COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 13/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA F.C.ROTTOFRENO avverso squalifica per 4 giornate calc.TINELLI DINO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 29.9.2004 gara SAN NICOLO’ – ROTTOFRENO del 26.9.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 13/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA F.C.ROTTOFRENO avverso squalifica per 4 giornate calc.TINELLI DINO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 29.9.2004 gara SAN NICOLO’ – ROTTOFRENO del 26.9.2004 Il F.C.ROTTOFRENO, “pur ritenendo sempre indifendibile chi oltraggia le decisioni arbitrali”, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, del quale richiede un riesame, in quanto il calc.TINELLI “non è mai stato squalificato, se non per doppia ammonizione. Nello specifico del fatto, colpevole nei modi e nell’ingiuria, ma anche conseguenza del clima che si era creato nella concitazione della corale contestazione e, dall’alto della sua imponente stazza fisica, è verosimile che l’attore abbia accidentalmente e leggermente incocciato con la persona dell’arbitro, che si stava dirigendo dalla parte opposta, ma come conseguenza dinamica della protesta e senza nessuna volontaria intenzione di fare violenza di nessun tipo”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che, a seguito di una decisione tecnica, il calc.TINELLI correva verso l’arbitro e lo spintonava, petto contro petto, facendolo indietreggiare di qualche passo, senza procurargli alcun danno fisico, e, alla comunicazione del provvedimento di espulsione, gli rivolgeva frasi offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.TINELLI DINO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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