LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FABRIZIO TAZZIOLI (C.U. N.78/C DEL 2/11/2004 GARA CASTELNUOVO G.-CISCO LODIGIANI DEL 31 OTTOBRE 2004) CON PROCEDURA D’URGENZA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FABRIZIO TAZZIOLI (C.U. N.78/C DEL 2/11/2004 GARA CASTELNUOVO G.-CISCO LODIGIANI DEL 31 OTTOBRE 2004) CON PROCEDURA D’URGENZA. Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la società Castelnuovo Garfagnana S.r.l. sostenendo che fosse impossibile per l’assistente arbitrale individuare e riconoscere con certezza che il soggetto che rivolgeva agli ufficiali di gara ripetute espressioni ingiuriose fosse il Tazzioli Fabrizio, allenatore della società ricorrente, in stato di squalifica. La Commissione ha richiesto all’assistente un supplemento di rapporto al fine di accertare le modalità di identificazione del soggetto che aveva proferito espressioni ingiuriose nei confronti della terna arbitrale. L’assistente nel supplemento precisa di aver “riconosciuto”, per come indicato nel rapporto, nel soggetto che pronunciava frasi offensive, il Tazzioli non per conoscenza personale ma perché gli occupanti della panchina ospitante si rivolgevano a detta persona chiamandola " sig. Tazzioli ". I chiarimenti formulati dall’assistente in sede di supplemento, le modalità stesse dei fatti non consentono a questa commissione di avere la certezza dell’identificazione del Tazzioli come la persona che volgarmente ha offeso la dignità e la professionalità della terna arbitrale. Non potere sanzionare chi ha tenuto tale comportamento non soddisfa l’Organo di Giustizia che comunque non può sanzionare, nel caso non vi sia assoluta certezza sull’identificazione di chi ha commesso l’infrazione. L’individuazione deve essere certa, chiara e senza ombra di dubbio. Nella fattispecie tutto ciò manca. Qualsiasi dubbio poteva essere chiarito con una identificazione diretta, a posteriori, convocando nello spogliatoio, la persona indiziata richiedendo alla società un documento della stessa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo prosciogliendo l’allenatore Tazzioli Fabrizio (U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.). La tassa non va addebitata.
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