COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LACCO AMENO – GARA LACCO AMENO/ANGRI DEL 16.10.04 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LACCO AMENO – GARA LACCO AMENO/ANGRI DEL 16.10.04 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Lacco Ameno relativo alla gara Lacco Ameno / Angri del 17.10.04 ed avente per oggetto la squalifica inflitta al calciatore Impagliazzo Ciro per quattro gare; rileva che lo stesso non può trovare accoglimento. Invero, dalla lettura del referto di gara, fonte privilegiata di prova, si evince il comportamento ingiurioso e minaccioso posto in essere dall’Impagliazzo. Infatti, lo stesso non solo protestava ed ingiuriava l’A.A, ma al provvedimento di espulsione decretato dal d.d.g. tentava di aggredire l’Arbitro, non riuscendovi perché trattenuto dai compagni di squadra. La decisione assunta dal G.S. risulta, pertanto, proporzionata alla gravità dell’infrazione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso e di confermare la decisone del G.S.; dispone, inoltre, l’addebito della tassa non versata sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it