiali della partita Pro Vasto-Rosetana,
disputata a Vasto il 29.9.2004, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per
due gare ai seguenti tesserati della società vastese: 1) all’allenatore Fausto
Silipo “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale al termine
della gara (r.A.A)”; 2) al calciatore Igor Giovanni Marziano “per atto di violenza
verso un avversario a gioco fermo (r.A.A)” 3) al calciatore Gennaro Marasco
“per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Pro Vasto al fine di
ottenere:
1) quanto all’allenatore Silipo, in tesi la sostituzione della squalifica con una
sanzione pecuniaria e in ipotesi la riduzione della squalifica a una gara, non
potendosi ritenere nel contesto offensivo il comportamento del suddetto; 2)
quanto al calciatore Marziano, la riduzione della squalifica ad una sola gara,
non potendosi il gesto di modesta entità qualificare atto di violenza e
dovendosi ritenere lo stesso presumibilmente causato da una provocazione
dell’avversario; 3) quanto al calciatore Marasco, la riduzione della squalifica a
un solo turno, in quanto l’assenza nell’antagonista di conseguenze fisiche
dimostra come si sia trattato solo di un gesto eclatante e plateale. La
reclamante ha supportato le suddette richieste richiamando numerosi
precedenti disciplinari.
Al procedimento odierno il difensore della società ha insistito per
l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni.
Preliminarmente si osserva che in sede di quantificazione della
sanzione non si possono istituire raffronti con altri casi, avendo ogni vicenda
disciplinare lineamenti soggettivi ed oggettivi peculiari che non consentono
comparazione.
Ciò premesso, partitamente si osserva:
1) La difesa prospettata dalla società per l’allenatore Silipo é infondata.
Risulta dal referto di gara che al termine della partita il Silipo ad alta voce ha
rivolto all’assistente arbitrale la frase “sei un somaro, dovevi segnalare il
fuorigioco, somaro”. Orbene, non é assolutamente sostenibile l’assunto del
difensore che attribuisce al termine “somaro” un significato di mero stimolo a
fare meglio, in quanto detto termine qualifica il destinatario come persona
incompetente e ignorante, costituendo, quindi, quell’offesa all’ufficiale di gara
che il primo giudice ha addebitato giustamente all’allenatore, punendola con il
consueto parametro sanzionatorio di due turni di squalifica.
2) Anche la difesa prospettata per il calciatore Marziano é infondata. Dal
referto di gara emerge che al 50° del secondo tempo il Marziano ha colpito
con una “manata” al volto un avversario, per cui non é contestabile che sia
stato compiuto da parte del calciatore quell’atto di violenza che il Giudice
Sportivo ha correttamente ravvisato e congruamente punito con due turni di
squalifica, secondo il consueto parametro sanzionatorio adottato da
quest’organo disciplinare per gli atti di violenza consumati a gioco fermo.
3) Destituita di fondamento é pure la tesi difensiva spiegata per il Marasco,
che pretende di derubricare l’addebito con la duplice motivazione che si
sarebbe trattato di un atto plateale ed eclatante senza conseguenze fisiche e
che lo stesso sarebbe stato verosimilmente originato da provocazione
avversaria. Dal referto di gara risulta che al 50° del secondo tempo il
calciatore ha attinto un avversario con un calcio al ventre, ponendo in essere
un atto di violenza vero e proprio che non può essere derubricato, come
vorrebbe la parte reclamante, e che va sanzionato con due giornate di
squalifica in quanto consumato a gioco fermo.
Ne consegue che il reclamo della società F.C. Pro Vasto S.r.l. deve
essere respinto.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società F.C. Pro Vasto S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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