COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 13/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.P.COPPARESE avverso squalifica per 3 giornate calc.GIURIOLA DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 6.10.2004 gara COPPARESE – VADESE del 3.10.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 13/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.P.COPPARESE avverso squalifica per 3 giornate calc.GIURIOLA DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 6.10.2004 gara COPPARESE – VADESE del 3.10.2004 L’U.P.COPPARESE, premettendo che non è giustificabile nessun gesto di reazione in contrasto con le norme di sportività, ricorre avverso il provvedimento sopra riportato dichiarando che “nel caso di GIURIOLA DAVIDE il tutto è derivato come conseguenza di un continuo subire falli nell’arco di tutta la partita, ed è stato più di stizza che di cattiveria, con una manata al viso che ha voluto significare di smetterla, più che a colpire l’avversario”, con il quale si è poi scusato, dopo la comunicazione della espulsione. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.GIURIOLA, a gioco fermo, colpiva volontariamente con una “manata” al viso un giocatore avversario, venendo conseguentemente espulso; - ritenuto che il gesto compiuto dal calc.GIURIOLA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.GIURIOLA DAVIDE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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