LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE SERGIO DI CORCIA (F.C. PRO VASTO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.44/C DEL 5/10/2004 GARA MORRO D’ORO-PRO VASTO DEL 3 OTTOBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO CALCIATORE SERGIO DI CORCIA (F.C. PRO VASTO S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.44/C DEL
5/10/2004 GARA MORRO D’ORO-PRO VASTO DEL 3 OTTOBRE 2004).
Riferisce l’assistente arbitrale nel proprio rapporto che al 45° del primo
tempo della gara Morro D’oro-Pro Vasto giocata il 3.10.04 il calciatore Sergio
Di Corcia (F.C. Pro Vasto S.r.l.) veniva espulso su sua segnalazione “in
quanto saltava a piedi uniti e a palla lontano sulla schiena di un avversario
che in quel momento era a terra per un intervento di gioco”.
Per questa infrazione disciplinare, considerata come “atto di
particolare violenza verso un avversario che si trovava a terra dopo un
contrasto di gioco”, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Sergio Di Corcia
la sanzione della squalifica per quattro gare effettive.
Nel supplemento richiesto ed acquisito in questa sede l’assistente
arbitrale che ha rilevato l’episodio ha precisato che “la condotta violenta
avvenne sul difensore con pallone appena allontanato dallo stesso per un
normale intervento e che il difensore colpito era caduto da solo sbilanciandosi
a terra per il suddetto intervento di gioco”.
Per ottenere una riduzione della sanzione ha proposto reclamo il
calciatore Di Corcia. Sostiene di essere saltato per colpire la palla di testa
durante un normale contrasto di gioco e, nel ricadere a terra, di aver
calpestato un braccio del proprio avversario senza provocare menomazioni
fisiche tali da impedirgli di partecipare in seguito alla gara. Aggiunge che
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione il fatto non può
perciò essere qualificato come di “particolare violenza” e, secondo il metro
sanzionatorio normalmente adottato in simili casi, la sanzione deve essere
ridotta ad una gara di squalifica. Intervenuto al dibattimento con un proprio
rappresentante, ha insistito per l’accoglimento del reclamo.
Osserva la Commissione che al fatto addebitato al calciatore (“saltava
a piedi uniti sulla schiena di un avversario”) è conferita certezza dalle
risultanze degli atti ufficiali e che perciò non può trovare accoglimento la tesi
del reclamante secondo il quale l’episodio sarebbe avvenuto del tutto
accidentalmente e durante lo svolgimento di un’azione di gioco senza
conseguenze per il colpito. Serve poi precisare che, indipendentemente dalla
distanza dal pallone o dall’azione, il gesto compiuto da un calciatore può
considerarsi in azione di gioco esclusivamente quando esso possa esservi in
qualche modo funzionalmente correlato mentre, qualora non si riesca ad
individuare un qualsivoglia rapporto, se ne deve accertare l’estraneità.
Nella specie pare indubbio che all’evento del quale il calciatore Di
Corcia è stato protagonista (“saltava a piedi uniti sulla schiena di un
avversario”) e ad ogni altro consimile non possa essere riconosciuta alcuna
relazione, in particolare, con l’azione di gioco comunque ne sia descritto lo
svolgimento e, in generale, con il gioco del calcio al quale è e deve rimanere
assolutamente estraneo e merita perciò di essere valutato come atto di
gratuita e sguaiata violenza indipendentemente dalla gravità delle
conseguenze arrecate all’antagonista colpito e come tale deve essere
sanzionato.
Risulta pertanto non accoglibile la tesi difensiva sostenuta dal
calciatore Sergio Di Corcia il cui reclamo può però essere parzialmente
accolto soltanto in punto di entità della sanzione che deve essere perciò
ridotta nei termini indicati in dispositivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo del calciatore Sergio Di Corcia (F.C. Pro Vasto S.r.l.)
riducendo la squalifica a tre gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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