LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FABRIZIO TAZZIOLI (C.U. N.78/C DEL 2/11/2004 GARA CASTELNUOVO G.-CISCO LODIGIANI DEL 31 OTTOBRE 2004) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L.
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FABRIZIO
TAZZIOLI (C.U. N.78/C DEL 2/11/2004 GARA CASTELNUOVO G.-CISCO
LODIGIANI DEL 31 OTTOBRE 2004) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ha proposto reclamo con
procedura d’urgenza la società Castelnuovo Garfagnana S.r.l. sostenendo che
fosse impossibile per l’assistente arbitrale individuare e riconoscere con certezza
che il soggetto che rivolgeva agli ufficiali di gara ripetute espressioni ingiuriose
fosse il Tazzioli Fabrizio, allenatore della società ricorrente, in stato di squalifica.
La Commissione ha richiesto all’assistente un supplemento di rapporto al
fine di accertare le modalità di identificazione del soggetto che aveva proferito
espressioni ingiuriose nei confronti della terna arbitrale.
L’assistente nel supplemento precisa di aver “riconosciuto”, per come indicato
nel rapporto, nel soggetto che pronunciava frasi offensive, il Tazzioli non per
conoscenza personale ma perché gli occupanti della panchina ospitante si
rivolgevano a detta persona chiamandola " sig. Tazzioli ".
I chiarimenti formulati dall’assistente in sede di supplemento, le modalità stesse
dei fatti non consentono a questa commissione di avere la certezza
dell’identificazione del Tazzioli come la persona che volgarmente ha offeso la
dignità e la professionalità della terna arbitrale.
Non potere sanzionare chi ha tenuto tale comportamento non soddisfa l’Organo
di Giustizia che comunque non può sanzionare, nel caso non vi sia assoluta
certezza sull’identificazione di chi ha commesso l’infrazione. L’individuazione
deve essere certa, chiara e senza ombra di dubbio. Nella fattispecie tutto ciò
manca. Qualsiasi dubbio poteva essere chiarito con una identificazione diretta, a
posteriori, convocando nello spogliatoio, la persona indiziata richiedendo alla
società un documento della stessa.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo prosciogliendo l’allenatore Tazzioli Fabrizio (U.S.
Castelnuovo Garfagnana S.r.l.).
La tassa non va addebitata.
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