COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/10/2004 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO Prima categoria PRO CALCIO BRACCIANO – CANALE MONTERANO CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/10/2004 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO Prima categoria PRO CALCIO BRACCIANO - CANALE MONTERANO CALCIO Visti gli atti ufficiali; rilevato che: - al 6' del secondo tempo l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore della società P.C. BRACCIANO FERRARI Cleto per cumulo di ammonizioni; - al 15' del secondo tempo il calciatore della squadra locale FALCONETI Riccardo si alzava dalla panchina e dopo aver raggiunto l'arbitro gli profferiva frasi irriguardose per cui veniva allontanato dal terreno di gioco; - al 18' del secondo tempo il direttore di gara decretava l'espulsione del calciatore della società P.C. BRACCIANO RIPANTI Massimiliano perché profferiva una bestemmia; - al 34' del secondo tempo il calciatore della società CANALE MONTERANO, QUARELLA Alessandro colpiva con un violento pugno, tanto da stordirlo per qualche istante, il calciatore della squadra di casa CUTINI Marco che, in reazione, si avventava sul citato QUARELLA spingendolo e tentava quindi di colpirlo con un pugno non riuscendovi, per cui entrambi venivano espulsi dall'arbitro; - a seguito di detto episodio si creava in campo una situazione in cui alcuni atleti intervenivano per calmare gli animi mentre altri continuavano ad offendere e minacciare gli avversari; - in tale frangente l'arbitro distingueva i calciatori della società P.C. BRACCIANO PROSPERI William, ANTOLINI Cristian, EUFEMI Alessandro i quali si avventavano su calciatori avversari spingendoli decisamente e nell'occasione, il già citato atleta QUARELLA Alessandro (società CANALE MONTERANO) derideva e minacciava gli atleti dell'altra squadra mentre il proprio compagno di squadra LOFFREDI Federico tentava di colpire un avversario; nella circostanza il massaggiatore della società CANALE MONTERANO D'AIUTO Giovanni correva verso il luogo dove si era creata la zuffa e colpiva con una violenta ginocchiata un calciatore avversario facendolo barcollare; - l'arbitro a questo punto riusciva a notificare il provvedimenti disciplinari solo al dirigente ospite in quanto il capitano e dirigente locale sebbene richiamati più volte non raccoglievano l'invito; - trascorsi alcuni minuti e perdurando tale situazione il direttore di gara, considerato che per effetto dei provvedimenti disciplinari che avrebbe dovuto adottare a carico dei responsabili, la società P.C. BRA CCIANO si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, decideva, quindi, di porre fine anticipata dell'incontro. Quanto sopra premesso, accertato che la mancata conclusione regolamentare dell'incontro é da addebitarsi essenzialmente a carico della società P.C. BRACCIANO. Visto l'art. 12, comma 1, del C.G.S., si decide: a) di infliggere alla società P.C. BRACCIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) di comminare alla società P.C. BRACCIANO l'ammenda di euro 200,00 ed alla società CANALE MONTERANO l'ammenda di euro 100,00; c) di inibire il massaggiatore della società CANALE MONTERANO D'AIUTO Giovanni fino al 31 Marzo 2005; d) di squalificare i sottoelencati calciatori della società P.C. BRACCIANO nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: · CUTINI Marco, squalifica per n. 3 gare; · FALCONETTI Riccardo, squalifica per n. 1 gara; · FERRARI Cleto, squalifica per n. 1 gara; · RIPANTI Massimiliano, squalifica per n. 1 gara; · PROSPERI William, squalifica per n. 1 gara; · ANTOLINI Cristian, squalifica per n. 1 gara; · EUFEMI Alessandro, squalifica per n. 1 gara; e) di squalificare i sottoelencati calciatori della società CANALE MONTERANO nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: · QUARELLA Alessandro, squalifica per n. 4 gare; · LOFFREDI Federico, squalifica per n. 1 gara.
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