COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/10/2004 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores RECLAMO DELLA SOCIETA’ CEPRANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PERRINI PAOLO PARTECIPANTE ALLA GARA: CEPRANO – ATINA DEL 3.10.2004 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/10/2004 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores RECLAMO DELLA SOCIETA’ CEPRANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PERRINI PAOLO PARTECIPANTE ALLA GARA: CEPRANO - ATINA DEL 3.10.2004 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · rilevato che la Società reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore PERRINI PAOLO, in quanto non aveva ancora interamente scontato la squalifica per 2 gare comminata con C.U. n. 88 del 6.5.2004, poiché in realtà non aveva partecipato solo all’ultima gara di campionato 2003/2004, e quindi doveva ancora scontare un turno di squalifica; · accertato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e quindi la posizione del calciatore deve considerarsi irregolare; DELIBERA · di comminare alla Società ATINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00; · di inibire il dirigente accompagnatore Sig. FICARA FERNANDO fino al 28.10.2004; · di squalificare il calciatore PERRINI PAOLO per 1 giornata ulteriore di gara. · La tassa di reclamo va restituita.
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