LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE RICCARDO BETTINI (PISA CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PISA-SPEZIA DELL’11 OTTOBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO CALCIATORE RICCARDO BETTINI (PISA CALCIO S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.53/C DEL
12/10/2004 GARA PISA-SPEZIA DELL’11 OTTOBRE 2004).
Deliberando sulla gara Pisa-Spezia disputata l’11.10.2004 il Giudice
Sportivo ha irrogato la squalifica per tre turni, di cui uno per doppia
ammonizione, al calciatore Riccardo Bettini del Pisa perché “espulso per
doppia ammonizione, al termine della gara rivolgeva frasi offensive all’arbitro”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato, chiedendo in
principalità la revoca della squalifica per due turni, non avendo egli
pronunciato frasi offensive all’arbitro, e in subordine la riduzione della
squalifica a due soli turni per il cumulo dovuto a contestualità fra la corretta
squalifica per una giornata irrogatagli per la doppia ammonizione e quella per
due giornate inflittagli per offese all’arbitro, a suo dire pronunciate da altro
soggetto.
Comparso all’odierno procedimento, il calciatore ha insistito per
l’accoglimento delle sue richieste, ribadendone le motivazioni.
Dal referto di gara risulta che il Bettini, già espulso per doppia
ammonizione al 51° deI secondo tempo, ha raggiunto al termine della partita il
direttore di gara nel sottopassaggio e l’ha insultato urlandogli “sei un pezzo di
m...., ti dovresti vergognare bastardo, é incredibile che gente come te vada in
giro, pezzo di m....”. In sede di supplemento l’arbitro ha integralmente
confermato il referto, dichiarandosi certo della identificazione dell’autore delle
offese.
Ritiene la Commissione che le risultanze ufficiali ostino all’accoglimento
di tutte le richieste formulate dal ricorrente. Prescindendo dalla squalifica per
una sola gara per doppia ammonizione, dal Bettini ritenuta giusta, non può
essere accolto l’assunto di tesi di revoca dei due turni di squalifica, in quanto
l’arbitro si é dichiarato certo dell’identificazione dell’autore delle frasi offensive,
smentendo che altro soggetto le abbia pronunciate, e non può essere del pari
accolto l’assunto subordinato, in quanto difetta la asserita contestualità fra la
espulsione e la pronuncia delle frasi offensive all’indirizzo dell’ufficiale di gara.
Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Riccardo Bettini (Pisa Calcio S.p.a.).
La tassa va addebitata.
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