LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.000,00 EURO (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PRO VASTO-GELA DEL 10 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.000,00 EURO (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PRO VASTO-GELA DEL 10 OTTOBRE 2004). Con fax datato 13.10.2004 la società sportiva Gela J.T. S.r.l. ha preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo le ha inflitto la ammenda di 1.00,00 euro perchè “propri sostenitori in campo avverso rivolgevano nei confronti di un calciatore locale, per pochi secondi, grida offensive”. Successivamente la suddetta società non ha dato corso al preannunciato gravame, per cui si impone, a norma dell’art. 29 commi 5° e 8° del Codice di Giustizia Sportiva, la declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a la inammissibilità del reclamo della società Gela J.T. S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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