COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL. LUSURASCO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 9 del 29.9.2004 gara LUSURASCO – GROPPARELLO del 19.9.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 20/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL. LUSURASCO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 9 del 29.9.2004 gara LUSURASCO – GROPPARELLO del 19.9.2004 Il ricorso della POL. LUSURASCO non può essere preso in esame perché mancante di sottoscrizione, dal che ne consegue la giuridica inesistenza dell’atto; inoltre non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, né è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante tale invio, come prescritto dall’art.29 comma 5 del C.G.S. . La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla POL. LUSURARSCO e dispone per l’addebito della tassa, non versata. Incidentalmente, poi, si rileva che anche il reclamo di primo grado non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, come disposto dall’art.42 dello stesso codice, per cui il gravame, anziché essere esaminato nel merito, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, giusto l’art.29 comma 9 del citato C.G.S.
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