LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA DI 3.000,00 EURO (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PADOVA-FOGGIA DEL 10 OTTOBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA DI
3.000,00 EURO (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PADOVA-FOGGIA DEL
10 OTTOBRE 2004).
Sanzionata con l’ammenda di 3.000,00 euro “per avere indirizzato
verso i tifosi ospiti cori contenenti espressioni chiaramente indicative di
discriminazione razziale”, la società Calcio Padova ha proposto reclamo
contro la relativa delibera invocando in principalità la revoca della ammenda e
in subordine la riduzione della stessa. Ha dedotto a sostegno del gravame
che l’espressione “terroni’ rivolta ai sostenitori del Foggia in occasione della
partita Padova-Foggia disputata il 10.10.2004 avrebbe un contenuto non
razzista e sarebbe soltanto offensiva per la opposta tifoseria.
Nessuno è comparso al procedimento odierno.
All’esito dell’odierno dibattito, ritiene la Commissione che il reclamo non
possa essere accolto.
Dalla consultazione di qualsiasi vocabolario risulta che il termine in
questione, e cioé “terrone”, è espressione dispregiativa per qualificare gli
abitanti del meridione, per cui non é contestabile che rappresenti una chiara
discriminazione territoriale che é punibile ai sensi dell’ art.10 comma 5° del
Codice di Giustizia Sportivo con l’ammenda da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Ne consegue che nella specie appare inaccogllbile sia la richiesta
principale di revoca della sanzione pecuniaria, dato il contenuto di
discriminazione territoriale della espressione in questione, sia la richiesta
subordinata di riduzione della ammenda, apparendo la stessa erogata nella
misura edittale minima
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Calcio Padova S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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