LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.101/C del 24/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.250,00 EURO E SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FEDERICO TAFANI (C.U. N.87/C DEL 9/11/2004 GARA GUBBIO-VITERBO DEL 7 NOVEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.101/C del 24/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.250,00 EURO E SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FEDERICO TAFANI (C.U. N.87/C DEL 9/11/2004 GARA GUBBIO-VITERBO DEL 7 NOVEMBRE 2004). In relazione alla gara Gubbio-Viterbo del 7 Novembre 2004 il Giudice Sportivo irrogava 2.250,00 euro di ammenda alla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., “perché al termine della gara propri tesserati non identificati accerchiavano l’arbitro e lo strattonavo senza altri danni”; inoltre squalificava per tre gare effettive il calciatore del Gubbio Federico Tafani “perché al termine della gara dopo aver accerchiato unitamente ad altri suoi compagni non identificati il direttore di gara, lo colpiva da tergo con una spinta”. La società ha presentato reclamo avverso i due provvedimenti rilevando che i suoi tesserati si erano avvicinato all’arbitro per chiedere spiegazioni circa i motivi dell’annullamento di una rete segnata immediatamente prima del fischio della fine dell’incontro, che le proteste “rimanevano contenute nell’ambito verbale e non trascendevano nel modo più assoluto a vie di fatto”. Quanto all’addebito fatto al calciatore, la società ha prodotto una videocassetta comprovante, a suo dire, “l’assoluta estraneità del calciatore Federico Tafani rispetto a quanto riferito dall’arbitro, ed esclude che egli abbia posto in essere il comportamento riferito (spinta da tergo), poiché si trovava in posizione lontana dal direttore di gara”. All’odierna riunione, presenti il rappresentante della società, sig. Antonio Frasca ed il calciatore Tafani, la Commissione ha esaminato la videocassetta, essendo stato invocato l’errore di persona ed ha acquisito il supplemento di rapporto chiesto all’arbitro. Ritiene la Commissione che il filmato non evidenzia il lamentato errore di persona, perché il Tafani, n.2 del Gubbio, si è avvicinato di corsa al gruppo dei compagni che già circondava il direttore di gara, e in un secondo, momento si è trovato a tu per tu con lo stesso arbitro. Pertanto, resta provata a carico della società e del calciatore la condotta riportata nella delibera impugnata, tuttavia, non può non tenersi conto del fatto che l’arbitro parla, anche nel supplemento di rapporto, di fatti non particolarmente violenti e, più precisamente, di “protesta” con strattonamento da parte di vari calciatori, e di “spinta di non particolare violenza” per quello che riguarda il Tafani. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. riducendo la squalifica del calciatore Federico Tafani a due gare effettive e l’ammenda alla società a 1.500,00 euro. La tassa non va addebitata.
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