COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 13/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA F.C.ROTTOFRENO avverso squalifica per 4 giornate calc.TINELLI DINO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 29.9.2004 gara SAN NICOLO’ – ROTTOFRENO del 26.9.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°12 del 13/10/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA F.C.ROTTOFRENO
avverso squalifica per 4 giornate calc.TINELLI DINO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 29.9.2004
gara SAN NICOLO’ – ROTTOFRENO del 26.9.2004
Il F.C.ROTTOFRENO, “pur ritenendo sempre indifendibile chi oltraggia le decisioni arbitrali”, ricorre avverso il sopra indicato
provvedimento, del quale richiede un riesame, in quanto il calc.TINELLI “non è mai stato squalificato, se non per doppia
ammonizione. Nello specifico del fatto, colpevole nei modi e nell’ingiuria, ma anche conseguenza del clima che si era creato nella
concitazione della corale contestazione e, dall’alto della sua imponente stazza fisica, è verosimile che l’attore abbia accidentalmente
e leggermente incocciato con la persona dell’arbitro, che si stava dirigendo dalla parte opposta, ma come conseguenza dinamica
della protesta e senza nessuna volontaria intenzione di fare violenza di nessun tipo”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che, a seguito di una decisione tecnica, il calc.TINELLI
correva verso l’arbitro e lo spintonava, petto contro petto, facendolo indietreggiare di qualche passo, senza procurargli alcun
danno fisico, e, alla comunicazione del provvedimento di espulsione, gli rivolgeva frasi offensive,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.TINELLI DINO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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