LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI 1.000,00 EURO (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA SANSOVINO-AGLIANESE DEL 26 SETTEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.R.L. AVVERSO
AMMENDA DI 1.000,00 EURO (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA
SANSOVINO-AGLIANESE DEL 26 SETTEMBRE 2004).
lnterponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice
Sportivo le ha irrogato l’ammenda di € 1 .000,00 per avere i propri sostenitori
tenuto — nel corso della gara disputatasi il 26.9.2004 fra la A.C. Sansovino e
la reclamante - tenuto il comportamento descritto nella motivazIone del
provvedimento impugnato, la società Aglianese Calcio 1923 S.r.l. si duole, per
le ragioni esposte nel reclamo, della entità della sanzione, ritenendola
sperequata rispetto sia alla reale portata dell‘accaduto che alla minore misura
di quella parimenti irrogata ad altre società, per analoghi fatti riportati nel
medesimo C.U.-.
Chiede pertanto che l’ammenda posta a suo carico venga ridotta.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene il gravame
meritevole di considerazione, essendo dell’avviso che nell’esaminata
fattispecie la effettiva gravità. dei fatti di cui la società è oggettivamente tenuta
a rispondere, quale risulta dai documenti ufficiali — come è noto, fonte di
prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva — trovi adeguata
sanzione nell’ammenda di € 500,00.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Aglianese Calcio 1923 S.r.l. riducendo
l’ammenda a 500,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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