LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO NOVARA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.70/C DEL 26/10/2004 GARA NOVARA-PRATO DEL 24 OTTOBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO NOVARA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO
(C.U. N.70/C DEL 26/10/2004 GARA NOVARA-PRATO DEL 24 OTTOBRE
2004).
Con fax datato 27.10.2004 la società Novara Calcio S.r.l. ha
preannunciato reclamo contro la delibera indicate in epigrafe con la quale il
Giudice Sportivo le ha inflitto l’ammenda di 3.000,00 euro.
Successivamente la suddetta società non ha data corso, nei termini, al
preannunciato gravame, per cui si impone, a norma dell’art.29 commi 5° e 8°
del Codice di Giustizia Sportiva, la declaratoria di inammissibilità.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
inammissibile il reclamo della società Novara Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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