COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NEAPOLIS – GARA NEAPOLIS / NAPOLETANA CALOR DEL 16.10/04 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NEAPOLIS – GARA NEAPOLIS / NAPOLETANA CALOR DEL 16.10/04 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Neapolis inerente la gara del 16.10.04, Neapolis / Napoletana Calor avente per oggetto la qualifica per tre gare comminate ai calciatori Ianniello Luciano e Mancini Mario (Neapolis) rileva che lo stesso non può trovare accoglimento. Invero, dalla lettura del referto di gara, fonte privilegiata di prova si rileva il comportamento estremamente violento posto in essere dei predetti calciatori; lo Ianniello per aver, a gioco fermo, colpito un avversario con una testata al volto, ed il Mancini quale calciatore di riserva seduto in panchina, per essere entrato sul terreno di gioco ed aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario. Le decisioni assunte dal Giudice Sportivo risultano a questa C.D. giuste e congrue. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso e di addebitare la tassa reclamo non versata sul conto della società.
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