LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ANTONIO CABRINI (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PISA-SPEZIA DELL’11 OTTOBRE 2004) PROCEDURA D’URGENZA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ANTONIO CABRINI (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PISA-SPEZIA DELL’11 OTTOBRE 2004) PROCEDURA D’URGENZA. Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ha presentato reclamo la società Pisa e l’allenatore Antonio Cabrini sostenendo che questi “non ha proferito alcuna offesa verso l’arbitro e che l’espulsione era un’autoespulsione dovuta ad una personale scelta di protesta". Nel ricorso si chiede inoltre di avere un confronto con l’arbitro e che la Commissione visioni la video cassetta con la registrazione dell’episodio”. Nell’odierna riunione è presente il Cabrini e l’avvocato Antonio Cariello che lo assiste. Il Cabrini ribadisce quanto riportato nel ricorso ed esclude di aver pronunciato frasi offensive nei confronti dell’arbitro. L’avvocato Cariello pur riconoscendo il valore di fede privilegiata che il Codice di Giustizia Sportiva assegna al rapporto arbitrale richiama quella che, a suo parere, è una incongruenza. “L’assistente che operava vicino alla panchina non ha segnalato nulla nel suo rapporto”. Rileva questa Commissione per come sancito dall’art 30.4 del Codice di Giustizia Sportiva il confronto arbitro-reclamante non è ammesso e che la prova televisiva non può essere ammessa in questa fattispecie. Per quanto riguarda l’altra obiezione sollevata dall’avvocato Cariello si fa rilevare che non è anomalo che l’assistente non abbia segnalato nulla nel suo rapporto. Le disposizioni ufficiali F.I.G.C. prevedono che l’assistente deve segnalare le cose che sono sfuggite all’arbitro e non quelle che sono state direttamente controllate dall’arbitro stesso. La Commissione ha pure richiesto un supplemento di rapporto all’arbitro che ha confermato le offese ricevute dal Cabrini e dettagliatamente indicate e nel rapporto e nel supplemento. Considerata la particolare privilegiata valenza attribuita al rapporto dell’arbitro, ex art.31 comma a) C.G.S., quanto riportato nel rapporto e nel supplemento non può essere neutralizzato dalla versione di parte. Il comportamento del Cabrini è stato esattamente qualificato dal Giudice Sportivo come “offensivo verso l’arbitro” e conformemente al metro usato in analoghe fattispecie, sanzionato con la squalifica per due gare. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Pisa Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it