LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GENNARO VOLPE (C.U. N.44/C DEL 5/10/2004 GARA MANTOVA-SANGIOVANNESE DEL 3 OTTOBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE GENNARO VOLPE (C.U. N.44/C DEL
5/10/2004 GARA MANTOVA-SANGIOVANNESE DEL 3 OTTOBRE 2004).
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale ha inflitto la
squalifica di due gare al calciatore Gennaro Volpe per atto di violenza nei
confronti di un avversario a gioco fermo, ha presentato ricorso l’A.C. Mantova
sostenendo che quanto messo in atto da detto calciatore non era un atto di
violenza, non avendo colpito con uno schiaffo l’avversario, per come riportato
dall'arbitro, ma avendolo solo spinto.
La Commissione ha richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto per
meglio accertare le modalità dei fatti e se in concreto il calciatore Gennaro
Volpe avesse commesso atti qualificabili come “violenti”.
Nel supplemento, l’arbitro ribadisce chiaramente ed in modo inequivocabile
che il calciatore Volpe ha colpito l’avversario con “una manata al viso” .
Essendo questi i fatti, quanto commesso dal Volpe non può che essere
qualificato, per come rettamente ha fatto il Giudice Sportivo, come atto di
violenza. Proporzionata è pertanto la sanzione. Il reclamo va quindi respinto.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Mantova S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GENNARO VOLPE (C.U. N.44/C DEL 5/10/2004 GARA MANTOVA-SANGIOVANNESE DEL 3 OTTOBRE 2004)."